Cassazione Civile, Ordinanza n. 28338/2024 del 04/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente impugnava un avviso di iscrizione ipotecaria notificato dal concessionario della riscossione per un credito complessivo riferito a più cartelle di pagamento relative a IRPEF, diritti camerali, tasse automobilistiche, TARSU/TIA e sanzioni amministrative. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo illegittima l'iscrizione per mancata costituzione dei resistenti e mancato deposito degli atti prodromici; la CTR aveva invece accolto l'appello del concessionario confermando la legittimità dell'atto. In cassazione il contribuente deduceva, con il primo motivo, violazione delle norme sulla prescrizione e sul processo tributario, sostenendo che la CTR avesse erroneamente dichiarato inammissibile l'eccezione di prescrizione dei crediti portati dalle cartelle presupposte, senza verificare se alla data dell'avviso di iscrizione ipotecaria i crediti fossero ormai prescritti; con il secondo motivo censurava la mancata considerazione dell'inesistenza o invalidità della notificazione di atti interruttivi della prescrizione riferiti a una specifica cartella, per difetto di prova della riferibilità delle relate prodotte alle intimazioni invocate dal riscossore. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso incidentale deducendo omessa pronuncia sul difetto di legittimazione passiva, poiché le doglianze riguardavano un atto riferibile solo all'ente della riscossione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati sia il ricorso principale del contribuente sia il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la CTR aveva errato nel dichiarare inammissibile l'eccezione di prescrizione, poiché avrebbe dovuto esaminare nel merito, per ciascuna cartella presupposta, se il credito fosse o meno prescritto al momento della notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria, verificando inoltre l'esistenza e l'idoneità degli eventuali atti interruttivi e la ritualità delle relative notifiche. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha rilevato che la CTR non aveva esaminato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate, giacché l'atto impugnato era un avviso di iscrizione ipotecaria imputabile esclusivamente all'ente della riscossione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2946 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prescrizione del credito, da verificare con riferimento ai singoli ruoli/cartelle e al momento dell'atto esecutivo successivo.
art. 2948 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità di un termine prescrizionale più breve ad alcuni crediti iscritti a ruolo.
art. 2953 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di eventuale conversione del termine prescrizionale in presenza di un titolo definitivo.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente per la tutela impugnatoria nel processo tributario rispetto all'avviso di iscrizione ipotecaria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro per dedurre la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 137 c.p.c.
Richiamato in relazione alle modalità di notificazione degli atti interruttivi.
art. 139 c.p.c.
Richiamato in relazione alle modalità di notificazione degli atti interruttivi.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato in tema di notificazione delle cartelle e degli atti della riscossione.
art. 2697 c.c.
Richiamato per l'onere di provare l'esistenza e la ritualità delle notifiche degli atti interruttivi.
art. 2943 c.c.
Richiamato per l'effetto interruttivo della prescrizione degli atti di costituzione in mora o equivalenti.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorso incidentale per denunciare l'omessa pronuncia sul difetto di legittimazione passiva.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- L'eccezione di prescrizione proposta contro un avviso di iscrizione ipotecaria non può essere dichiarata inammissibile solo perché le cartelle presupposte risultano notificate: il giudice deve verificare nel merito se, alla data dell'atto impugnato, i singoli crediti siano ancora azionabili.
- Quando è dedotta la prescrizione di crediti iscritti a ruolo, il giudice deve esaminare separatamente le diverse cartelle o posizioni debitorie e accertare se vi siano stati atti interruttivi validamente notificati e idonei a impedire il decorso del termine.
- La prova della notificazione e della riferibilità degli atti interruttivi al credito specifico grava su chi li invoca, dovendosi verificare sia l'esistenza dell'atto sia la ritualità della sua notificazione.
- Nei giudizi aventi ad oggetto vizi propri dell'avviso di iscrizione ipotecaria, la legittimazione passiva spetta all'ente della riscossione, mentre l'amministrazione titolare del tributo non è necessariamente parte legittimata se non è imputabile ad essa l'atto impugnato.
- L'omessa pronuncia su un'eccezione processuale o sostanziale ritualmente proposta integra vizio denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
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