Cassazione Penale, Sentenza n. 17115/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la condanna per guida in stato di ebbrezza (art.186 c.2 lett.c), 2-bis e 2-sexies C.d.S.). La ricorrente contestava la motivazione sul piano degli accertamenti della condizione di ebbrezza: sosteneva che l'accertamento si era basato su una unica misurazione mediante alcoltest accompagnata da indici sintomatici, che non sarebbe sufficiente per riconoscere una soglia superiore a quella minima; invocava inoltre questioni sulle modalita e sul numero di prove ex art.379 reg.att. C.d.S. e la presunta specificità dei motivi di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'appello non ha svolto un confronto puntuale e specifico con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare deduzioni già svolte in primo grado e a richiamare giurisprudenza che, peraltro, si poneva in linea con le considerazioni della sentenza. La sentenza impugnata aveva validato la misurazione alcolimetrica (alco-test pari a 2,02 g/l) e gli indici sintomatici come conforto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice di procedura penale
art.581, art.591, art.616
art.581 e 591 disciplinano i casi di inammissibilita dell'impugnazione quando mancano motivi specifici che confutino il dispositivo o la motivazione della decisione impugnata; art.616 prevede conseguenze economiche per il ricorso inammissibile salvo assenza di colpa nella determinazione della inammissibilita.
Codice della Strada
art.186 comma 2 lett.c), art.186-2 bis, art.186-sexies
definiscono la fattispecie penale della guida in stato di ebbrezza e le relative aggravanti/sanzioni; la condanna si fondava su tali disposizioni per la soglia alcolica accertata.
Regolamento di attuazione del Codice della Strada
riguarda le modalita tecniche e il numero di prove per l'accertamento alcolemico; nel caso la Corte ha ritenuto che una valida misurazione tecnica, corroborata da indici sintomatici, fosse sufficiente.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
sez.4 n.35933 del 24/04/2019; sez.II n.8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
richiamata per affermare che gli indici sintomatici possono essere valorizzati come conforto di una misura alcolimetrica valida e che l'appello deve effettuare un confronto specifico con le ragioni della decisione impugnata.
Corte Costituzionale
sent. n.186 del 13/6/2000
citata in relazione al principio sulla determinazione della causa di inammissibilita e alla valutazione dell'eventuale assenza di colpa nella sua determinazione.
Massime di principio
- In appello penale l'impugnazione deve indicare in modo puntuale e specifico le ragioni di dissenso rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato; la mera reiterazione di doglianze già svolte in primo grado comporta il rischio di inammissibilita.
- Quando la critica riguarda l'accertamento tecnico dell'ebbrezza, occorre contestare aspetti formali e sostanziali dell'accertamento tecnico (es. taratura o corretta esecuzione dell'alcoltest, catena di custodia, modalità di rilevazione), non limitarsi ad affermazioni generiche sulla necessita di piu misurazioni.
- Una singola misurazione alcolimetrica, se ritenuta valida e se corroborata da indici sintomatici di alterazione, può essere considerata sufficiente per il convincimento del giudice; per impugnare con successo occorre dimostrare l'invalidita di quella misurazione o l'assenza di contestualita degli indici sintomatici.
- Il richiamo a giurisprudenza favorevole all'appellante non sostituisce il dovere di motivare specificamente il contrasto con le conclusioni del giudice di merito.
- Il ricorrente che non formula un confronto puntuale con le ragioni della decisione impugnata rischia non solo il rigetto dell'impugnazione ma anche l'imposizione di spese e sanzioni pecuniarie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17103/2024 del 24/04/2024
- Sentenza penale · 24 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17105/2024 del 24/04/2024
- Sentenza penale · 24 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17108/2024 del 24/04/2024
- Sentenza penale · 24 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17110/2024 del 24/04/2024
- Sentenza penale · 24 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17111/2024 del 24/04/2024
- Sentenza penale · 24 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17112/2024 del 24/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →