Ordinanza n. 1133/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Prima, n. 326 del 29 gennaio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. I, n. 326 del 29 gennaio 2026, relativa alla mancata ammissione a rendicontazione
Esito
Favorevole al resistente (enti concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Campania che aveva respinto o comunque non accolto la tutela cautelare richiesta in relazione alla sua mancata ammissione a rendicontazione per carenza della documentazione inviata a integrazione. La contestazione riguardava la richiesta di documentazione integrativa trasmessa da S.I. Impresa il 15 settembre 2025 ai sensi dell'art. 13 del bando. L'appellante sosteneva, in sostanza, di avere adempiuto alla richiesta documentale; il Consiglio di Stato ha rilevato che tale adempimento non era stato efficacemente dimostrato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo che, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, mancasse un sufficiente fumus boni iuris. L'impresa non ha dimostrato in modo efficace di avere integralmente adempiuto alla richiesta di documentazione integrativa formulata ai sensi dell'art. 13 del bando con nota del 15 settembre 2025. Non sono state poste spese a carico dell'appellante, poiché le parti appellate non si sono costituite in giudizio.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
art. 13 del bando
carenza nella documentazione inviata come integrazione
Prevede la richiesta di documentazione integrativa rilevante per la verifica dell'ammissione a rendicontazione; il giudice ha ritenuto non sufficientemente provato l'adempimento integrale della richiesta.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la tutela può essere negata quando la parte non dimostri, anche alla luce degli atti disponibili nella cognizione sommaria, di avere integralmente adempiuto a una richiesta di documentazione integrativa prevista dalla lex specialis del bando.
- La mancata ammissione a rendicontazione per carenza della documentazione integrativa è cautelarmente sostenibile quando l'interessato non fornisca una dimostrazione efficace dell'avvenuto e completo adempimento della richiesta documentale.
- Nel giudizio cautelare d'appello, l'insufficienza del fumus boni iuris è di per sé decisiva per il rigetto della domanda cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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