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Ordinanza

Ordinanza n. 10/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502610

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca dell’impiego presso il Gruppo di Intervento Operativo, con rientro immediato presso la sede di provenienza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento notificato il 14 ottobre 2025 con cui era stata disposta la revoca del precedente impiego presso il Gruppo di Intervento Operativo e il suo immediato rientro presso la sede di provenienza. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrente, gli atti presupposti e istruttori conosciuti mediante accesso, tra cui il rapporto disciplinare, i relativi allegati, le fotografie di un post pubblicato su Facebook, la relazione disciplinare del ricorrente, la segnalazione di presunto comportamento incompatibile con la prosecuzione dell’incarico ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.M. 14 maggio 2024, la relazione di servizio e gli atti regolamentari e circolari concernenti le attività del Gruppo e l’uso dei social network, nonché l’art. 6 del D.M. 14 maggio 2024, ove erroneamente interpretato e applicato. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha sollevato una questione di competenza territoriale, sostenendo che la controversia dovesse essere attribuita alla Sezione staccata di Catania, quale sede dell’ufficio presso cui il ricorrente prestava servizio al momento dell’adozione del provvedimento. Il ricorrente ha invece sostenuto la competenza della sede di Palermo, individuata in base alla sua attuale sede di servizio.

La decisione

Il Presidente del TAR, investito della questione di competenza ai sensi dell’art. 65 c.p.a. dopo la rimessione disposta dalla Sezione interna quinta, ha confermato la competenza della sede di Palermo. Il giudice ha ritenuto applicabile l’art. 13, comma 2, c.p.a., relativo al foro delle controversie riguardanti i dipendenti pubblici, e ha stabilito che la competenza territoriale deve essere radicata nella circoscrizione in cui si trova l’attuale sede di servizio del dipendente al momento della proposizione del ricorso introduttivo, coincidente con il deposito dell’atto notificato, e non nella circoscrizione della sede di servizio occupata al momento dell’adozione dell’atto impugnato. Il fascicolo è stato quindi rinviato alla Sezione interna quinta per l’ulteriore corso. L’ordinanza non ha deciso il merito dell’impugnazione né la domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Ha costituito la base normativa per la definizione della questione da parte del Presidente del TAR.

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    Per le controversie relative ai dipendenti pubblici, la competenza territoriale è stata individuata nella circoscrizione dell’attuale sede di servizio del dipendente al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 47 c.p.a.

    È stato richiamato quale disposizione applicabile alla questione di competenza.

  • art. 6, comma 1, D.M. 14 maggio 2024

    È indicato quale disposizione posta, in via eventuale, a fondamento del provvedimento di revoca e della contestazione della sua interpretazione e applicazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a dipendenti pubblici, ai fini dell’art. 13, comma 2, c.p.a., la competenza territoriale si radica nella circoscrizione in cui ricade l’attuale sede di servizio del dipendente al momento della proposizione del ricorso introduttivo.
  • Il momento rilevante per individuare la sede di servizio ai fini della competenza territoriale è quello del deposito dell’atto introduttivo notificato, non quello dell’adozione del provvedimento impugnato.
  • Quando il dipendente pubblico abbia cambiato sede di servizio tra l’adozione del provvedimento impugnato e la proposizione del ricorso, la competenza spetta al giudice territorialmente competente per la sede attuale al momento del deposito del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaMobilità, trasferimenti e comandi
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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