Cassazione Penale, Sentenza n. 27878/2026 del 23/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Con ordinanza del 7 aprile 2026 il Tribunale di Ancona ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica, già applicata dal GIP, nei confronti di un indagato ritenuto gravemente sospettato di partecipazione a un'associazione dedita al narcotraffico e di plurimi episodi di trasporto, detenzione e cessione di stupefacenti. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, ha dedotto: 1) violazione di legge e motivazione illogica sulla gravità indiziaria, sostenendo che gli elementi valorizzati non dimostrassero né l'esistenza del sodalizio né la partecipazione stabile dell'indagato, descritto al più come corriere in episodi limitati e occasionali; 2) violazione di legge e difetto di motivazione sulle esigenze cautelari, lamentando il decorso di tempo dall'ultimo fatto, l'intervenuto percorso comunitario e l'assenza di elementi attuali sulla disponibilità dell'indagato verso il gruppo, oltre alla mancata considerazione della sua spontanea scelta di disintossicazione; 3) violazione di legge sulle aggravanti della transnazionalità e della disponibilità di armi, ritenute prive di adeguato supporto indiziario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p. Ha ritenuto infondati i motivi sulla gravità indiziaria, osservando che il Tribunale aveva fondato la valutazione su un compendio investigativo ampio e convergente: intercettazioni, osservazioni, videoriprese, localizzazioni GPS, tabulati, dati estratti da smartphone sequestrati, dichiarazioni di un collaborante/terzo e sequestri. In particolare, il giudice cautelare aveva desunto la stabile partecipazione dell'indagato al sodalizio dal ruolo continuativo di corriere, dall'uso dell'autovettura dell'organizzazione, dal rapporto fiduciario con uno degli organizzatori, dalle conversazioni sulle consegne di droga e da ulteriori elementi che denotavano consapevole inserimento nella struttura. È stato poi ritenuto infondato il motivo sulle esigenze cautelari, perché per il delitto associativo in materia di stupefacenti opera la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere ex art. 275, comma 3, c.p.p., superabile solo con elementi concreti, non con il solo decorso del tempo; il Tribunale aveva motivato la persistenza di un concreto pericolo di reiterazione con la perdurante appartenenza al sodalizio, i contatti con i vertici, l'utilizzo reiterato dei mezzi dell'organizzazione e la mancanza di un reale distacco. Le censure sulle aggravanti sono state dichiarate prive di interesse, perché non incidenti sulla legittimità della misura nel caso concreto e, comunque, irrilevanti rispetto al termine massimo di custodia applicabile al reato associativo. La Corte ha inoltre richiamato i limiti del sindacato di legittimità in materia cautelare, escludendo che il ricorso potesse tradursi in una nuova valutazione del merito indiziario.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
individua il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, rispetto al quale opera la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere richiamata dalla Corte
artt. 110 e 73 d.P.R. n. 309/1990
sono i reati-fine contestati in concorso, relativi a plurime condotte di trasporto, detenzione e cessione di stupefacenti
art. 274, lett. a), cod. proc. pen.
richiamato dalla difesa sul pericolo di inquinamento probatorio; la Corte osserva che, ove sussista il pericolo di reiterazione, l'eventuale genericità della motivazione su tale profilo non incide sull'esito
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
prevede una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per il reato associativo in materia di stupefacenti, superabile solo con elementi concreti idonei a escludere le esigenze cautelari
art. 616 cod. proc. pen.
consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
art. 615-ter c.p.p.
non citato; assente
art. 615-ter c.p.
non citato; assente
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari personali sono deducibili solo violazioni di legge e manifesta illogicità della motivazione nei limiti del controllo di legittimità; non è consentita una rivalutazione del compendio indiziario o una diversa lettura dei fatti.
- La partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta da indici fattuali concreti e convergenti, quali assiduità dei contatti, rapporto fiduciario con i vertici, ricezione di istruzioni operative, utilizzo di mezzi e risorse dell'organizzazione e stabilità del contributo al sodalizio.
- Il ruolo di mero corriere non esclude di per sé la partecipazione associativa quando sia inserito in un contesto di stabile collaborazione, con consapevolezza della struttura criminale e continuità del contributo agli scopi illeciti.
- Per i delitti associativi in materia di stupefacenti opera la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere; essa può essere vinta solo da elementi concreti, specifici e attuali, non dal solo decorso del tempo o da generiche allegazioni di recupero personale.
- La persistente vicinanza operativa ai vertici del sodalizio, l'uso reiterato di mezzi forniti dal gruppo e l'assenza di un effettivo distacco organizzativo sono elementi idonei a fondare il concreto e attuale pericolo di reiterazione.
- Le censure sulle singole aggravanti sono inammissibili per difetto di interesse quando non incidono sulla legittimità della misura cautelare o sui suoi termini applicativi nel caso concreto.
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