Cassazione Civile, Ordinanza n. 09325/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
Un consorzio, quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese; una delle controparti costituite ha accettato la rinuncia, mentre le altre controparti si sono limitate a resistere o non hanno svolto difese. La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità, regolando le spese secondo la posizione processuale delle parti e dando atto dell’insussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e, in conseguenza, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha escluso la statuizione sulle spese nei rapporti tra il ricorrente e la parte che aveva accettato la rinuncia, mentre ha posto le spese a carico del rinunciante nei confronti delle parti costituite che non avevano accettato la compensazione richiesta. Nei confronti delle parti intimate rimaste indefese non ha provveduto sulle spese. Ha inoltre escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380 bis.1 c.p.c.
memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
La rinuncia al ricorso è stata formalizzata dopo quanto annunciato nella memoria prevista da questa norma, con conseguente definizione del giudizio per estinzione.
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n.55
È richiamato come base per la liquidazione delle spese con aggiunta delle spese forfettarie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13
È il parametro richiamato per individuare l’ulteriore importo eventualmente dovuto a titolo di contributo unificato, non dovuto nel caso concreto.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, una volta validamente proposta e accettata dalla parte interessata quando richiesto, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di rinuncia al ricorso, il regolamento delle spese va effettuato distinguendo tra le parti che abbiano accettato la richiesta di compensazione e quelle che non l’abbiano accettata: nei confronti delle prime può non disporsi nulla, mentre nei confronti delle seconde le spese restano a carico del rinunciante.
- Quando la parte intimata resta indefesa, la Corte può non provvedere sulle spese nei suoi confronti.
- L’ordine sulle spese e la disciplina del contributo unificato sono autonomi rispetto alla declaratoria di estinzione e seguono i presupposti processuali risultanti dal caso concreto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09227/2023 del 04/04/2023
- ordinanza_civile · 4 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09233/2023 del 04/04/2023
- ordinanza_civile · 4 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09235/2023 del 04/04/2023
- ordinanza_civile · 4 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09237/2023 del 04/04/2023
- ordinanza_civile · 4 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09238/2023 del 04/04/2023
- ordinanza_civile · 4 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09248/2023 del 04/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →