Cassazione Penale, Sentenza n. 2127/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) vizio di inammissibilità/ aspecificità dell'atto di appello del pubblico ministero; 2) violazione delle norme sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (ordinanza del 26/02/2021) e mancata riassunzione del teste Alfonso Boni; 3) nullità o vizio per domande suggestive poste al teste Ciro Vitiello durante la rinnovazione probatoria; 4) carenza di "motivazione rafforzata" nel giudizio di appello a fronte del ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado (omesso confronto con argomenti del Tribunale, in particolare sulla custodia della pensione d'invalidità); 5) errata qualificazione giuridica dei fatti (si sarebbe trattato al più di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non di estorsione).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato in tutti i motivi. In sintesi: il primo motivo è manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la censura alla credibilità della persona offesa; il secondo motivo è infondato perché la rinnovazione doveva essere limitata alle dichiarazioni ritenute decisive (giustificata la riassunzione di Vitiello e non necessaria quella di Boni); il terzo motivo è infondato perché le domande suggestive non comportano di per sé nullità della prova e l'eccezione non era stata tempestivamente proposta; il quarto motivo è infondato perché la Corte d'appello ha fornito motivazione rafforzata sufficiente, valorizzando la nuova deposizione di Vitiello e i riscontri probatori; il quinto motivo è manifestamente infondato essendo assenti i presupposti per qualificare i fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Pertanto la sentenza di appello che aveva condannato Prudele (pena: 2 anni e 3 mesi di reclusione e euro 600 di multa, con proscioglimento per altri capi per prescrizione o insussistenza) è stata confermata nella parte sostanziale; la Cassazione ha condannato inoltre il ricorrente alle spese (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 16 D.L. 30/12/2021, n. 228, conv. L. 25/02/2022 n. 15
Richiamata in motivazione come elemento di contesto procedurale; nessuna specifica deroga o modifica che abbia inciso sul merito del ricorso nella sentenza.
art. 581 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai requisiti dell'atto di appello; la Corte ha ritenuto che l'appello del pubblico ministero fosse sufficientemente motivato.
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai poteri e limiti dell'appello; la Corte ha ritenuto non sussistente l'inammissibilità per aspecificità sollevata dal ricorrente.
art. 586 cod. proc. pen.
Richiamata fra le norme di procedimento penale relative alla rinnovazione istruttoria in appello; la Cassazione precisa che non impone rinnovazione integrale ma mirata.
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
Interpretata dalla Corte come disposizione che obbliga alla riassunzione mirata delle prove dichiarative ritenute erroneamente valutate dal primo giudice e decisive per il giudizio, non a una rinnovazione indiscriminata di tutte le prove.
art. 603, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamata quale strumento per la rinnovazione (anche d'ufficio) dell'istruzione dibattimentale quando necessario.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata per delimitare i limiti della motivazione del ricorso e dell'esame dei motivi in Cassazione.
art. 191 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alle regole sull'esame dei testi; la Corte ricorda che domande suggestive non determinano automaticamente inutilizzabilità della testimonianza.
art. 499 cod. proc. pen.
Collegata alla disciplina dell'esame testimoniale e alle formalità richieste; la Corte ha ritenuto assorbente la questione dell'assenza di tempestiva eccezione difensiva.
art. 629 cod. pen.
Norma che definisce il reato di estorsione: la Corte ha ritenuto applicabile tale fattispecie ai fatti accertati e non sussistente la qualificazione alternativa proposta dal ricorrente.
art. 393 cod. pen.
Norma sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la Corte ha escluso tale qualificazione ritenendo assente il requisito della sostituzione del rimedio pubblico con un mezzo privato equivalente.
art. 6 CEDU (art. 6 par. 3, lett. d))
Principio convenzionale richiamato: il diritto dell'imputato a esaminare i testimoni impone che, in caso di riforma dell'assoluzione fondata su valutazione di prove dichiarative, le dichiarazioni decisive siano riassunte in appello.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Massime di principio
- Quando il pubblico ministero impugna una assoluzione, il giudice d'appello è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale solo sulle prove dichiarative che il PM ha specificamente indicato come erroneamente valutate e che sono decisive per il passaggio da proscioglimento a condanna; non è necessaria una rinnovazione integrale.
- La formulazione "il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale" (art. 603, comma 3-bis) va interpretata in senso mirato e proporzionato, per evitare dilatazioni processuali automatiche.
- Se la Corte d'appello si avvale di nuove deposizioni ritenute decisive (es. la riassunzione del teste chiave), deve fornire una motivazione rafforzata che spieghi perché la nuova valutazione supera quella del primo giudice; la Corte deve esporre i passaggi logici che giustificano il diverso convincimento.
- Domande suggestive poste ai testimoni non comportano automaticamente la nullità della prova: l'eccezione deve essere sollevata tempestivamente davanti al giudice che assume la prova, altrimenti la questione potrebbe essere irrilevante in sede di impugnazione successiva.
- Per distinguere estorsione da esercizio arbitrario delle proprie ragioni occorre verificare se l'agente poteva legittimamente rivolgersi all'autorità giudiziaria e se l'azione privata ha sostituito in concreto lo strumento pubblico di tutela; la mera difficoltà o inopportunità di adire il giudice non basta.
- In cassazione i motivi manifestamente infondati vengono respinti; per essere accolti i motivi devono indicare specifiche violazioni di legge o difetti argomentativi concreti e rilevanti ai sensi dell'ordinamento.
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