Sentenza n. 2387/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 2148/2025 - RG 38561/2024 del 24/03/2025, emesso dal Tribunale di Roma - sezione lavoro - nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Pagotto, notificato il 29/03/2025 e dichiarato esecutivo con decreto del tribunale di Roma del 23/09/2025, con: - prescrizione delle relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione, disponendo il pagamento di euro 2.577,37 oltre rivalutazione ed interessi legali come per legge il tutto secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore della parte ricorrente derivanti dalla disposizione di cui al D.L. 112/2008 art. 78 e succ. decreti di attuazione; - nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva; - fissazione del termine di 30 gg all'ente per provvedere e fissare, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., la somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato. - vittoria di spese e compensi professionali, compreso il rimborso del contributo unificato, il tutto con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero a un decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo, relativo al pagamento di emolumenti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza del Ministero dell’Università e della Ricerca al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, per il pagamento di euro 2.577,37, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, dovuti in conseguenza dell'adeguamento stipendiale seguito al passaggio dalla seconda alla prima fascia quale docente dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Il decreto ingiuntivo era stato notificato, non opposto nel termine di legge e successivamente dichiarato esecutivo. La ricorrente ha domandato la prescrizione delle modalità di esecuzione, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e l'applicazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con un atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha affermato che il decreto ingiuntivo ritualmente notificato, non opposto e dichiarato esecutivo ha natura decisoria, valore sostanziale di sentenza passata in giudicato ed è azionabile in sede di ottemperanza. Ha precisato che, quando il titolo proviene dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo e serve ad accertare l'inadempimento o l'elusione del titolo, senza consentire integrazioni o nuovi accertamenti di merito. Poiché la ricorrente aveva allegato l'inadempimento e il Ministero non aveva fornito alcuna prova o chiarimento sull'esecuzione, ha condannato l'Amministrazione a dare esecuzione al decreto ingiuntivo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato fin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli, in caso di perdurante inadempimento, il potere di provvedere entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre amministrazioni. Ha escluso, allo stato, la condanna alla penalità di mora, ritenendo non sussistenti i relativi presupposti, senza precluderne la richiesta in caso di ulteriore inottemperanza. Ha condannato il Ministero al pagamento di euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario
L'azione consente di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato civile o a un provvedimento a esso equiparato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del titolo, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente per la richiesta di penalità di mora; il TAR ha ritenuto non sussistenti, allo stato, i presupposti per applicarla, riservandone l'eventuale valutazione in caso di perdurante inottemperanza.
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo costituisce condizione essenziale per proporre l'ottemperanza al decreto non opposto.
art. 656 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo non opposto conserva valore di cosa giudicata, essendo impugnabile soltanto con revocazione o opposizione di terzo nei casi limitati previsti dalla norma.
art. 78 D.L. 112/2008
Richiamato nell'epigrafe quale disposizione dalla quale deriverebbero gli atti necessari al pagamento degli emolumenti dovuti alla ricorrente.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo ritualmente notificato, non opposto nel termine di legge e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. ha valore di cosa giudicata ed è idoneo a fondare un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un titolo del giudice ordinario emesso in funzione di giudice del lavoro, il giudice amministrativo svolge una funzione meramente esecutiva: accerta l'inadempimento o l'elusione del titolo e adotta le misure necessarie per assicurarne l'attuazione, senza integrare il contenuto della pronuncia né compiere nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- Quando il creditore allega l'inadempimento del titolo esecutivo e l'amministrazione debitrice non fornisce chiarimenti o documentazione sull'avvenuta esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può accertare l'inadempimento e ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La nomina preventiva del commissario ad acta è ammissibile quale misura esecutiva subordinata al perdurante inadempimento dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice.
- La penalità di mora non consegue automaticamente all'accertamento dell'inottemperanza: la sua applicazione richiede la verifica dei relativi presupposti e può essere valutata anche successivamente, in caso di perdurante mancata esecuzione oltre il termine giudiziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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