Ordinanza n. 26/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione quarta, n. 3018 del 1° dicembre 2025, resa tra le parti, concernente la gara per la fornitura dei pasti per i detenuti della Regione Campania (lotto n. 5).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando sostanzialmente il diniego della misura disposto dal TAR. La ragione decisiva è l'assenza di un danno grave e irreparabile, anche considerando che il TAR aveva già fissato l'esame del merito per il 4 febbraio 2026, con conseguente prossimità della definizione della controversia. Le spese del grado cautelare sono state integralmente compensate.
Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. IV, che aveva respinto la domanda cautelare nella gara per la fornitura dei pasti ai detenuti della Regione Campania, lotto n. 5
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa concorrente ha proposto appello cautelare, ai sensi dell'art. 62 c.p.a., contro l'ordinanza del TAR Campania che aveva negato la tutela cautelare nell'ambito della procedura di gara relativa alla fornitura dei pasti per i detenuti della Regione Campania, lotto n. 5. Il testo non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti né le contestazioni rivolte agli atti di gara; risulta soltanto che l'appello mirava alla riforma dell'ordinanza cautelare di primo grado.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base dell'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR; il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnazione per insussistenza del danno grave e irreparabile.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d'appello, la misura richiesta deve essere negata quando non risulti un danno grave e irreparabile, anche se la controversia presenta profili da esaminare nel merito.
- La prossimità della fissazione dell'udienza di merito può escludere o ridimensionare il periculum in mora, poiché la tutela cautelare non è necessaria quando la definizione della controversia è imminente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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