Sentenza n. 148/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 261/2024, pubblicata il 21/05/2024, emessa dal Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, nell’ambito del procedimento R.G. n. 382/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente e il pagamento delle somme arretrate con interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Arezzo, passata in giudicato il 21 novembre 2024, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la carta elettronica del docente, nonché all'accredito delle somme relative alle annualità non corrisposte, oltre interessi dal dovuto al saldo. Il titolo era stato notificato al Ministero presso la sede reale il 23 maggio 2024 ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Poiché la sentenza non risultava eseguita, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché il titolo era passato in giudicato prima della proposizione del ricorso, era stato notificato al Ministero ed era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero, non risultando dagli atti l'esecuzione della sentenza, e ha ordinato all'Amministrazione di mettere a disposizione della ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, la carta del docente e gli importi dovuti per gli anni scolastici interessati, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessata successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino al saldo. Sono state poste a carico del Ministero le spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stato disposto anche l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino al saldo.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio è stato ritenuto necessario ai fini dell'ammissibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015
penultimo periodo dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
È richiamato quale disposizione modificativa della disciplina della penalità di mora applicata nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- L'accertata mancata esecuzione di un titolo giudiziale impone all'amministrazione soccombente di adempiere entro il termine fissato dal giudice dell'ottemperanza, con indicazione puntuale delle prestazioni dovute.
- In caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri e il termine per l'intervento sostitutivo.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo saldo, quando il ritardo dell'amministrazione abbia ostacolato l'esecuzione del giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza può disporre la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di eventuale competenza in relazione all'inottemperanza dell'amministrazione.
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