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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2453/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la modifica dell'orario di rientro giornaliero previsto dalla misura di prevenzione (obbligo di dimora) dalle ore 21:00 alle ore 24:00, ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, sostenendo che la sua pericolosità sociale si fosse attenuata (periodo di 11 mesi sottoposto alla misura, assenza di violazioni, attività lavorativa, iscrizione universitaria, frequenza religiosa, cura della madre e comportamenti positivi) e che non fosse necessario il venir meno totale della pericolosità per ottenere l'attenuazione del regime.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità nel procedimento di prevenzione sia limitato a violazioni di legge e non consenta una valutazione del merito (vizio logico) della ponderazione degli elementi di prova operata dalla Corte territoriale. La Corte d'appello aveva invece valutato e motivato che, pur riconoscendo elementi positivi, la pericolosità permaneva e giustificava il mantenimento dell'orario di rientro alle 21:00. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 11, comma 2

    Norma richiamata quale base per la richiesta di modifica dell'orario di rientro; la Corte ha considerato che la valutazione sull'attenuazione della pericolosità rientra nel merito discrezionale del giudice territoriale.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, artt. 6, 8, 11

    Richiamati dal ricorrente come norme rilevanti per la disciplina delle misure di prevenzione; la Corte ha trattato la censura come contestazione di valutazioni di fatto più che come concreta violazione di legge.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3

    Stabilisce che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; la Corte ne ha sottolineato il carattere limitativo del sindacato di legittimità.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. b)

    Citato in relazione alla qualificazione della pericolosità sociale che ha giustificato la misura; la Corte ha ritenuto che tale qualificazione non fosse stata eliminata dai comportamenti del ricorrente.

  • cod. proc. pen. disp. att., art. 173

    Richiamato per i limiti formali nella esposizione del motivo di ricorso (enunciazione nei limiti strettamente necessari); il ricorso è stato trattato nel rispetto di tale formalità.

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. e)

    Norma sul vizio di motivazione (illogicità manifesta) che in sede di legittimità non è pienamente sindacabile nel procedimento di prevenzione; la Corte ha escluso che la censura formulata rientrasse in uno dei vizi rilevabili.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Richiamato per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente; la Corte ha applicato la norma, anche nella versione modificata dalla L. 23 giugno 2017 n. 103.

  • Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e legge 31 maggio 1965 n. 575

    Richiami storici normativi usati dalla giurisprudenza per spiegare la disciplina delle impugnazioni nel procedimento di prevenzione; confermano il principio della limitazione del sindacato in Cassazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: non è luogo per rimettere in discussione la valutazione di fatto e l'apprezzamento della prova compiuti dal giudice territoriale.
  • La semplice allegazione di comportamenti positivi successivi all'applicazione della misura (lavoro, studio, assenza di violazioni, attività religiosa, cura familiare) può essere presa in considerazione dal giudice, ma non garantisce automaticamente la modifica della misura se il giudice ritiene che la pericolosità permanga.
  • Per ottenere una modifica cautelare del regime (es. spostamento dell'orario di rientro) è utile produrre elementi oggettivi e specifici che dimostrino una reale e significativa attenuazione della pericolosità, non meri elenchi di attività o comportamenti; tali elementi vanno meglio contestati nei gradi di merito.
  • Se si intende impugnare in Cassazione, la strategia deve concentrarsi su profili di illegittimità di diritto o su omessa, inesistente o meramente apparente motivazione (cioè il mancato confronto con un elemento decisivo), non su contestazioni di merito o di logicità valutativa.
  • La mancata persuasività del giudice di merito rispetto agli elementi favorevoli non costituisce automaticamente vizio reclamabile in Cassazione; occorre dimostrare che il giudice ha omesso del tutto di considerare un elemento potenzialmente decisivo o abbia violato norme di diritto nella motivazione.
  • Attenzione alle conseguenze: il ricorrente nel procedimento di prevenzione può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se il ricorso è dichiarato inammissibile.

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