Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4829/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento a) Del provvedimento di inidoneità prot. 2087, del 21 maggio 2025, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale delle Risorse Umane,- Roma - notificato al difensore il successivo 03 giugno 2025 a seguito di richiesta di accesso atti, relativa alla procedura per l' assunzione di 200 unità nella qualifica di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservato ai candidati provenienti dalla graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310 e successive modificazioni che abbiano superato la prova di capacità operativa prevista dall'art. 8 del bando di procedura selettiva riservato al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018; b) Del verbale n. 196 del 12 maggio 2025, con il quale la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti del Sig. -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-: “Alterazione dei parametri fisici con aumento della percentuale di Massa grassa (29,6 %) - Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Capo I, Art. 1, comma 1, lettera b)”; c) Ove occorrente, la scheda medica della commissione medica del 10 aprile 2025 relativa all'accertamento della massa grassa da parte della commissione medica, datata 10 aprile 2025, risulta che il ricorrente ha una massa grassa pari al 29, 6%. d) Della circolare prot. 43545, dell'11 giugno 2025, della Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio II, contenente l'allegato elenco dei candidati, nei confronti dei quali, secondo l'ordine della graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento per il personale volontario, a seguito della conclusione dell'iter assunzionale dei vincitori del concorso indicato in oggetto e delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 71 del Dlgs 217/2005, è stata avviata la procedura finalizzata alla scelta della sede di servizio per il personale interessato; e) Della graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento allegata alla circolare prot. 43545, dell'11 giugno 2025 di cui al punto d); f) Della circolare prot. 46217, del 20 giugno decorso, della Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio II con la quale è stato rappresentato che in esito alla circolare di scelta sede prot. n. 43545 in data 11 giugno 2025, con provvedimento in corso di registrazione, il personale di seguito indicato è stato nominato operatore in prova con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 15 luglio p.v. ed assegnato, dalla stessa data, presso le sedi indicate a fianco di ciascun nominativo; g) Ove occorrente la graduatoria dei candidati indicati nella circolare prot. 46217, del 20 giugno 2025 nominati operatori in prova di cui al punto f); h) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202508568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura di assunzione di 200 operatori dei Vigili del Fuoco per giudizio di inidoneità fisica fondato su una percentuale di massa grassa del 29,6%

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, proveniente dalla graduatoria della procedura speciale di reclutamento del personale volontario dei Vigili del Fuoco, aveva superato la prova selettiva per l'assunzione nella qualifica di operatore, ma era stato escluso dopo gli accertamenti psico-fisici per asserita alterazione dei parametri fisici, consistente in una percentuale di massa grassa del 29,6%, sulla base dell'art. 1 del d.m. Interno 4 novembre 2019, n. 166. Ha dedotto violazione degli artt. 3 e 97 Cost., del d.m. n. 166/2019 e del bando, erroneità della motivazione e dell'istruttoria, violazione del giusto procedimento, travisamento, illogicità, irrazionalità, sviamento ed eccesso di potere. In particolare, ha contestato l'attendibilità della misurazione effettuata dalla Commissione medica, richiamando una diversa misurazione dell'altezza effettuata presso una struttura sanitaria, e ha sostenuto l'irragionevolezza dell'applicazione ai candidati al ruolo di operatore dei requisiti psico-fisici previsti per il personale che svolge funzioni operative. Il TAR ha esaminato prioritariamente e ritenuto assorbente quest'ultima censura.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto illegittima l'esclusione perché l'amministrazione ha applicato ai candidati al ruolo di operatore i requisiti psico-fisici dell'art. 1 del d.m. n. 166/2019, previsti per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative, anziché quelli dell'art. 2, relativi ai ruoli tecnico-professionali. La verifica di requisiti psico-fisici specifici è legittima solo se giustificata dalle concrete mansioni affidate. Le funzioni degli operatori, descritte dall'art. 70 d.lgs. n. 217/2005, consistono in attività basiche, di supporto operativo e tecnico-professionale, amministrative e tecnico-manuali, riconducibili all'ordinaria attività d'ufficio e prive di peculiarità tali da giustificare requisiti di prestanza fisica propri del personale operativo. Inoltre, l'art. 12, comma 2, d.l. n. 69/2023 prevedeva la valutazione psico-fisica dei candidati ai sensi dell'art. 2 del d.m. n. 166/2019; il bando richiamava genericamente il decreto ministeriale senza richiamare espressamente l'art. 1. L'applicazione dei requisiti più restrittivi è stata quindi giudicata irragionevole e sproporzionata. Sono stati annullati il giudizio di inidoneità e l'esclusione, con ammissione definitiva del ricorrente al prosieguo della procedura, ordine di inserimento in graduatoria a pieno titolo e senza riserva. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 97 Costituzione

    I principi di uguaglianza, ragionevolezza, buon andamento e imparzialità impediscono l'applicazione di requisiti psico-fisici sproporzionati rispetto alle mansioni oggetto della selezione.

