Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/67

Regolamento (UE) 2016/67 della Commissione, del 19 gennaio 2016, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ametoctradin, clorotalonil, difenilammina, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifen-methyl, propamocarb, protioconazolo, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli LMR di diversi pesticidi nel quadro del regolamento (CE) n. 396/2005, sulla base delle domande presentate dagli operatori, delle valutazioni degli Stati membri e dei pareri scientifici dell’EFSA. Alcuni valori vengono elevati o introdotti ex novo, altri sono mantenuti provvisoriamente, altri ancora vengono ridotti o soppressi; in particolare la difenilammina resta disciplinata con un regime transitorio per mele e pere. Il testo recepisce anche un LMR del Codex per la triflossistrobina nelle olive da olio e fissa, per l’halauxifen-methyl, nuovi limiti per numerosi prodotti. Sono previste date di applicazione differite per specifiche sostanze/prodotti e obblighi di riesame collegati alla presentazione di ulteriori dati.

Modifica dei livelli massimi di residui di alcuni antiparassitari in e su determinati prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, mediante aggiornamento degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori della filiera agroalimentare e dei mangimi, in particolare per la commercializzazione nell’Unione europea di prodotti di origine vegetale e animale soggetti ai livelli massimi di residui (LMR) di ametoctradin, clorotalonil, difenilammina, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifen-methyl, propamocarb, protioconazolo, tiacloprid e triflossistrobina. Incide sia sui prodotti prodotti nell’UE sia su quelli importati, nella misura in cui i residui devono rispettare gli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005; riguarda numerosi gruppi merceologici elencati nell’allegato I di tale regolamento. Restano ferme le esclusioni implicite derivanti dal fatto che il testo interviene solo sui prodotti e sulle combinazioni sostanza/prodotto elencati negli allegati modificati, mentre per l’halauxifen-methyl si applica il valore standard ove non sia stato fissato uno specifico LMR. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica degli LMR di vari antiparassitari nel regolamento (CE) n. 396/2005

Il regolamento interviene sugli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui (LMR) di diverse sostanze attive in numerosi prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La Commissione fonda l’intervento sulle domande presentate dagli operatori, sulle valutazioni degli Stati membri e sui pareri motivati dell’EFSA, ritenendo le modifiche conformi ai requisiti dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

Contesto e base giuridica

La base giuridica espressa è l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005. Il testo richiama il percorso procedurale previsto da tale regolamento: presentazione delle domande ai sensi dell’articolo 6, esame da parte degli Stati membri ai sensi dell’articolo 8, valutazione scientifica dell’EFSA e decisione finale della Commissione. In più punti la Commissione sottolinea che le modifiche risultano sicure per il consumatore, sulla base delle valutazioni di esposizione effettuate sui gruppi di consumatori europei.

Sostanze interessate e logica delle modifiche

Il regolamento riguarda ametoctradin, clorotalonil, difenilammina, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifen-methyl, propamocarb, protioconazolo, tiacloprid e triflossistrobina. Per alcune sostanze vengono aggiornati LMR esistenti; per altre vengono fissati nuovi limiti; per altre ancora vengono mantenuti limiti provvisori o recepiti valori di riferimento internazionali. Il quadro complessivo è quello di un riallineamento degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 ai dati scientifici più recenti e alle esigenze agricole e commerciali.

Ametoctradin, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin, propamocarb, protioconazolo e tiacloprid

Per queste sostanze la Commissione recepisce le richieste di modifica degli LMR relative a specifiche colture, ritenendo che i nuovi limiti siano compatibili con la sicurezza alimentare. Tra gli esempi espressamente menzionati nei considerando vi sono:

  • ametoctradin su salvia e basilico;
  • flonicamid su peperoni, cavoletti di Bruxelles, piselli senza baccello, semi di cotone, orzo, avena e segale;
  • fluazinam sui pomodori;
  • fluoxastrobin e protioconazolo sugli scalogni;
  • propamocarb sui porri;
  • tiacloprid sui topinambur.

Per il propamocarb, l’EFSA aveva raccomandato 30 mg/kg per i porri, ma la Commissione, in considerazione dei dubbi sollevati da alcuni Stati membri, ha scelto un valore più prudente pari a 20 mg/kg. Tale limite viene considerato sufficiente a coprire gli impieghi previsti.

