Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2900/2022 del 26/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

FIRENZE Patrizia ha impugnato la condanna per i reati di invasione di edifici e ricettazione deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, invocando lo stato di necessità quale esimente e chiedendo il riconoscimento delle circostanze generiche e della sospensione condizionale della pena. GIAQUINTA Giovanni ha dedotto violazione e falsa applicazione della legge penale sostenendo di aver legittimamente proseguito la convivenza e l'occupazione dell'appartamento precedentemente assegnato al padre (quindi assente l'elemento materiale dell'"arbitraria introduzione"), contestando inoltre il mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) e il mancato riconoscimento di attenuanti generiche e della sola pena pecuniaria.

La decisione

Per FIRENZE Patrizia il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza (art. 606, comma 3 c.p.p.), con condanna al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Per GIAQUINTA Giovanni la Cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la Corte di merito ha erroneamente posto sull'imputato l'onere di provare la pregressa legittima convivenza/possesso; la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per nuovo giudizio, restando assorbiti gli altri motivi.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    L'art. 633 è interpretato quale tutela di una situazione di fatto: l'invasione consiste nell'introduzione arbitraria (contra ius, invito domino) e, se l'occupazione si prolunga, il reato assume natura di reato permanente che cessa con l'allontanamento o con accertamento giurisdizionale. Se l'agente è entrato legittimamente in possesso del bene (es. prosecuzione di convivenza con l'assegnatario), il reato non si configura.

  • art. 639-bis c.p.

    Richiamato quale reato per cui gli imputati erano stati condannati insieme a quello di invasione; la sentenza confermativa di merito riguarda anche questa fattispecie (nessuna interpretazione specifica oltre la conferma della condanna è resa nel testo).

  • art. 606 c.p.p.

    Usato per valutare i motivi di ricorso: lett. b ed e (violazione di legge/motivi di illogicità o contraddittorietà) e comma 3 (inammissibilità per manifesta infondatezza). La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Firenze per mancata specificità nel confutare la motivazione e ha invece ritenuto fondato il motivo di Giaquinta relativo alla erronea ripartizione dell'onere della prova.

  • art. 131-bis c.p.

    Invocato da Giaquinta come causa di non punibilità per particolare tenuità; la Corte di legittimità non ha esaminato nel merito tale richiesta perché ha annullato la sentenza e ha rinviato il giudizio, assorbendo gli altri motivi.

Massime di principio

  • Il reato di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.) è un reato permanente: l'offesa si protrae finché dura l'occupazione abusiva; pertanto la durata e la persistenza sono rilevanti anche ai fini della prescrizione.
  • La nozione di 'invasione' si concentra sull'elemento della 'arbitrarietà' dell'accesso (contra ius, invito domino), non necessariamente su forza o violenza: se chi occupa prosegue una situazione di possesso legittimo precedente, il reato può essere escluso.
  • Se l'imputato sostiene di aver continuato una legittima occupazione maturata in costanza di convivenza con l'originario titolare (es. assegnatario IACP), il giudice deve valutare le prove e non può semplicemente imporre all'imputato un onere probatorio irragionevole; la pubblica accusa deve dimostrare l'elemento materiale dell'arbitrarietà dell'introduzione.
  • Lo stato di necessità come scriminante per l'occupazione abusiva è molto limitato: ammettabile solo in presenza di pericolo imminente di danno grave alla persona; difficoltà economiche o esigenze abitative permanenti non legittimano l'occupazione abusiva.
  • In sede di cassazione i motivi devono specificamente confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; argomentazioni generiche o mera riproposizione del gravame senza confronto motivato rendono il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.