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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09325/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

Un consorzio, quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese; una delle controparti costituite ha accettato la rinuncia, mentre le altre controparti si sono limitate a resistere o non hanno svolto difese. La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità, regolando le spese secondo la posizione processuale delle parti e dando atto dell’insussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e, in conseguenza, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha escluso la statuizione sulle spese nei rapporti tra il ricorrente e la parte che aveva accettato la rinuncia, mentre ha posto le spese a carico del rinunciante nei confronti delle parti costituite che non avevano accettato la compensazione richiesta. Nei confronti delle parti intimate rimaste indefese non ha provveduto sulle spese. Ha inoltre escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è stata formalizzata dopo quanto annunciato nella memoria prevista da questa norma, con conseguente definizione del giudizio per estinzione.

  • art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55

    spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n.55

    È richiamato come base per la liquidazione delle spese con aggiunta delle spese forfettarie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13

    È il parametro richiamato per individuare l’ulteriore importo eventualmente dovuto a titolo di contributo unificato, non dovuto nel caso concreto.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, una volta validamente proposta e accettata dalla parte interessata quando richiesto, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di rinuncia al ricorso, il regolamento delle spese va effettuato distinguendo tra le parti che abbiano accettato la richiesta di compensazione e quelle che non l’abbiano accettata: nei confronti delle prime può non disporsi nulla, mentre nei confronti delle seconde le spese restano a carico del rinunciante.
  • Quando la parte intimata resta indefesa, la Corte può non provvedere sulle spese nei suoi confronti.
  • L’ordine sulle spese e la disciplina del contributo unificato sono autonomi rispetto alla declaratoria di estinzione e seguono i presupposti processuali risultanti dal caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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