Clorotalonil e riesame subordinato a ulteriori dati

Il regolamento modifica numerosi LMR del clorotalonil, anche in relazione a prodotti di origine vegetale e animale. Nei considerando si segnala che l’EFSA ha riscontrato lacune informative, in particolare sulle sperimentazioni sui residui e, per alcuni prodotti, sul metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), non sempre coperto da metodiche e dati completi. La Commissione terrà conto di eventuali informazioni presentate entro il 29 ottobre 2016, o, in mancanza, della carenza di dati in sede di riesame degli LMR.

Difenilammina: limiti provvisori per mele e pere

Per la difenilammina il regolamento conferma il mantenimento di LMR provvisori per mele e pere, già fissati dal regolamento (UE) n. 772/2013. Il motivo è la persistenza di contaminazioni crociate inevitabili nei siti di stoccaggio, nonostante il progressivo abbandono della sostanza. L’obiettivo è concedere agli operatori economici il tempo necessario per eliminare completamente i residui dalle strutture di conservazione; il riesame dovrà avvenire sulla base delle informazioni disponibili entro due anni dalla pubblicazione del regolamento. Contestualmente, nell’allegato V la colonna relativa alla difenilammina viene soppressa.

Triflossistrobina: recepimento del CXL e coordinamento con il regolamento (UE) n. 2015/1200

Il 5 luglio 2013 il Codex Alimentarius ha adottato un CXL per la triflossistrobina nelle olive da olio. Poiché tale limite è considerato sicuro per i consumatori dell’Unione, il regolamento lo recepisce nel sistema UE. La data di applicazione è coordinata con quella del regolamento (UE) n. 2015/1200, che aveva già abbassato gli LMR per il tiacloprid nei topinambur e per la triflossistrobina nelle olive da olio a decorrere dal 12 febbraio 2016.

Halauxifen-methyl: fissazione di nuovi limiti specifici

Per l’halauxifen-methyl il testo parte dalla constatazione che non erano stati fissati LMR specifici e che la sostanza non figurava nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005; pertanto, in assenza di limiti specifici, si sarebbe applicato il valore standard di 0,01 mg/kg ex articolo 18, paragrafo 1, lettera b). Il regolamento introduce invece una colonna dedicata in allegato II con LMR specifici per numerose categorie di prodotti vegetali e animali, fissati sulla base delle conclusioni EFSA e dei livelli compatibili con le buone pratiche agricole nell’Unione.

Note tecniche su definizione del residuo, limiti analitici e prodotti particolari

Gli allegati specificano, per diverse sostanze, la definizione del residuo da considerare ai fini del controllo:

  • clorotalonil: 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701) per i codici 1000000 a 1070000, con esclusione di taluni prodotti;
  • propamocarb: somma di propamocarb e dei relativi sali espressa in propamocarb; per alcuni prodotti anche N-ossido propamocarb o N-desmetil propamocarb;
  • flonicamid: somma di flonicamid, TNFG e TNFA, con specifica ulteriore per il codice 1000000;
  • ametoctradin: sostanza madre e metaboliti M650F01 e M650F06 espressi in ametoctradin;
  • protioconazolo: somma di protioconazolo-destio e del suo glucuronide coniugato, espressa in protioconazolo-destio;
  • triflossistrobina: somma di triflossistrobina e del metabolita CGA 321113 per il codice 1000000 eccetto 1040000.

Sono inoltre presenti richiami al limite inferiore di determinazione analitica, indicato nelle tabelle con gli asterischi (*1), (*2) e (*3), e una nota specifica sul barbaforte/rafano/cren, per il quale il livello nelle spezie coincide con quello previsto per gli ortaggi a radice e tubero, tenendo conto dell’essiccazione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

Obblighi di riesame e termini rilevanti

Le note negli allegati prevedono diversi termini entro i quali la Commissione potrà considerare i dati mancanti presentati dagli operatori o, in loro assenza, la lacuna informativa stessa. I termini più significativi sono:

