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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6747/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Forlì, disponendo la possibilità di riprodurre correttamente l'accordo tra le parti e di adottare gli atti necessari (tra cui la confisca del coltello). Decisione: annullamento e rinvio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per errore di applicazione di legge: a) difformità tra la pena detentiva indicata nella richiesta concordata dalle parti ("mesi tre e giorni dieci" di arresto) e la pena effettivamente applicata ("mesi tre" di arresto), con conseguente modifica del procedimento determinativo; b) omissione della confisca, ritenuta obbligatoria, del coltello sequestrato.

Norme richiamate

  • art. 444 cod.proc.pen.

    Norma richiamata in relazione alla pronuncia in forma concordata (patteggiamento): la sentenza era stata emessa ai sensi di tale articolo come decisione su richiesta delle parti.

  • art. 448 comma 2‑bis cod.proc.pen.

    La Corte ha ritenuto che la non corrispondenza tra la richiesta delle parti e il contenuto della decisione sia motivo di ricorso per cassazione ai sensi di questa disposizione, giustificando l'annullamento.

  • confisca obbligatoria (normativa non espressamente citata nella motivazione)

    La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la confisca del coltello fosse obbligatoria e la sua omissione abbia inciso sulla legittimità della decisione, giustificando l'annullamento.

Massime di principio

  • Se la pena applicata dal giudice non corrisponde a quella richiesta dalle parti in un patteggiamento (art. 444 c.p.p.), la non corrispondenza può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448 c.2‑bis.
  • L'omissione di misure obbligatorie collegate al reato (es. confisca dello strumento usato) può determinare l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio.
  • In procedura concordata il giudice deve riprodurre esattamente l'accordo tra le parti o, se discosta, motivare e formalizzare la diversa determinazione; la mancata corrispondenza espone la decisione a impugnazione in Cassazione.
  • Sul rinvio il giudice di merito dovrà correggere gli errori rilevati (riprodurre correttamente la scelta punitiva delle parti e disporre la confisca obbligatoria) per evitare nuovo vizio impugnabile.
  • Per prevenire rischi di annullamento, le parti devono formulare la richiesta di patteggiamento in modo chiaro e completo (determinazione precisa della pena, indicazione degli accessori e della destinazione degli oggetti sequestrati) e il giudice deve verificarne la corrispondenza nell'atto motivato.

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