Cassazione Penale, Sentenza n. 37230/2024 del 10/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, riformando l'assoluzione del Tribunale, lo aveva condannato per il reato previsto dall'art. 4, commi 1 e 4-bis, legge n. 401/1989, per aver svolto attività illegale di accettazione delle scommesse in assenza di concessione e autorizzazione. Nel ricorso per cassazione l'imputato deduceva: (i) di gestire soltanto un centro di elaborazione dati (mera trasmissione/raccolta dati), (ii) di essere stato autorizzato dalla Questura in forza della comunicazione prevista dall'art. 1, comma 644, legge n. 401/1989, (iii) difetto dell'elemento soggettivo perché si era già avvalso di pronunce favorevoli (anche del concessionario straniero) in sede penale, amministrativa e tributaria, (iv) discriminazione dell'allibratore straniero escluso da gare AAMS che avrebbe giustificato la disapplicazione della norma penale italiana, e (v) varie censure sulle generiche/attenuanti per cessazione dell'attività e regolarizzazione del bookmaker.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la motivazione della Corte d'appello secondo cui il ricorrente non si era limitato alla mera trasmissione di giocate ma aveva svolto attività di intermediazione e raccolta diretta: dagli accertamenti era emerso che il Salvaggio aveva ricevuto denaro dagli scommettitori, rilasciato ricevute di gioco recanti il suo codice fiscale e utilizzato conti gioco intestati al gestore o a soggetti di comodo. La Cassazione ha ritenuto che la comunicazione alla Questura (art. 1 comma 644) non sostituisce la licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. e che non era dimostrata la discriminazione dell'operatore straniero tale da giustificare la disapplicazione della normativa penale italiana. Sono state respinte le censure sul vizio del dolo e sull'ignoranza inevitabile della legge per carenza di specificità probatoria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare, in via equitativa, euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Di conseguenza resta efficace la condanna inflitta dalla Corte d'appello per la violazione dell'art. 4, commi 1 e 4-bis, legge n. 401/1989.
Norme richiamate
art. 4, commi 1 e 4-bis, legge n. 401/1989
art. 4, commi 1 e 4-bis, legge n. 401 del 1989
Norma penale che sanziona l'attività di raccolta/accolta di scommesse senza concessione/autorizzazione; la Corte ha ritenuto applicabile la norma all'attività del gestore che riceve denaro e pone a disposizione conti di gioco intestati al gestore o a soggetti di comodo.
art. 1, comma 644, legge n. 401/1989
art. 1, comma 644, legge n. 401 del 1989
Previsione sulla comunicazione alla Questura: la Corte ha ritenuto che la sola comunicazione non sia sufficiente a sostituire il titolo autorizzativo previsto dall'ordinamento (art. 88 T.U.L.P.S.) per operare legittimamente.
art. 88 T.U.L.P.S.
Richiede il possesso della licenza/autorizzazione per l'esercizio delle attività di raccolta di scommesse; la mancanza di tale titolo è elemento essenziale per la configurabilità del reato.
art. 49 e art. 56 TFUE
Norme sul diritto d'instaurare imprese e sulla libera prestazione di servizi nell'Unione Europea, richiamate dal ricorrente per un profilo di discriminazione/ostacolo al fornitore estero; la Corte ha ritenuto che tali principi non escludano l'applicazione della normativa penale quando l'attività sia effettivamente esercitata sul territorio nazionale mediante raccolta diretta.
legge n. 129/2004 (affiliazione commerciale)
Disciplina l'affiliazione commerciale; la Corte ha considerato l'affiliazione alla società estera (Sogno di Tolosa LTD) come elemento che non esclude la responsabilità penale del gestore italiano che effettua raccolta diretta mediante i propri conti/recepite.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente l'addebito delle spese del procedimento al ricorrente quando il ricorso è inammissibile; la Corte ha imposto al ricorrente di sostenere le spese e di versare una somma alla Cassa delle Ammende in via equitativa.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sentenza n. 186 del 13/06/2000
Giurisprudenza costituzionale richiamata in tema di misure sanzionatorie per ricorsi infondati o maldestri; la Corte ha fatto riferimento a tale pronuncia nel disporre il versamento alla Cassa delle Ammende ritenendo che non sussistesse colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Se il gestore italiano riceve denaro dagli scommettitori, rilascia ricevute intestate a sé o utilizza conti gioco a lui intestati, l'attività integra una raccolta/intermediazione diretta e richiede il titolo autorizzativo italiano (licenza ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S.).
- La mera affiliazione a un bookmaker estero o la commercializzazione tramite società estere non esime dalla normativa italiana quando l'esercizio effettivo dell'attività avviene sul territorio nazionale attraverso conti o strumenti riconducibili al gestore italiano.
- La semplice comunicazione alla Questura prevista dall'art. 1, comma 644, legge n. 401/1989 non è sufficiente a legittimare l'attività di raccolta scommesse in assenza della licenza richiesta dal T.U.L.P.S.; è necessario documentare il possesso dei requisiti e dell'autorizzazione.
- Le censure basate su presunte discriminazioni degli operatori esteri devono essere provate specificamente: l'esistenza di un divieto nazionale non può essere automaticamente invocata quando l'operatore straniero non offre un servizio 'transfrontaliero puro' ma è di fatto insediato o realizza raccolta nel territorio italiano.
- Argomentazioni generiche sul 'difetto del dolo' o sull'ignoranza inevitabile della legge sono inefficaci se non corredate da elementi probatori concreti che dimostrino la ragionevole impossibilità di conoscere o conformarsi alle norme vigenti.
- Per ridurre il rischio di responsabilità penale, chi opera nel settore delle scommesse deve: conservare e produrre documentazione della licenza/autorizzazione, non utilizzare conti personali o intestati a terzi per le giocate dei clienti, e evitare di svolgere attività di incasso diretto senza titolo.
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