Cassazione Penale, Sentenza n. 6747/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Forlì, disponendo la possibilità di riprodurre correttamente l'accordo tra le parti e di adottare gli atti necessari (tra cui la confisca del coltello). Decisione: annullamento e rinvio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per errore di applicazione di legge: a) difformità tra la pena detentiva indicata nella richiesta concordata dalle parti ("mesi tre e giorni dieci" di arresto) e la pena effettivamente applicata ("mesi tre" di arresto), con conseguente modifica del procedimento determinativo; b) omissione della confisca, ritenuta obbligatoria, del coltello sequestrato.
Norme richiamate
art. 444 cod.proc.pen.
Norma richiamata in relazione alla pronuncia in forma concordata (patteggiamento): la sentenza era stata emessa ai sensi di tale articolo come decisione su richiesta delle parti.
art. 448 comma 2‑bis cod.proc.pen.
La Corte ha ritenuto che la non corrispondenza tra la richiesta delle parti e il contenuto della decisione sia motivo di ricorso per cassazione ai sensi di questa disposizione, giustificando l'annullamento.
confisca obbligatoria (normativa non espressamente citata nella motivazione)
La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la confisca del coltello fosse obbligatoria e la sua omissione abbia inciso sulla legittimità della decisione, giustificando l'annullamento.
Massime di principio
- Se la pena applicata dal giudice non corrisponde a quella richiesta dalle parti in un patteggiamento (art. 444 c.p.p.), la non corrispondenza può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448 c.2‑bis.
- L'omissione di misure obbligatorie collegate al reato (es. confisca dello strumento usato) può determinare l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio.
- In procedura concordata il giudice deve riprodurre esattamente l'accordo tra le parti o, se discosta, motivare e formalizzare la diversa determinazione; la mancata corrispondenza espone la decisione a impugnazione in Cassazione.
- Sul rinvio il giudice di merito dovrà correggere gli errori rilevati (riprodurre correttamente la scelta punitiva delle parti e disporre la confisca obbligatoria) per evitare nuovo vizio impugnabile.
- Per prevenire rischi di annullamento, le parti devono formulare la richiesta di patteggiamento in modo chiaro e completo (determinazione precisa della pena, indicazione degli accessori e della destinazione degli oggetti sequestrati) e il giudice deve verificarne la corrispondenza nell'atto motivato.
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