Sentenza n. 1428/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019-2021/2022 e condannato il Ministero all’accredito di euro 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Vallo della Lucania n. 138/2025, notificata all’Amministrazione il 17 aprile 2025 e divenuta definitiva, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici, per un importo complessivo di euro 2.000,00, ed era stato ordinato al Ministero di effettuare il relativo accredito, oltre al pagamento delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto la dichiarazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato, l’assegnazione di un termine per adempiere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, poiché depositato entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione, ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato che la sentenza del giudice ordinario era stata correttamente notificata, era passata in giudicato e non risultava eseguita. L’Amministrazione, costituitasi con atto di mera forma, non ha dimostrato l’avvenuto adempimento, gravando su di essa l’onere di provare il pagamento. Il ricorso è stato quindi accolto ed è stato dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento della somma dovuta, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inadempimento è stato nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro i successivi 60 giorni alla predisposizione degli stanziamenti, all’impegno, alla liquidazione, all’ordinazione e al pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale delle somme. Il TAR ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o l’indisponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Le spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica del docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudice ordinario e oggetto dell’obbligo di esecuzione.
artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
il ricorso è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la Segreteria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione
Il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto tempestivo perché depositato entro il termine previsto dalla disciplina processuale richiamata.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituisce presupposto per l’ammissibilità dell’iniziativa esecutiva nei confronti dell’Amministrazione statale.
art. 112 c.p.a.
La pronuncia non lo richiama espressamente, ma l’azione proposta e accolta è qualificata come ricorso per ottemperanza volto all’esecuzione di un giudicato.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è ammissibile nei confronti di un’amministrazione statale quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In sede di ottemperanza, l’Amministrazione che sostenga di avere adempiuto al giudicato deve fornire la prova dell’effettiva esecuzione; la costituzione meramente formale e l’assenza di documentazione sul pagamento non sono sufficienti.
- Accertata la mancata esecuzione di un giudicato che impone il pagamento di una somma, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato di condanna al pagamento, dovendo l’Amministrazione adottare tutte le misure necessarie per reperire e corrispondere le somme dovute.
- Il commissario ad acta incaricato dell’esecuzione di una condanna pecuniaria può essere chiamato a svolgere tutte le fasi necessarie al pagamento, comprese l’allocazione della somma in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il reperimento materiale delle risorse.
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