Sentenza n. 2906/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 4818/2024 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, nella parte relativa all'accredito sulla carta del docente di 500 euro annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile, che aveva riconosciuto il suo diritto all'accredito sulla carta del docente di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza era stata notificata al Ministero il 6 febbraio 2025 in copia informatica conforme all'originale e come titolo per l'esecuzione forzata. La ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione dell'obbligo di accredito. Il Ministero si è costituito con una memoria di mera forma. Il TAR ha verificato preliminarmente la procedibilità del ricorso, rilevando il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il giudice ha precisato che tale termine decorre dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore e che il titolo esecutivo è la sentenza munita dell'attestazione di conformità, distinta dalla spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c., non più necessaria dopo le modifiche della legge Cartabia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano. Ha ordinato all'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione, su istanza di parte, o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per l'eventuale inerzia successiva, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che il commissario assuma le funzioni su istanza diretta del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e provveda entro i successivi 60 giorni agli atti necessari all'esecuzione, anche mediante variazioni di bilancio, stipulazione di mutui o prestiti e delega a un funzionario. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo, nel giudizio di ottemperanza, di adottare le misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, compresa la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso esecutivo nei confronti delle amministrazioni è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
art. 474 c.p.c.
Individua il titolo esecutivo come l'atto attributivo di un diritto certo, liquido ed esigibile, suscettibile di esecuzione coattiva.
art. 475 c.p.c.
La spedizione in forma esecutiva è distinta dal titolo esecutivo e, dopo le modifiche della legge Cartabia, non è più necessaria per procedere all'esecuzione; ai fini dell'art. 14 d.l. n. 669/1996 rileva la notificazione della sentenza munita di attestazione di conformità.
Massime di principio
- Ai fini della procedibilità del giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione, presso la sede del debitore, del titolo esecutivo costituito dalla sentenza munita dell'attestazione di conformità.
- La nozione di titolo esecutivo rilevante ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996 coincide con l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e non con la spedizione in forma esecutiva di cui all'art. 475 c.p.c.; quest'ultima non è più necessaria dopo le modifiche della legge Cartabia.
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una parte del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., può dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'integrale esecuzione entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere incaricato di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari all'esecuzione del giudicato, anche variazioni di bilancio e operazioni di finanziamento, quando tali attività siano funzionali all'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione.
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