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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4194/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rognoni impugna la conferma della condanna per turbata libertà degli incanti e rivelazione di segreto d'ufficio per fatti legati all'assegnazione dell'appalto per la "Città della salute e della ricerca" a Sesto San Giovanni. La difesa deduce vizi di motivazione e valutazione delle prove (in particolare delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei testi assistiti), contesta la configurabilità del reato di rivelazione di segreto rispetto alla comunicazione della proroga e di altri dati, e lamenta il rigetto in appello della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria con acquisizione di prove sopravvenute (art. 603 c.2 c.p.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per genericità e infondati gli altri. In particolare: è corretta la valutazione della Corte di appello sulle dichiarazioni dei testi assistiti, tenuto conto del contesto temporale e delle intercettazioni che le smentivano; la comunicazione dei nominativi dei concorrenti e l'anticipazione della proroga rientrano nelle condotte punite ai sensi dell'art. 326 c.p. in relazione all'art. 13 d.lgs. 163/2006 (ora art. 53 d.lgs. 50/2016), sicché non è necessario provare il concreto nocumento; le censure sulla nomina della commissione e sulle conversazioni sono in sostanza un riepilogo critico delle prove non meritevole di riforma in sede di legittimità; le prove difensive sopravvenute non sono state ritenute idonee a mutare l'esito, e la mancata acquisizione non ha inciso sulla struttura portante della motivazione. Condanna del ricorrente alle spese e alla rifusione delle spese delle parti civili.

Norme richiamate

  • art. 326 cod. pen. (rivelazione di segreto d'ufficio)

    La divulgazione o comunicazione a terzi di notizie di atti della pubblica amministrazione integra il reato quando sia suscettibile di arrecare pregiudizio; se una norma speciale (es. art. 13 d.lgs. 163/2006) vieta espressamente la comunicazione, l'integrazione del reato sussiste senza necessità di dimostrare il nocumento.

  • art. 13 d.lgs. n. 163/2006 (ora art. 53 d.lgs. n. 50/2016)

    "il diritto di accesso è differito (...) in relazione (...) all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime"; e "gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti"

    La norma impone il divieto di comunicazione di taluni atti della procedura di gara (es. elenco dei partecipanti) fino al termine previsto; la violazione di tale divieto è collegata all'applicazione dell'art. 326 c.p. senza dover provare concreto danno.

  • art. 80 d.lgs. n. 50/2016

    Norma posteriore citata in tema di effetti del "patteggiamento" sull'esclusione dalle gare; la Corte evidenzia che la norma è entrata in vigore dopo gli atti processuali rilevanti, per cui non poteva automatizzare l'esclusione per i fatti in contestazione.

  • art. 38 d.lgs. n. 163/2006

    Norma antecedente citata in tema di esclusione dalle gare; la Corte osserva che la formulazione allora vigente era meno tassativa rispetto all'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

  • art. 603, comma 2, cod. proc. pen.

    Regola la rinnovazione dell'istruttoria in appello per prove scoperte o sopravvenute; il parametro per l'ammissione è la non manifesta irrilevanza delle prove, non la loro assoluta decisività.

  • art. 606, lett. d), cod. proc. pen.

    Stabilisce il vizio di motivazione per omissione di acquisizione di una "prova decisiva": la Corte ricorda che tale prova deve essere idonea a determinare sicuramente diversa pronuncia o intaccare la struttura portante della sentenza.

  • art. 581, cod. proc. pen.

    Richiama i requisiti di specificità delle censure di motivazione; il ricorso è stato ritenuto generico quando non ha individuato passaggi motivazionali specifici.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese per il ricorrente soccombente; applicata alla decisione di rigetto.

  • artt. 353 e 353-bis cod. pen.

    Richiamati nel contesto della natura dei reati che, se riguardanti gli amministratori e sanzionati tramite patteggiamento, possono incidere sulla moralità professionale e sull'eventuale esclusione dalle gare (questione valutata alla luce della normativa vigente all'epoca).

Massime di principio

  • La divulgazione prima della scadenza dell'elenco dei partecipanti a una gara ristretta integra la rivelazione di segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 326 c.p. quando la comunicazione è espressamente vietata da norma speciale (art. 13 d.lgs. 163/2006, ora art. 53 d.lgs. 50/2016), senza necessità di provare il concreto nocumento.
  • L'anticipazione di provvedimenti della stazione appaltante (es. proroghe del termine) può integrare il reato se la conoscenza riservata consente vantaggi pratici a terzi, anche se la misura si applica a tutti i partecipanti; l'effettivo vantaggio concreto non è sempre necessario quando la legge stabilisce l'obbligo di segretezza.
  • Le intercettazioni e le dichiarazioni spontanee o confessorie hanno elevata efficacia probatoria e possono prevalere su dichiarazioni testimoniali favorevoli all'imputato, specie se quest'ultime risultano contraddette dal tenore delle conversazioni registrate.
  • La valutazione dell'interesse del teste assistito richiede analisi contestuali: il fatto che un teste abbia patteggiato non annulla automaticamente la credibilità delle sue dichiarazioni, ma il giudice deve valutare l'esistenza di un interesse concreto al momento della deposizione.
  • Le nuove prove raccolte dalla difesa dopo la sentenza di primo grado possono essere ammesse in appello se non manifestamente irrilevanti; tuttavia la mancata ammissione è sindacabile in Cassazione solo se l'omissione ha inciso sulla struttura logica e sulla decisione (prova "decisiva").
  • La legittimità della composizione di commissioni interne alla stazione appaltante può essere conforme alla normativa ma non esclude rilievi penali se vi sono elementi probatori che dimostrino un intervento distorsivo o una predeterminazione degli esiti.
  • In impugnazioni di merito la Corte di legittimità non procede a una nuova valutazione ermeneutica degli elementi di fatto; censure che chiedono una diversa valutazione delle stesse prove raccolte non sono di regola idonee a determinare annullamento senza rinvio.

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