Sentenza del 15/03/2017 n. 6676 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sostenendo che la notifica dell'avviso di accertamento fosse valida. Secondo l'Ufficio, il messo notificatore, non avendo trovato la contribuente presso il domicilio fiscale e avendo accertato che si era trasferita in luogo non identificato, avrebbe potuto procedere direttamente al deposito dell'atto presso la casa comunale e all'affissione dell'avviso nell'albo comunale, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), senza inviare una raccomandata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, confermando l'illegittimità della cartella di pagamento relativa a IRPEF e addizionale regionale per l'anno 2000. Ha stabilito che, poiché la contribuente aveva mantenuto la residenza a Milano e si era allontanata solo temporaneamente, il messo notificatore avrebbe dovuto effettuare adeguate ricerche anagrafiche nel comune del domicilio fiscale per verificare se vi fosse stato soltanto un mutamento di indirizzo. Non essendo stato dimostrato tale accertamento, la notifica dell'avviso di accertamento è stata ritenuta invalida e non poteva fondare la definitività dell'atto presupposto. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese, liquidate in 2.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e)
La disposizione disciplina la notificazione degli atti tributari quando il contribuente risulta trasferito in luogo sconosciuto, consentendo il deposito dell'atto presso la casa comunale e l'affissione dell'avviso nell'albo comunale.
La procedura speciale può essere utilizzata soltanto quando il messo notificatore abbia verificato che il contribuente si è effettivamente trasferito in luogo sconosciuto. Prima di applicarla, devono essere svolte ricerche nel comune del domicilio fiscale per escludere che si tratti di una semplice assenza temporanea o di un cambio di indirizzo nello stesso comune.
Art. 140 cod. proc. civ.
La norma disciplina la notificazione quando la residenza o l'indirizzo del destinatario sono conosciuti, ma la consegna non può essere effettuata per temporanea irreperibilità del destinatario o degli altri possibili consegnatari.
Quando il destinatario mantiene la residenza o il domicilio noto, ma non viene trovato, deve essere utilizzato il rito previsto dall'art. 140 c.p.c., comprensivo degli adempimenti richiesti per la temporanea irreperibilità, e non la procedura prevista per il trasferimento in luogo sconosciuto.
Massime di principio
- La notifica degli atti tributari deve distinguere tra temporanea irreperibilità e trasferimento in luogo sconosciuto: sono situazioni diverse e richiedono procedure differenti.
- La procedura speciale prevista dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 non può essere applicata automaticamente dopo un solo accesso infruttuoso del messo notificatore.
- Il messo notificatore deve documentare ricerche effettive, in particolare presso gli uffici anagrafici del comune del domicilio fiscale, per verificare se il contribuente abbia cambiato indirizzo all'interno dello stesso comune.
- Se residenza e domicilio fiscale risultano ancora noti e il contribuente è soltanto assente, la notifica deve seguire il rito dell'art. 140 c.p.c., con i relativi adempimenti.
- L'invalidità della notifica dell'atto presupposto può impedire che tale atto diventi validamente definitivo e può determinare l'illegittimità della successiva cartella di pagamento fondata su di esso.
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