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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12725/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione di legge per non avere la Corte rilevato l'intervenuta prescrizione dei reati, posto che tra la data della sentenza di primo grado (2 luglio 2018) e la data del decreto di citazione per il giudizio di appello (8 luglio 2025) erano trascorsi oltre sei anni. Ne conseguiva che il termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 157 cod. pen. (sei anni) si era compiuto e che la recidiva qualificata applicata in primo grado non poteva automaticamente far decorrere il termine massimo previsto dall'art. 161, comma 2, cod. pen. in assenza di atti interruttivi intervenuti nel periodo utile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto che la prescrizione era maturata (termine ordinario di sei anni ai sensi dell'art. 157 cod. pen.) perché il decreto di citazione per l'appello è stato emesso oltre sei anni dopo la sentenza di primo grado e non vi sono stati atti interruttivi nel termine ordinario. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Ha confermato le statuizioni civili, essendosi verificata l'estinzione del reato dopo la pronuncia di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    stabilisce il termine ordinario di prescrizione (applicato dalla Corte: sei anni), che si è compiuto nel caso concreto tra sentenza di primo grado e atto interruttivo tardivo

  • art. 161, comma 2, cod. pen.

    prevede il termine massimo di prescrizione aumentato per determinate ipotesi (es. recidiva qualificata); la Corte ha ritenuto che tale aumento non possa operare senza atti interruttivi intervenuti nel termine ordinario

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata

    Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023 (Bisicce'); Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018 (Saetta)

    precedenti utilizzati per confermare il principio secondo cui la recidiva qualificata non produce effetto estensivo dei termini di prescrizione in assenza di atti interruttivi intervenuti nel corso del termine ordinario

Massime di principio

  • La prescrizione decorre secondo i termini stabiliti dall'art. 157 cod. pen.; atti interruttivi devono intervenire entro tale termine per impedire l'estinzione.
  • L'aggravamento del termine per effetto di fattori come la recidiva (art. 161, comma 2) non opera automaticamente per ottenere un termine più lungo se, nel periodo in cui sarebbe dovuto intervenire l'atto interruttivo, non si sono verificati atti efficaci a sospendere o interrompere la prescrizione.
  • Un atto interruttivo emesso dopo la scadenza del termine ordinario non è idoneo a recuperare la prescrizione già maturata.
  • Se la prescrizione del reato si verifica dopo la pronuncia di primo grado, le statuizioni civili instaurate nel processo penale possono rimanere confermate anche quando i profili penali vengono estinti per prescrizione.
  • In situazioni analoghe il difensore deve controllare rigorosamente i termini e, in particolare, la data degli atti interruttivi (es. decreto di citazione per appello), nonché valutare l'opportunità di eccepire la prescrizione tempestivamente; il giudice di legittimità verifica la corretta applicazione delle norme sulla prescrizione anche sulla base della giurisprudenza consolidata.

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