  • art. 4 d.lgs. 217/2005

    Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco svolge, nell'ambito delle attività di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l'utilizzo e la preventiva verifica e manutenzione di apparecchiature, automezzi, mezzi, materiali e ogni altra attrezzatura o strumento in dotazione; conduce automezzi e mezzi; svolge, anche nel settore radio e telecomunicazioni, attività che richiedono il possesso di specifiche abilitazioni conseguite nel corso del servizio o di titoli attinenti al servizio valutati ai fini dell'accesso al ruolo; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato; può, in relazione alla specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale e formazione in materie per le quali è abilitato e ha competenza specifica.

    La disposizione riguarda le funzioni del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e non giustifica automaticamente l'applicazione dei requisiti fisici previsti per i ruoli operativi agli operatori tecnico-professionali.

  • art. 70 d.lgs. 217/2005

    Il personale con le qualifiche di operatore effettua funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale.

    Le mansioni degli operatori sono prevalentemente basiche, amministrative, di supporto e tecnico-professionali; la loro concreta natura non presenta peculiarità tali da giustificare requisiti di prestanza fisica propri del personale operativo.

  • art. 12, comma 2, d.l. 69/2023

    Per la procedura concorsuale in esame il personale candidato alla qualifica di operatore deve essere valutato sul piano psico-fisico ai sensi dell'art. 2 del d.m. n. 166/2019, relativo ai ruoli tecnico-professionali, e non dell'art. 1, relativo ai ruoli operativi.

  • artt. 1 e 2 d.m. Interno 4 novembre 2019, n. 166

    L'art. 1 disciplina i requisiti per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative, mentre l'art. 2 disciplina quelli per i ruoli tecnico-professionali; la procedura per operatori richiede l'applicazione della seconda disciplina.

  • art. 8 del bando di concorso

    Il richiamo generico all'idoneità fisica, psichica e attitudinale ai sensi del d.m. n. 166/2019 non autorizza l'amministrazione ad applicare i requisiti più restrittivi dell'art. 1 in assenza di un espresso richiamo e in contrasto con la disciplina legislativa.

  • Direttiva 2000/78/CE, considerando n. 18

    La presente direttiva non può avere l'effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l'insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell'obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi.

    I requisiti psico-fisici per i servizi di soccorso sono ammissibili quando risultano necessari in rapporto all'insieme delle concrete funzioni da svolgere; non possono essere applicati indistintamente a mansioni prive di carattere operativo.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive per l'accesso alla pubblica amministrazione, i requisiti psico-fisici devono essere correlati alle concrete mansioni che il candidato sarà chiamato a svolgere e non possono essere desunti automaticamente dall'appartenenza dell'amministrazione a un corpo con compiti operativi.
  • L'amministrazione può imporre requisiti fisici particolarmente rigorosi per il personale destinato a servizi di soccorso, ma deve dimostrarne la necessità in funzione dell'insieme delle mansioni operative concretamente esercitabili.
  • Quando una procedura riguarda ruoli tecnico-professionali o di supporto, l'applicazione dei requisiti psico-fisici previsti per i ruoli operativi è illegittima se le mansioni affidate non presentano peculiarità tali da giustificare una specifica prestanza fisica.
  • Il bando che richiama genericamente una disciplina sui requisiti di idoneità non consente all'amministrazione di applicare una sottocategoria di requisiti più restrittiva quando la legge individua per la specifica qualifica una diversa disciplina e il bando non richiama espressamente quella più restrittiva.
  • L'applicazione di requisiti psico-fisici non pertinenti alle mansioni del posto messo a selezione viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità e comporta l'illegittimità dell'esclusione fondata sulla loro mancanza.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubblici
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.