Cassazione Penale, Sentenza n. 4196/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 17/02/2022 con cui la Corte d'appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato proposta per conto di Mircea Nicolae Mateíu con riferimento alla sentenza del Tribunale di Trieste del 17/02/2021 (irrevocabile il 02/07/2021). Il ricorrente sosteneva violazione di legge e carenza di motivazione: rilevava che l'ordinanza del 23/11/2021 (che aveva già dichiarato inammissibile una analoga richiesta per difetto di procura speciale) era stata impugnata in Cassazione e che il giudice dell'esecuzione aveva riclassificato una domanda come richiesta di rescissione del giudicato trasmettendo gli atti alla Corte di appello. Il ricorrente non documentava però l'esistenza di una procura speciale alla rescissione né che la richiesta fosse stata correttamente proposta davanti alla Corte d'appello competente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la precedente istanza di rescissione era già stata dichiarata inammissibile per mancanza di idonea e specifica procura (ai sensi dell'art. 629-bis, comma 2, c.p.p.), decisione confermata da questa Corte (Sez. 7, n. 38498/2022). Ha inoltre osservato che la valutazione di ammissibilità della richiesta di rescissione compete alla Corte d'appello e che la richiesta depositata presso il Tribunale (giudice dell'esecuzione) sarebbe stata comunque inammissibile, dovendo la domanda essere presentata "a pena di inammissibilità" alla Corte d'appello competente. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese processuali e l'obbligo, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 625-ter cod. proc. pen.
Norma citata in relazione alla disciplina della rescissione del giudicato; individua la figura della rescissione del giudicato a cui è stata ricondotta la richiesta dal giudice dell'esecuzione
art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen.
a pena di inammissibilità
Imposta il requisito formale della procura speciale per proporre la richiesta di rescissione del giudicato e stabilisce che la domanda deve essere presentata alla Corte d'appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento; la mancanza della procura o la presentazione davanti all'ufficio sbagliato comportano l'inammissibilità
art. 670 e art. 671 cod. proc. pen.
Norme che disciplinano le istanze davanti al giudice dell'esecuzione; il ricorso inizialmente era stato proposto al giudice dell'esecuzione in base a tali norme ma la Corte ha ritenuto che la rescissione del giudicato debba essere valutata dalla Corte d'appello
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente; applicata per disporre il versamento di euro 3.000,00
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'imposizione dell'onere a carico del ricorrente; utilizzata per valutare l'assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Cassazione, Sez. 7, n. 38498 del 09/09/2022
Giudicato favorevole alla soluzione secondo cui la procura allegata era riferita a procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione e non alla rescissione del giudicato, confermando l'inammissibilità per difetto di procura speciale
Massime di principio
- La richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. deve essere presentata alla Corte d'appello competente (nel distretto del giudice che ha emesso il provvedimento) e la sua presentazione altrove è inammissibile.
- La domanda di rescissione richiede una procura speciale conferita al difensore; l'assenza di tale procura determina l'inammissibilità dell'istanza.
- La qualificazione operata dal giudice dell'esecuzione (ad es. la riclassificazione di una istanza come richiesta di rescissione) non esime dall'osservanza dei requisiti formali e di competenza: l'ammissibilità spetta valutarla alla Corte d'appello.
- Se una identica istanza è già stata dichiarata inammissibile per vizi formali, ulteriori duplicazioni senza rimuovere il vizio saranno respinte.
- In caso di inammissibilità dovuta a colpa del ricorrente, il giudice puo' imporre il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto occorre attenzione procedurale per evitare conseguenze patrimoniali aggiuntive.
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