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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31645/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a un dipendente con mansioni di Segretario economo. La datrice di lavoro ha dedotto la necessità di una riorganizzazione aziendale resa opportuna dal disavanzo di bilancio, con riduzione dei costi, soppressione di posti di lavoro e terziarizzazione di alcuni servizi, sostenendo che la figura del Segretario economico dovesse essere soppressa. La Corte d'appello ha invece annullato il recesso, ritenendo non provata la concreta riconducibilità della soppressione della posizione al piano riorganizzativo e applicando la tutela reintegratoria e risarcitoria. Nel ricorso per cassazione la fondazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 3 l. n. 604/1966 e dell'art. 41 Cost., per non avere la Corte territoriale correttamente valutato la sussistenza del motivo economico e organizzativo; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte aveva ricostruito erroneamente le mansioni del lavoratore e il momento dell'avocazione delle stesse da parte del Presidente; 3) violazione dell'art. 18, comma 7, l. n. 300/1970, per avere riconosciuto la tutela reintegratoria piena invece di quella meramente risarcitoria; 4) violazione degli artt. 115, 202 e 245 c.p.c. per la mancata ammissione della prova orale sulla nuova occupazione del lavoratore prima del 29.12.2015; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto spese, per non avere considerato la soccombenza reciproca sulle domande di mobbing e dequalificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero in parte inammissibili e in parte infondati perché miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito, mentre la Corte d'appello aveva correttamente applicato i principi in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, richiedendo la prova dell'effettività delle ragioni organizzative e del nesso causale con la soppressione del posto. Ha inoltre escluso la censura sulla tutela reintegratoria, richiamando gli effetti delle pronunce della Corte costituzionale che hanno eliminato il riferimento alla "manifesta" insussistenza del fatto e la discrezionalità del giudice nell'applicare la reintegrazione. Ha respinto anche il motivo sulla prova della nuova occupazione, ritenendo implicitamente disattesa l'istanza istruttoria e comunque generica la prova articolata, a fronte della già acquisita ammissione del lavoratore circa la nuova assunzione dal dicembre 2015. Infine, ha considerato infondato il motivo sulle spese, osservando che la regolazione delle spese in presenza di parziale soccombenza rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 3 l. n. 604/1966

    Il giustificato motivo oggettivo richiede la prova della concreta riferibilità del licenziamento a effettive esigenze produttive o organizzative esistenti al momento del recesso e del nesso causale tra tali esigenze e la soppressione del posto.

  • art. 41 Cost.

    L'iniziativa economica privata consente scelte imprenditoriali organizzative e di efficienza non sindacabili nel merito quanto a congruità e opportunità, purché sussista un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo.

  • art. 18, comma 7, l. n. 300/1970

    La tutela reintegratoria nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo opera in caso di insussistenza del fatto posto a base del recesso; il riferimento alla "manifesta" insussistenza è stato espunto per effetto della giurisprudenza costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla violazione di legge non consente di ottenere un nuovo esame del merito o una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è ammessa la censura che miri a una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sulla mancata ammissione della prova non è fondata quando l'istanza è generica o quando il fatto risulta già acquisito in causa.

  • art. 202 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di istruzione probatoria, ma senza che la Corte ravvisi una violazione decisiva.

  • art. 245 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova testimoniale, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese processuali e la valutazione della soccombenza reciproca rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro deve provare non solo l'esistenza di esigenze economico-organizzative, ma anche la concreta incidenza di tali esigenze sulla soppressione del posto e l'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni compatibili.
  • La verifica giudiziale della legittimità del licenziamento per motivo oggettivo non può limitarsi a constatare che il posto sia stato eliminato, ma deve accertare il nesso causale tra la scelta organizzativa addotta e il recesso.
  • Le scelte imprenditoriali non sono sindacabili nel merito quanto a convenienza o opportunità, ma restano controllabili in punto di effettività e veridicità della causale posta a base del licenziamento.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge o di omesso esame di fatto in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di merito.
  • La tutela reintegratoria per licenziamento economico opera quando il fatto posto a base del recesso sia insussistente; dopo gli interventi della Corte costituzionale non è più decisivo il requisito della 'manifesta' insussistenza.
  • La censura sulla mancata ammissione di prova è infondata se il fatto è già emerso dagli atti o se il capitolo di prova è formulato in modo generico e non decisivo.
  • La regolazione delle spese segue il principio della soccombenza, ma la compensazione totale o parziale per soccombenza reciproca resta affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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