Cassazione Penale, Sentenza n. 20946/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (destinatario misura)
La controversia
Il GIP del tribunale di Bergamo aveva non convalidato, in parte, il provvedimento del Questore di Bergamo del 10.2.2026, nella parte in cui imponeva a un soggetto di comparire personalmente presso il Commissariato di P.S. di Treviglio in occasione di manifestazioni sportive. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge: secondo la tesi difensiva del ricorrente, l'art. 6, comma 5, della legge n. 401 del 1989, quando il destinatario sia un recidivo già sottoposto al divieto di cui al comma 1, imporrebbe automaticamente l'ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione personale, senza necessità di una valutazione giudiziale sulla pericolosità concreta e attuale, salvo il caso in cui la nuova condotta sia stata posta in essere oltre tre anni dopo la cessazione del precedente divieto e l'interessato abbia chiesto e ottenuto la cessazione degli effetti pregiudizievoli del precedente provvedimento. La Corte rileva però che il ricorso non dà conto, in modo autosufficiente, dei presupposti di fatto necessari per verificare l'applicazione della regola invocata, limitandosi ad affermare la ricorrenza della condotta nel triennio successivo e l'assenza di eccezioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Prima ha ribadito il principio interpretativo già affermato in tema di art. 6, comma 5, l. 401/1989, secondo cui, nei casi previsti dalla norma, il giudice della convalida non deve motivare sulla pericolosità concreta e attuale del destinatario secondo la scansione temporale indicata dalla disposizione. Tuttavia, nel caso concreto, il ricorso è stato reputato inammissibile perché non rispettoso dell'onere di autosufficienza: mancava una compiuta e specifica rappresentazione degli elementi di fatto necessari a dimostrare l'applicabilità della disciplina invocata. Ne consegue che resta ferma la mancata convalida disposta dal GIP, senza esame nel merito del motivo di ricorso.
Norme richiamate
art. 6, comma 5, l. 13 dicembre 1989, n. 401
il provvedimento del questore impositivo del divieto di accesso ai luoghi dove esse si svolgono, emesso nei confronti di soggetto già in precedenza sottoposto ad analoga misura, sia sempre accompagnato dall'ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione personale ... e che la durata del divieto o della prescrizione non sia inferiore a cinque e superiore a dieci anni
La norma è interpretata nel senso che, nei casi di reiterazione del divieto e secondo la scansione temporale indicata, il giudice della convalida non deve motivare sulla pericolosità concreta e attuale del destinatario; il ricorrente, però, deve allegare in modo autosufficiente i fatti che rendono applicabile tale disciplina.
Massime di principio
- Quando una disposizione prevede un automatismo applicativo collegato alla reiterazione di una misura di prevenzione o di ordine pubblico, il giudice della convalida può essere esonerato dal motivare sulla pericolosità concreta e attuale del destinatario solo se risultano chiaramente i presupposti fattuali richiesti dalla legge.
- Il ricorso per cassazione che censura una decisione di mancata convalida deve essere autosufficiente: non basta richiamare in astratto la norma invocata, ma occorre rappresentare compiutamente i fatti decisivi che ne consentono l'applicazione.
- La declaratoria di inammissibilità discende anche quando il motivo, pur astrattamente pertinente, non consente alla Corte di verificare la correttezza giuridica della decisione per difetto di specifica allegazione dei presupposti di fatto.
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