Cassazione Penale, Ordinanza n. 24456/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità di procedura. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Il ricorso è stato però ritenuto inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputato, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha richiamato la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che impone tale requisito a pena di inammissibilità, e ha precisato che la regola vale anche quando l'atto sia controfirmato digitalmente dal difensore e trasmesso secondo le regole di legge.
Norme richiamate
art. 571 c.p.p.
Dopo la modifica della legge n. 103 del 2017, l'impugnazione non può essere proposta personalmente dalla parte, ma richiede la sottoscrizione del difensore abilitato nei casi previsti.
art. 613 c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 610 comma 5-bis c.p.p.
La causa di inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione, in presenza della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, non è validamente proponibile dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore abilitato all'iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra una causa di inammissibilità del ricorso, rilevabile e dichiarabile senza formalità di procedura.
- La sottoscrizione digitale o la trasmissione telematica dell'atto non suppliscono al difetto del requisito soggettivo della firma del difensore abilitato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, se prevista dalla legge.
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