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Sentenza

Sentenza n. 3130/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Como n. 332/2025, depositata e resa pubblica il 23.10.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1361/2024.

Giustizia amministrativa202600970

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como che aveva condannato il Ministero al riconoscimento della carta del docente per complessivi 2.500,00 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como n. 332/2025, notificata al Ministero il 24 ottobre 2025 e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla carta del docente per 500,00 euro annui relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 2.500,00 euro. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza del giudice ordinario. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che la sentenza posta in esecuzione era passata in giudicato, che la pretesa economica risultava adeguatamente documentata e che l'Amministrazione non aveva allegato l'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti dal giudicato, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale dovrà intervenire su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e provvedere entro i successivi 60 giorni alla determinazione dell'importo residuo e agli atti necessari all'esecuzione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800,00 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione e nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ha ritenuto integrato tale presupposto di procedibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione soccombente di adempiere entro un termine determinato, quando la spettanza della prestazione risulti documentata e l'amministrazione non dimostri l'avvenuto adempimento.
  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, per le obbligazioni pecuniarie derivanti da una sentenza, dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, è ammissibile la nomina preventiva di un commissario ad acta, attivabile dal creditore mediante istanza, con il compito di determinare il residuo dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • Le funzioni commissariali possono essere affidate a un dirigente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica senza riconoscimento di un compenso aggiuntivo, quando l'incarico rientri nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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