Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24456/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità di procedura. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Il ricorso è stato però ritenuto inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputato, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha richiamato la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che impone tale requisito a pena di inammissibilità, e ha precisato che la regola vale anche quando l'atto sia controfirmato digitalmente dal difensore e trasmesso secondo le regole di legge.

Norme richiamate

  • art. 571 c.p.p.

    Dopo la modifica della legge n. 103 del 2017, l'impugnazione non può essere proposta personalmente dalla parte, ma richiede la sottoscrizione del difensore abilitato nei casi previsti.

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610 comma 5-bis c.p.p.

    La causa di inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, in presenza della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, non è validamente proponibile dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore abilitato all'iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra una causa di inammissibilità del ricorso, rilevabile e dichiarabile senza formalità di procedura.
  • La sottoscrizione digitale o la trasmissione telematica dell'atto non suppliscono al difetto del requisito soggettivo della firma del difensore abilitato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, se prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.