Sentenza n. 1410/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento del Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai, prot. n. 0000061/2026 del 7 gennaio 2026, comunicato a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto il diniego di accesso ai documenti richiesti con istanza del 18 novembre 2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la nota prot. n. 6477/2025 del 11.12.2025, l’ignoto parere contrario della controinteressata Fondazione INDA e le determine di affidamento e proroga del servizio di biglietteria alla Fondazione INDA; e per l’accertamento del diritto della Aditus s.r.l. a prendere visione e ad estrarre copia della Convenzione stipulata il 18 giugno 2024 tra INDA e l'Ente Parco Archeologico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai, e della deliberazione n. 03 del 05.08.2024 del CTS del Parco Archeologico di Siracusa e successivi “addendum”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso alla convenzione tra il Parco Archeologico e la Fondazione INDA, ai relativi addendum e agli atti connessi alla gestione e all’affidamento diretto del servizio di biglietteria
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, già concessionaria della gestione dei servizi per il pubblico presso importanti siti culturali della provincia di Siracusa, ha impugnato il diniego opposto dal Parco alla richiesta di accesso alla convenzione del 18 giugno 2024 stipulata con la Fondazione INDA, alla deliberazione del CTS del Parco e ai successivi addendum. La richiesta era stata presentata per verificare la legittimità della gestione interinale del servizio di biglietteria, affidato direttamente alla Fondazione INDA mediante una successione di affidamenti e proroghe, ritenuta integrante un artificioso frazionamento volto a eludere il confronto concorrenziale. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1, 3, 22 e seguenti e 24, comma 7, della l. 241/1990, come recepiti dalla normativa regionale siciliana, del d.P.R. 184/2006, dell’art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza, ragionevolezza e proporzionalità. In particolare, ha sostenuto la sussistenza di un interesse difensivo concreto e attuale, strumentale alla tutela giudiziaria della propria posizione di operatore economico; l’illegittimità del diniego fondato esclusivamente sull’opposizione della controinteressata, senza un autonomo bilanciamento da parte dell’amministrazione; nonché la natura pubblica degli atti richiesti e la prevalenza dell’esigenza di trasparenza sulla generica esigenza di riservatezza. Nel corso del giudizio, il Parco ha trasmesso integralmente la documentazione richiesta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nelle more del giudizio, il Parco ha trasmesso alla ricorrente tutti i documenti richiesti, soddisfacendo integralmente la pretesa di accesso e facendo venir meno l’interesse alla prosecuzione. Ai fini delle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l’esito del giudizio in assenza dell’ostensione sopravvenuta. Ha ritenuto che il ricorso sarebbe stato accolto, poiché il diniego appariva manifestamente illegittimo: il Parco aveva recepito acriticamente l’opposizione della controinteressata, senza svolgere un autonomo bilanciamento tra accesso e riservatezza, e aveva disconosciuto l’evidente interesse difensivo concreto e attuale della ricorrente, quale operatore economico interessato a verificare la legittimità degli affidamenti diretti e a tutelarsi in sede giudiziaria. La successiva ostensione, avvenuta soltanto dopo l’instaurazione del giudizio, ha confermato la fondatezza della pretesa e la necessità dell’azione. Il Parco è stato quindi condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. Le spese sono state invece integralmente compensate nei confronti dell’Assessorato e del Dipartimento dei Beni Culturali, estranei all’adozione dell’atto, emanato esclusivamente dal Parco dotato di autonomia.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
La disciplina dell’accesso documentale tutela l’interesse qualificato alla conoscenza degli atti amministrativi, anche quando l’accesso sia strumentale alla difesa di una posizione giuridica.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
L’accesso difensivo può prevalere sulle esigenze di riservatezza quando la conoscenza dei documenti sia necessaria alla tutela di una posizione giuridica; nel caso concreto l’interesse della società era concreto e attuale in relazione alla verifica della legittimità degli affidamenti diretti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata comporta la cessazione della materia del contendere per venir meno dell’interesse alla prosecuzione.
art. 26 c.p.a.
Per la regolazione delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere può applicarsi il criterio della soccombenza virtuale.
artt. 91 e 92 c.p.c.
Le spese sono poste a carico della parte che, con la propria condotta, ha dato causa al processo; possono essere compensate in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, come l’estraneità dell’amministrazione all’adozione dell’atto impugnato.
Massime di principio
- La trasmissione integrale dei documenti richiesti nel corso del giudizio soddisfa la pretesa di accesso e determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nel procedimento di accesso, l’amministrazione non può limitarsi a recepire l’opposizione del controinteressato, ma deve svolgere autonomamente il bilanciamento tra l’interesse ostensivo e le esigenze di riservatezza.
- Sussiste un interesse difensivo concreto e attuale quando un operatore economico chieda documenti relativi ad affidamenti pubblici che assume lesivi della propria posizione, al fine di verificare la legittimità dell’azione amministrativa e predisporre eventuali iniziative giudiziarie.
- Ai fini della regolazione delle spese dopo la cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare la soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico dell’amministrazione la cui condotta abbia reso necessario il ricorso.
- L’ostensione effettuata dall’amministrazione soltanto dopo l’instaurazione del giudizio può confermare sia la fondatezza della pretesa di accesso sia la necessità dell’azione giudiziaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1054/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1055/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1056/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1058/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1059/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1060/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →