Cassazione Civile, Ordinanza n. 10807/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva ricevuto due avvisi di accertamento IRPEF per gli anni d’imposta 2007 e 2008, fondati su accertamento sintetico del reddito ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, perché l’Ufficio aveva ritenuto incompatibile il reddito dichiarato pari a zero con alcuni indici di capacità contributiva, tra cui abitazione principale in locazione, due autovetture di grossa cilindrata e incrementi patrimoniali. Dopo il parziale accoglimento in primo grado e il rigetto dell’appello da parte della CTR, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo di avere fornito prova presuntiva contraria della disponibilità economica necessaria, derivante anche dal reddito della convivente more uxorio e dalla parziale restituzione di un finanziamento soci. Con il secondo motivo ha denunciato la mancata applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole introdotta successivamente alla notifica degli avvisi, invocando il favor rei in materia di sanzioni per dichiarazione infedele. Prima della decisione, il ricorrente ha però depositato memoria dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex art. 6 del d.l. n. 193/2016, con pagamento integrale degli importi e rinuncia al ricorso nell’atto di adesione, rappresentando inoltre l’assenza di pretese erariali residue.
La decisione
La Corte ha rilevato che la documentazione prodotta dal ricorrente non consentiva di verificare con certezza la corrispondenza tra le cartelle oggetto della definizione agevolata e l’avviso di accertamento impugnato; tuttavia ha valorizzato la sopravvenuta manifestazione di carenza di interesse alla decisione nel merito, desumibile dalla memoria e dall’impegno alla rinuncia contenuto nella dichiarazione di adesione. Per tale ragione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha inoltre compensato le spese di lite, ritenendo che la condanna del contribuente sarebbe stata incoerente con la ratio della definizione agevolata, e ha escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato in ragione dell’inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l’accertamento sintetico del reddito sulla base di indici di capacità contributiva e della ricostruzione della disponibilità economica del contribuente
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la ripartizione dell’onere probatorio nella prova contraria all’accertamento sintetico
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione delle prove da parte del giudice di merito
art. 15, comma secondo, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
invocato per l’applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole sopravvenuta
art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato quale fondamento del principio del favor rei in materia sanzionatoria tributaria
art. 6 d.l. n. 193 del 2016 conv. in L. n. 225 del 2016
richiamato come base normativa della definizione agevolata dei ruoli alla quale il ricorrente ha aderito
art. 13-quater d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato, escluso per l’inammissibilità sopravvenuta
Massime di principio
- Quando il ricorrente aderisce a una definizione agevolata e manifesta, con atto processuale o dichiarazione collegata, la volontà di rinunciare alla controversia, il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito.
- La sopravvenuta carenza di interesse è sufficiente a definire il giudizio anche se la documentazione sulla definizione non consente di verificare in modo pieno la corrispondenza formale tra tutti gli identificativi delle cartelle e l’atto impugnato, quando risulti comunque la scelta sostanziale del contribuente di chiudere la lite.
- In caso di inammissibilità sopravvenuta per adesione a una soluzione premiale, la compensazione delle spese può essere giustificata per coerenza con la ratio dell’istituto, evitando una condanna che contraddirebbe l’effetto incentivante della definizione agevolata.
- L’inammissibilità sopravvenuta del ricorso esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per altri esiti processuali sfavorevoli al ricorrente.
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