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Ordinanza

Ordinanza n. 1133/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Prima, n. 326 del 29 gennaio 2026

Giustizia amministrativa202602042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. I, n. 326 del 29 gennaio 2026, relativa alla mancata ammissione a rendicontazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (enti concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Campania che aveva respinto o comunque non accolto la tutela cautelare richiesta in relazione alla sua mancata ammissione a rendicontazione per carenza della documentazione inviata a integrazione. La contestazione riguardava la richiesta di documentazione integrativa trasmessa da S.I. Impresa il 15 settembre 2025 ai sensi dell'art. 13 del bando. L'appellante sosteneva, in sostanza, di avere adempiuto alla richiesta documentale; il Consiglio di Stato ha rilevato che tale adempimento non era stato efficacemente dimostrato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo che, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, mancasse un sufficiente fumus boni iuris. L'impresa non ha dimostrato in modo efficace di avere integralmente adempiuto alla richiesta di documentazione integrativa formulata ai sensi dell'art. 13 del bando con nota del 15 settembre 2025. Non sono state poste spese a carico dell'appellante, poiché le parti appellate non si sono costituite in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

  • art. 13 del bando

    carenza nella documentazione inviata come integrazione

    Prevede la richiesta di documentazione integrativa rilevante per la verifica dell'ammissione a rendicontazione; il giudice ha ritenuto non sufficientemente provato l'adempimento integrale della richiesta.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la tutela può essere negata quando la parte non dimostri, anche alla luce degli atti disponibili nella cognizione sommaria, di avere integralmente adempiuto a una richiesta di documentazione integrativa prevista dalla lex specialis del bando.
  • La mancata ammissione a rendicontazione per carenza della documentazione integrativa è cautelarmente sostenibile quando l'interessato non fornisca una dimostrazione efficace dell'avvenuto e completo adempimento della richiesta documentale.
  • Nel giudizio cautelare d'appello, l'insufficienza del fumus boni iuris è di per sé decisiva per il rigetto della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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