Cassazione Penale, Sentenza n. 40030/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari che aveva confermato l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP nei confronti di Luigi Bottalico. L'imputazione era di concorso in estorsione (art. 81, 110, 629 co. 1 e 2 in relazione al comma 3 n.3 dell'art. 628 cod. pen.) con aggravante di agevolazione dell'associazione mafiosa (art. 416bis.1 cod. pen.), per avere imposto ai pescatori Lanzone di vendere esclusivamente alla società Marittica soc. coop. a condizioni imposte. Il ricorso denunciava vizio nella valutazione delle esigenze cautelari (violazione artt. 272 e 274 c.p.p.), contestando che il Tribunale avesse errato nel ritenere concreto e attuale il pericolo di reiterazione, avendo il ricorrente profilo personale incensurato e limitato apporto al fatto contestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui sussistono gravi indizi di colpevolezza e esigenze cautelari concrete e attuali: il ricorrente risultava contiguo al sodalizio mafioso per rapporti fiduciari rilevanti (in particolare con Michele Lombardi), aveva svolto ruolo di intermediazione nelle pressioni sui pescatori e fornito un apporto non occasionale alla crescita imprenditoriale della Marittica soc. coop., elementi confermati dalle intercettazioni e dai precedenti/pendenze. La Corte ha inoltre richiamato l'applicazione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., ritenendo che non siano emerse ragioni idonee a escludere le esigenze cautelari; ha confermato la scelta di una misura cautelare meno afflittiva della custodia in carcere (arresti domiciliari). Condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Norma richiamata nel quadro della concorso di persone nel reato; utilizzata per la contestazione del concorso nel delitto di estorsione
art. 110 c.p.
Richiamata per la fattispecie del concorso di persone: il comportamento dell'imputato è valutato come contributo al reato comune
art. 629 co. 1 e 2 c.p. in relazione al comma 3 n.3 dell'art. 628 c.p.
Attribuisce la qualificazione giuridica dell'estorsione aggravata così come contestata nell'imputazione; la Corte si è pronunciata sulla gravità indiziaria rispetto a tale quadro tipico
art. 416bis.1 c.p.
Aggravante finalistica per agevolazione dell'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che la condotta del ricorrente abbia favorito economicamente e strutturalmente l'associazione (Marittica come strumento di controllo)
art. 274 lett. c) c.p.p.
Richiamata come criterio per la valutazione delle esigenze cautelari (speciale prevenzione); il Tribunale ha ritenuto sussistente la necessità di misure cautelari per prevenire il pericolo concreto di reiterazione
art. 275 comma 3 c.p.p.
Presunzione relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari in caso di reati di particolare gravità (es. mafia); la Corte ha confermato che detta presunzione semplifica l'onere dell'accusa e che grava sulla difesa il compito di indicare elementi idonei a escludere le esigenze cautelari
artt. 272 e 274 c.p.p. (censurati in ricorso)
Articoli richiamati dalla difesa per censurare la motivazione sulle esigenze cautelari (272 sul contenuto della motivazione, 274 sulle esigenze cautelari); la Corte ha ritenuto le censure infondate, ritenendo adeguata e motivata la valutazione del Tribunale
art. 23 comma 8 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata in relazione allo svolgimento dell'udienza (svolgimento in modalità da normativa emergenziale); citata solo in ordine formale all'udienza
Massime di principio
- La valutazione dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione non si esaurisce con il solo decorso del tempo trascorso dai fatti: contano i legami attuali dell'indagato con il contesto criminoso e ogni elemento recente indicativo di disponibilità verso il sodalizio.
- La presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. opera nei reati di maggiore gravità (es. mafia) e semplifica l'onere probatorio dell'accusa: spetta alla difesa fornire elementi specifici per escludere le esigenze cautelari.
- Il ruolo di 'intermediario' o di soggetto fiduciario rispetto a esponenti di rilievo di un'associazione mafiosa, anche se l'apporto materiale appare limitato, può giustificare misure cautelari se integra disponibilità stabile e ripetuta al sodalizio.
- Le intercettazioni telefoniche e le comunicazioni che evidenziano rapporti di fiducia e indirizzi operativi verso l'associazione costituiscono prova rilevante ai fini cautelari, specialmente se connesse a vantaggi economici per il sodalizio.
- L'assenza di precedenti penali non è di per sé sufficiente a escludere la misura cautelare quando sussistano altri elementi (precedenti specifici, pendenze, relazioni fiduciari, contributi alla crescita imprenditoriale illegale) che indicano rischio di reiterazione.
- Quando si contesta la misura cautelare, la difesa dovrebbe documentare in modo specifico e aggiornato la cessazione dei rapporti con il contesto criminoso o altri fattori che escludano il pericolo concreto di recidiva (es. dimostrare 'rescissione' dei legami).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39832/2022 del 21/10/2022
- Sentenza penale · 21 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39834/2022 del 21/10/2022
- Sentenza penale · 21 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39835/2022 del 21/10/2022
- Sentenza penale · 21 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39837/2022 del 21/10/2022
- Sentenza penale · 21 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39838/2022 del 21/10/2022
- Sentenza penale · 21 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39839/2022 del 21/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →