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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40030/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari che aveva confermato l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP nei confronti di Luigi Bottalico. L'imputazione era di concorso in estorsione (art. 81, 110, 629 co. 1 e 2 in relazione al comma 3 n.3 dell'art. 628 cod. pen.) con aggravante di agevolazione dell'associazione mafiosa (art. 416bis.1 cod. pen.), per avere imposto ai pescatori Lanzone di vendere esclusivamente alla società Marittica soc. coop. a condizioni imposte. Il ricorso denunciava vizio nella valutazione delle esigenze cautelari (violazione artt. 272 e 274 c.p.p.), contestando che il Tribunale avesse errato nel ritenere concreto e attuale il pericolo di reiterazione, avendo il ricorrente profilo personale incensurato e limitato apporto al fatto contestato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui sussistono gravi indizi di colpevolezza e esigenze cautelari concrete e attuali: il ricorrente risultava contiguo al sodalizio mafioso per rapporti fiduciari rilevanti (in particolare con Michele Lombardi), aveva svolto ruolo di intermediazione nelle pressioni sui pescatori e fornito un apporto non occasionale alla crescita imprenditoriale della Marittica soc. coop., elementi confermati dalle intercettazioni e dai precedenti/pendenze. La Corte ha inoltre richiamato l'applicazione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., ritenendo che non siano emerse ragioni idonee a escludere le esigenze cautelari; ha confermato la scelta di una misura cautelare meno afflittiva della custodia in carcere (arresti domiciliari). Condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Norma richiamata nel quadro della concorso di persone nel reato; utilizzata per la contestazione del concorso nel delitto di estorsione

  • art. 110 c.p.

    Richiamata per la fattispecie del concorso di persone: il comportamento dell'imputato è valutato come contributo al reato comune

  • art. 629 co. 1 e 2 c.p. in relazione al comma 3 n.3 dell'art. 628 c.p.

    Attribuisce la qualificazione giuridica dell'estorsione aggravata così come contestata nell'imputazione; la Corte si è pronunciata sulla gravità indiziaria rispetto a tale quadro tipico

  • art. 416bis.1 c.p.

    Aggravante finalistica per agevolazione dell'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che la condotta del ricorrente abbia favorito economicamente e strutturalmente l'associazione (Marittica come strumento di controllo)

  • art. 274 lett. c) c.p.p.

    Richiamata come criterio per la valutazione delle esigenze cautelari (speciale prevenzione); il Tribunale ha ritenuto sussistente la necessità di misure cautelari per prevenire il pericolo concreto di reiterazione

  • art. 275 comma 3 c.p.p.

    Presunzione relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari in caso di reati di particolare gravità (es. mafia); la Corte ha confermato che detta presunzione semplifica l'onere dell'accusa e che grava sulla difesa il compito di indicare elementi idonei a escludere le esigenze cautelari

  • artt. 272 e 274 c.p.p. (censurati in ricorso)

    Articoli richiamati dalla difesa per censurare la motivazione sulle esigenze cautelari (272 sul contenuto della motivazione, 274 sulle esigenze cautelari); la Corte ha ritenuto le censure infondate, ritenendo adeguata e motivata la valutazione del Tribunale

  • art. 23 comma 8 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma richiamata in relazione allo svolgimento dell'udienza (svolgimento in modalità da normativa emergenziale); citata solo in ordine formale all'udienza

Massime di principio

  • La valutazione dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione non si esaurisce con il solo decorso del tempo trascorso dai fatti: contano i legami attuali dell'indagato con il contesto criminoso e ogni elemento recente indicativo di disponibilità verso il sodalizio.
  • La presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. opera nei reati di maggiore gravità (es. mafia) e semplifica l'onere probatorio dell'accusa: spetta alla difesa fornire elementi specifici per escludere le esigenze cautelari.
  • Il ruolo di 'intermediario' o di soggetto fiduciario rispetto a esponenti di rilievo di un'associazione mafiosa, anche se l'apporto materiale appare limitato, può giustificare misure cautelari se integra disponibilità stabile e ripetuta al sodalizio.
  • Le intercettazioni telefoniche e le comunicazioni che evidenziano rapporti di fiducia e indirizzi operativi verso l'associazione costituiscono prova rilevante ai fini cautelari, specialmente se connesse a vantaggi economici per il sodalizio.
  • L'assenza di precedenti penali non è di per sé sufficiente a escludere la misura cautelare quando sussistano altri elementi (precedenti specifici, pendenze, relazioni fiduciari, contributi alla crescita imprenditoriale illegale) che indicano rischio di reiterazione.
  • Quando si contesta la misura cautelare, la difesa dovrebbe documentare in modo specifico e aggiornato la cessazione dei rapporti con il contesto criminoso o altri fattori che escludano il pericolo concreto di recidiva (es. dimostrare 'rescissione' dei legami).

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