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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12743/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di correzione di un presunto errore materiale nel dispositivo della sentenza n. 1430/2025. Nel dispositivo era indicata la condanna della parte civile "al pagamento delle spese del grado"; i ricorrenti sostenevano che tale formulazione dovesse intendersi comprensiva della condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli imputati assolti. La difesa ha dedotto che, in appello pendente solo sulle pretese civili, la formula usata nella memoria difensiva degli imputati («con tutti gli effetti di legge anche in ordine alle spese») manifestava la volontà di chiedere espressamente la rifusione delle spese ex art. 541, comma 2, c.p.p., e che la mancata condanna sarebbe quindi un errore materiale o un travisamento della volontà difensiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che non sussiste errore materiale: la formula nella memoria difensiva non costituiva una richiesta espressa e specifica di rifusione delle spese processuali sostenute dagli imputati. La Corte ha richiamato la distinzione tra l'ipotesi di condanna alle spese quando è accolta la domanda civile (art. 541, comma 1 c.p.p.) e l'ipotesi di rifusione previa specifica richiesta quando la domanda è rigettata o l'imputato è assolto (art. 541, comma 2 c.p.p.), nonché la diversa formulazione dell'art. 592, comma 4 c.p.p. (che parla di condanna alle spese del procedimento nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili). Ha affermato che la pronuncia sulle spese non può essere automatica ma richiede richiesta motivata e valutazione nel contraddittorio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 541 cod. proc. pen.

    comma 1: con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile; comma 2: con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, salvo che ricorrano giustificati motivi per la compensazione

    La Corte interpreta la norma nel senso che la rifusione delle spese a favore dell'imputato assolto non scatta automaticamente con l'assoluzione: occorre che sia stata formulata specifica richiesta e il giudice deve valutare la questione (possibilità di compensazione).

  • art. 592, comma 4 cod. proc. pen.

    nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata soccombente è condannata alle spese

    Questa disposizione riguarda le "spese del procedimento" nel giudizio di impugnazione limitato ai soli interessi civili; non equipara automaticamente tale condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato assolto ex art. 541, comma 2.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Riferimento sistematico usato dalla difesa per richiamare il principio della soccombenza civile; la Corte tuttavia sottolinea la diversità del regime processuale penale e la necessità della specifica richiesta di rifusione ex art. 541 c.p.p.

  • art. 130 e art. 51, comma 2 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dalla difesa (art. 130 in tema di rappresentanza/atto difensivo e art. 51, comma 2 in tema di correzione di errori materiali): la Corte ha ritenuto che non si trattasse di errore materiale correggibile, poiché mancava una manifesta illogicità o un'evidente incongruenza tra volontà e atto formale.

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 28709 del 29/04/2015 (Pagliara, Rv. 264852)

    Precedente richiamato che afferma l'illegittimità di una decisione che condanna la parte civile al rimborso delle spese sostenute dall'imputato in assenza di esplicita richiesta di quest'ultimo; conferma il principio che la pronuncia sulla rifusione richiede una domanda specifica.

Massime di principio

  • La condanna della parte civile alla "rifusione delle spese processuali" in favore dell'imputato assolto non è automatica: occorre una richiesta specifica ai sensi dell'art. 541, comma 2, c.p.p., e il giudice deve motivarne l'accoglimento o la compensazione.
  • La semplice menzione generica "anche in ordine alle spese" in una memoria difensiva non è di per sé equivalente a una precisa istanza di rifusione delle spese ex art. 541 c.p.p.; la volontà difensiva deve emergere chiaramente e in modo specifico.
  • Nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili la condanna alle spese del procedimento (art. 592, comma 4 c.p.p.) non sostituisce né automaticamente produce la rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato assolto; i due istituti vanno distinti e applicati secondo le loro specifiche previsioni.
  • La correzione di un presunto errore materiale (art. 130 e art. 51, comma 2 c.p.p.) è ammissibile solo quando l'errore sia evidente e manifesto; la trasformazione di una valutazione di merito o dell'interpretazione di atti difensivi non rientra nella correzione di errori materiali.
  • Per tutelare l'effettività della difesa e il principio del contraddittorio, la formulazione delle domande di condanna alle spese in grado di appello deve essere chiara e, se rilevante per l'esito economico del processo, specificamente motivata.

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