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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29601/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento relativa all'omesso versamento del saldo IVA 2011 per euro 16.722,89. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso e la CTR del Lazio aveva dichiarato inammissibile l'appello della società perché ritenuto non diretto a censurare tutte le rationes decidendi della sentenza di primo grado, in particolare la tardività del ricorso oltre il termine di 30 giorni ex art. 22 d.lgs. 546/1992. La società ricorrente per cassazione deduceva con il primo motivo nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che nell'atto di appello era stata invece espressamente contestata la tardività, richiamando il periodo feriale e soprattutto l'art. 17-bis d.lgs. 546/1992 sulla mediazione, che sospenderebbe la procedibilità e inciderebbe sul termine per la costituzione in giudizio. Con il secondo motivo lamentava omessa pronuncia sulla propria diversa difesa, cioè la pretesa decadenza dell'Amministrazione dalla notifica della cartella oltre il termine di cui all'art. 25 d.P.R. 602/1973. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso incidentale deducendo che la cartella e l'iscrizione a ruolo derivavano dalla decadenza della contribuente dal beneficio della rateizzazione del debito fiscale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso della società, ritenendo che la CTR avesse erroneamente affermato l'inammissibilità dell'appello per mancata censura della tardività del ricorso di primo grado. Ha affermato che l'atto di appello deve essere interpretato complessivamente e che, nel caso concreto, dal testo riportato emergeva una specifica contestazione anche sul punto della tempestività, con richiamo all'art. 17-bis d.lgs. 546/1992. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, così come il ricorso incidentale dell'Agenzia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per error in procedendo o omessa pronuncia.

  • art. 22 d.lgs. 546/1992

    È la norma sul termine per il deposito/costituzione del ricorso nel processo tributario, rilevante per la questione di tempestività ritenuta dalla CTR.

  • art. 17-bis d.lgs. 546/1992

    È richiamato dal contribuente per sostenere che la procedura di mediazione rende il ricorso non procedibile fino alla scadenza dei 90 giorni e incide sul termine di costituzione in giudizio.

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    La Corte ribadisce che l'appello tributario è inammissibile solo se mancano del tutto o sono assolutamente incerti gli elementi essenziali e che la specificità dei motivi va valutata sull'atto nel suo complesso.

  • art. 14 preleggi

    È richiamato per affermare l'interpretazione restrittiva della sanzione di inammissibilità dell'appello, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    È menzionato dal ricorrente come termine oltre il quale l'Amministrazione sarebbe decaduta dalla notificazione della cartella.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'atto di appello va interpretato nel suo complesso: la specificità dei motivi non richiede formule sacramentali, essendo sufficiente che dall'insieme dell'atto emerga in modo univoco la volontà di contestare la decisione di primo grado sul punto rilevante.
  • La sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi deve essere applicata restrittivamente; se dal gravame risulta comunque la critica alla ratio decidendi della sentenza impugnata, l'appello non può essere dichiarato inammissibile per ragioni meramente formali.
  • In presenza di più rationes decidendi, il giudice di merito deve verificare se l'appellante abbia censurato ciascuna di esse; tuttavia tale verifica deve essere svolta leggendo l'atto impugnatorio nel suo complesso, comprese premesse, svolgimento e conclusioni.
  • Quando il giudice di merito omette di considerare una censura effettivamente proposta, la relativa statuizione può integrare nullità della sentenza per omessa o falsa considerazione del contenuto dell'atto di appello.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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