Cassazione Civile, Ordinanza n. 22356/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, emesso a seguito di indagini bancarie sui conti correnti intestati alla contribuente. L’Ufficio ha ripreso a tassazione, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, ricavi non dichiarati corrispondenti a versamenti e prelevamenti ritenuti ingiustificati, per complessivi euro 42.300,00. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente, mentre la CTR delle Marche aveva poi annullato l’atto impositivo accogliendo l’appello della stessa. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 32 D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 51 D.P.R. n. 633/1972. La contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato articolato in quattro motivi (nullità della sentenza, violazione dell’art. 112 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo). Prima dell’adunanza camerale, la contribuente ha però chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, deducendo di avere aderito entro il termine alla definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 119/2018 e di aver integralmente pagato quanto dovuto; la documentazione prodotta ha confermato tali circostanze, senza che risultasse notificato un diniego entro il termine previsto né richiesta di trattazione successiva da parte dell’interessata.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018, convertito in L. n. 136/2018, e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha altresì precisato che le spese restano a carico di chi le ha anticipate e che non va emessa l’attestazione per il contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, poiché la definizione del giudizio non rientra nelle ipotesi di inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 32 D.P.R. n. 600/1973
è richiamato quale base normativa della presunzione fiscale derivante dalle indagini bancarie, oggetto della censura dell’Agenzia nel ricorso per cassazione.
art. 51 D.P.R. n. 633/1972
è richiamato quale norma corrispondente in materia IVA per le indagini bancarie e la ripresa a tassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indica il vizio denunciato dalla ricorrente principale come violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è evocato nei motivi del ricorso incidentale per dedurre nullità della sentenza e violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è richiamato nel ricorso incidentale per l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.
art. 380-bis.1 c.p.c.
ha costituito il rito di trattazione in camera di consiglio.
art. 6 D.L. n. 119/2018
la definizione agevolata della controversia tributaria, con integrale pagamento e mancata notifica del diniego entro il termine, determina l’estinzione del processo; la Corte rileva anche la cessazione della materia del contendere.
L. n. 136/2018
legge di conversione del D.L. n. 119/2018.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude l’attestazione dovuta per il raddoppio del contributo unificato, perché la definizione del giudizio non coincide con inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale.
art. 158, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 115/2002
richiamato per la prenotazione a debito del contributo unificato da parte dell’amministrazione ricorrente.
art. 12, comma 5, D.L. n. 16/2012
richiamato insieme all’art. 158 D.P.R. n. 115/2002 per escludere il pagamento immediato del contributo unificato da parte dell’amministrazione.
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia tributaria perfezionata con tempestiva domanda e integrale pagamento, in assenza di diniego notificato entro il termine previsto e di istanza di trattazione, determina l’estinzione del processo.
- Quando il giudizio si estingue per effetto della definizione agevolata, deve essere dichiarata anche la cessazione della materia del contendere.
- La definizione del giudizio per estinzione non equivale a inammissibilità, improcedibilità o rigetto dell’impugnazione e quindi non legittima l’attestazione per il raddoppio del contributo unificato.
- Le spese processuali, nelle ipotesi previste dalla disciplina sulla definizione agevolata, restano a carico di chi le ha anticipate.
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