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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11604/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso del difensore articolato in due motivi: 1) censura di errata qualificazione del capo B) come ricettazione (art. 648 c.p.) anziché furto (art. 624 c.p.), essendo i beni provenienti dalla stessa villa romana da cui provengono i frammenti ascritti al capo A); si chiedeva dunque l'assoluzione per il capo B) o la derubricazione in furto; 2) censura della concomitante applicazione delle aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p. (violenza sulle cose e esposizione alla pubblica fede), sostenendo l'impossibilità di convivenza delle due aggravanti e contestando la collocazione dei beni nell'area archeologica e la natura violenta della sottrazione (beni dilavati/erosi fuori dall'area recintata).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati. In particolare: sul primo motivo la Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui la clausola di riserva dell'art. 648 c.p. non opera se non vi sono elementi idonei a dimostrare che la detenzione derivi direttamente e immediatamente dal furto; nel caso di specie la Corte territoriale aveva correttamente escluso la tesi difensiva e ritenuto la detenzione non riconducibile, per mancanza di elementi circostanziati, al furto. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che le aggravanti ex art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 sussistono quando sussistono i rispettivi presupposti di fatto: uso di scalpello e forza sulle mura (violenza sulle cose) e asportazione dal complesso archeologico esposto alla pubblica fede; è stata inoltre ritenuta provata la consapevolezza della rilevanza storico-artistica dei beni. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen. (furto)

    Per qualificare come furto la detenzione di un bene occorre dimostrare la riconducibilità immediata e non mediata della detenzione all'azione delittuosa; in assenza di elementi circostanziati la mera detenzione non consente la derubricazione in furto

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La clausola di riserva prevista dall'art. 648 c.p. non opera se non sono presenti elementi che giustifichino l'inquadramento della detenzione come esito diretto del furto; serve prova di 'immediata' riconducibilità del possesso alla commissione del furto (es. elementi probatori circostanziati o dichiarazioni attendibili)

  • art. 625 comma 1 nn. 2 e 7 cod. pen. (aggravanti)

    Le aggravanti per violenza sulle cose (n.2) e per esposizione alla pubblica fede (n.7) possono concorrere se i fatti dimostrano entrambe le circostanze: l'uso di strumenti o forza per asportare i beni e la collocazione dei beni in un contesto archeologico suscettibile di pubblica esposizione/valutazione

Massime di principio

  • La ricostruzione della detenzione di beni come ricettazione (art. 648) richiede che non vi siano elementi idonei a collegarla direttamente a un furto: in assenza di elementi 'immediati' e circostanziati il giudice può legittimamente qualificare il fatto come ricettazione.
  • Per ottenere la derubricazione da ricettazione a furto la difesa deve offrire elementi concreti e circostanziati (es. ammissioni, prove che il possesso è conseguenza immediata del furto, tracciamento della provenienza), non mere affermazioni generiche.
  • Le aggravanti previste dall'art. 625 comma 1 possono coesistere quando i presupposti fattuali di ciascuna sono dimostrati separatamente: la loro incompatibilità va valutata caso per caso e non può essere presunta in astratto.
  • L'uso di attrezzi o la forza per staccare reperti da mura o strutture costituisce 'violenza sulle cose' anche se il danneggiamento è limitato e ciò può integrare l'aggravante rilevante.
  • La qualificazione del bene come 'esposto alla pubblica fede' dipende dal contesto (es. reperto parte di un complesso archeologico noto e visibile); la prova della collocazione e dell'appartenenza al sito spetta alla parte che deduce l'aggravante e al giudice che valuta le fonti testimoniali e tecniche.
  • Se la difesa sostiene che i beni erano al di fuori dell'area protetta o erano stati dilavati/trasportati, è necessario fornire prove specifiche (perizie, accertamenti topografici, testimonianze attendibili) per ribaltare la valutazione del merito.
  • In cassazione i motivi manifestamente infondati sono dichiarati inammissibili: è dunque cruciale nelle impugnazioni di fornire argomentazioni giuridiche e fattuali non meramente speculative.

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