Cassazione Penale, Sentenza n. 11604/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso del difensore articolato in due motivi: 1) censura di errata qualificazione del capo B) come ricettazione (art. 648 c.p.) anziché furto (art. 624 c.p.), essendo i beni provenienti dalla stessa villa romana da cui provengono i frammenti ascritti al capo A); si chiedeva dunque l'assoluzione per il capo B) o la derubricazione in furto; 2) censura della concomitante applicazione delle aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p. (violenza sulle cose e esposizione alla pubblica fede), sostenendo l'impossibilità di convivenza delle due aggravanti e contestando la collocazione dei beni nell'area archeologica e la natura violenta della sottrazione (beni dilavati/erosi fuori dall'area recintata).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati. In particolare: sul primo motivo la Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui la clausola di riserva dell'art. 648 c.p. non opera se non vi sono elementi idonei a dimostrare che la detenzione derivi direttamente e immediatamente dal furto; nel caso di specie la Corte territoriale aveva correttamente escluso la tesi difensiva e ritenuto la detenzione non riconducibile, per mancanza di elementi circostanziati, al furto. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che le aggravanti ex art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 sussistono quando sussistono i rispettivi presupposti di fatto: uso di scalpello e forza sulle mura (violenza sulle cose) e asportazione dal complesso archeologico esposto alla pubblica fede; è stata inoltre ritenuta provata la consapevolezza della rilevanza storico-artistica dei beni. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen. (furto)
Per qualificare come furto la detenzione di un bene occorre dimostrare la riconducibilità immediata e non mediata della detenzione all'azione delittuosa; in assenza di elementi circostanziati la mera detenzione non consente la derubricazione in furto
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La clausola di riserva prevista dall'art. 648 c.p. non opera se non sono presenti elementi che giustifichino l'inquadramento della detenzione come esito diretto del furto; serve prova di 'immediata' riconducibilità del possesso alla commissione del furto (es. elementi probatori circostanziati o dichiarazioni attendibili)
art. 625 comma 1 nn. 2 e 7 cod. pen. (aggravanti)
Le aggravanti per violenza sulle cose (n.2) e per esposizione alla pubblica fede (n.7) possono concorrere se i fatti dimostrano entrambe le circostanze: l'uso di strumenti o forza per asportare i beni e la collocazione dei beni in un contesto archeologico suscettibile di pubblica esposizione/valutazione
Massime di principio
- La ricostruzione della detenzione di beni come ricettazione (art. 648) richiede che non vi siano elementi idonei a collegarla direttamente a un furto: in assenza di elementi 'immediati' e circostanziati il giudice può legittimamente qualificare il fatto come ricettazione.
- Per ottenere la derubricazione da ricettazione a furto la difesa deve offrire elementi concreti e circostanziati (es. ammissioni, prove che il possesso è conseguenza immediata del furto, tracciamento della provenienza), non mere affermazioni generiche.
- Le aggravanti previste dall'art. 625 comma 1 possono coesistere quando i presupposti fattuali di ciascuna sono dimostrati separatamente: la loro incompatibilità va valutata caso per caso e non può essere presunta in astratto.
- L'uso di attrezzi o la forza per staccare reperti da mura o strutture costituisce 'violenza sulle cose' anche se il danneggiamento è limitato e ciò può integrare l'aggravante rilevante.
- La qualificazione del bene come 'esposto alla pubblica fede' dipende dal contesto (es. reperto parte di un complesso archeologico noto e visibile); la prova della collocazione e dell'appartenenza al sito spetta alla parte che deduce l'aggravante e al giudice che valuta le fonti testimoniali e tecniche.
- Se la difesa sostiene che i beni erano al di fuori dell'area protetta o erano stati dilavati/trasportati, è necessario fornire prove specifiche (perizie, accertamenti topografici, testimonianze attendibili) per ribaltare la valutazione del merito.
- In cassazione i motivi manifestamente infondati sono dichiarati inammissibili: è dunque cruciale nelle impugnazioni di fornire argomentazioni giuridiche e fattuali non meramente speculative.
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