Sentenza n. 2350/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala n. 828/2024, passata in giudicato, relativa all’accredito della carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala n. 828/2024, che aveva riconosciuto il suo diritto all’accredito della carta del docente per complessivi euro 2.000,00. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, rilevando che il giudicato derivava da una sentenza del giudice ordinario, il cui passaggio in giudicato era stato attestato il 25 luglio 2025. Ha inoltre accertato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, poiché la sentenza era stata notificata all’amministrazione il 18 febbraio 2025, nonché la tempestiva notificazione e il deposito del ricorso, effettuati rispettivamente il 18 e il 27 novembre 2025. Nel merito, la ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero all’obbligo di dare esecuzione al giudicato mediante l’accreditamento della somma spettante.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ritenuto esperibile il giudizio di ottemperanza anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Accertato l’inadempimento del Ministero, ha ordinato all’amministrazione di eseguire la sentenza del Tribunale di Marsala mediante l’accreditamento della somma dovuta a titolo di carta del docente entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione su istanza dell’interessata. Il commissario opera senza compenso ulteriore, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi nei confronti dell’amministrazione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
È ammissibile il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996
La proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni è subordinata al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La previsione sull’assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della l. 89/2001, è stata applicata analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta del docente riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’obbligo di esecuzione grava su una pubblica amministrazione.
- L’azione di ottemperanza relativa a una condanna pecuniaria dell’amministrazione è proponibile soltanto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo.
- Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- In caso di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro, può essere applicata analogicamente la regola dell’assenza di un compenso ulteriore prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001 per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della medesima legge.
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