  • 29 ottobre 2016 per talune informazioni richieste sull’ampliamento o conferma degli LMR del clorotalonil;
  • 22 marzo 2016 per alcune informazioni su propamocarb;
  • 23 luglio 2016 per la disponibilità della norma di riferimento CGA321113 relativa alla triflossistrobina;
  • 23 luglio 2017 per varie informazioni richieste in relazione a tiacloprid e triflossistrobina.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In deroga a tale regola generale, l’applicazione decorre dal 12 febbraio 2016 per l’LMR del tiacloprid nei topinambur e per l’LMR della triflossistrobina nelle olive da olio. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano in particolare i residui di ametoctradin, clorotalonil, difenilammina, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifen-methyl, propamocarb, protioconazolo, tiacloprid e triflossistrobina in specifici prodotti vegetali e animali.

Nuovi o modificati LMR sulla base delle domande e del parere EFSA

Il preambolo indica che le domande di modifica degli LMR sono state presentate ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 396/2005, valutate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 8 e poi esaminate dall’EFSA, che ha concluso nel senso della sicurezza per i consumatori nei casi considerati. Per il propamocarb nei porri, l’LMR è fissato a 20 mg/kg, senza arrotondamento a 30 mg/kg; per varie altre colture sono introdotti o aggiornati i limiti secondo i valori riportati negli allegati.

Difenilammina: mantenimento provvisorio e riesame

Per mele e pere restano in vigore gli LMR provvisori già stabiliti dal regolamento (UE) n. 772/2013, poiché i dati di monitoraggio mostrano ancora contaminazione incrociata inevitabile nei locali di stoccaggio. Tali limiti saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili entro due anni dalla pubblicazione del presente regolamento. Nell’allegato V la colonna relativa alla difenilammina è soppressa.

Recepimento del CXL Codex per la triflossistrobina

Il regolamento include nell’ordinamento UE il limite massimo di residui del Codex adottato il 5 luglio 2013 per la triflossistrobina nelle olive da olio, ritenuto sicuro per i consumatori dell’Unione. Per ragioni di certezza del diritto, il nuovo LMR si applica dal 12 febbraio 2016, in coerenza con il regolamento (UE) n. 2015/1200 che aveva già abbassato il limite a decorrere dalla stessa data.

Halauxifen-methyl: nuovi LMR

Poiché per l’halauxifen-methyl non erano stati fissati LMR specifici e la sostanza non figurava nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, si applicava il valore standard di 0,01 mg/kg ex articolo 18, paragrafo 1, lettera b). Il regolamento introduce invece una colonna specifica in allegato II con LMR dedicati per numerosi prodotti vegetali e animali, sulla base delle conclusioni EFSA e delle buone pratiche agricole nell’Unione.

Valori connessi a residuo, definizione del residuo e note tecniche

Gli allegati precisano per diverse sostanze la definizione del residuo da considerare, ad esempio per ametoctradin, clorotalonil, flonicamid, protioconazolo e triflossistrobina. Sono inoltre richiamate note tecniche sui limiti di determinazione analitica e sulle combinazioni sostanza/codice prodotto, nonché specifiche indicazioni per il barbaforte/rafano/cren, per il quale il limite applicabile nelle spezie coincide con quello previsto per gli ortaggi a radice e tubero, tenuto conto della trasformazione per essiccazione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

Obblighi di riesame e termini per dati mancanti

In più punti gli allegati contengono il segno (+) per indicare che l’EFSA ha rilevato lacune informative e che la Commissione terrà conto dei dati eventualmente presentati entro termini specifici, oppure della loro mancanza, al momento del riesame. I termini ricorrenti sono il 29 ottobre 2016 per clorotalonil e altre combinazioni, il 22 marzo 2016 per alcuni aspetti di propamocarb, il 23 luglio 2016 per la norma di riferimento CGA321113 relativa alla triflossistrobina e il 23 luglio 2017 per diverse domande relative a tiacloprid e triflossistrobina.

Entrata in vigore e applicazione differita

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, per l’LMR del tiacloprid nei topinambur e per l’LMR della triflossistrobina nelle olive da olio, l’applicazione decorre dal 12 febbraio 2016. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareagricolturamangimitutela dei consumatoricommercio di prodotti alimentari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.