Ordinanza n. 11/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento Prot. Uscita -OMISSIS-emesso in data -OMISSIS- e notificato con avviso a mezzo pec al difensore del lavoratore in data -OMISSIS- e al lavoratore in data -OMISSIS- relativo codice pratica N. P--OMISSIS- - Emersione ex art. 103 comma 1 del D.L.34/2020 (Identificativo domanda: -OMISSIS-) di emersione dal lavoro irregolare presentata dal sig. -OMISSIS- in favore del lavoratore sig. -OMISSIS- in data -OMISSIS-; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio relativo alla domanda di emersione dal lavoro irregolare, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 103, comma 11, d.l. 34/2020, ritenendo sussistente un obbligo di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. L'Amministrazione ha sostenuto, in memoria, che il riferimento normativo dovesse eventualmente essere inteso come riferito all'art. 5, comma 11-bis, d.lgs. 109/2012. Il ricorrente ha inoltre invocato l'applicazione dell'art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998. La questione cautelare concerneva quindi la fondatezza delle pretese derivanti dalla domanda di emersione e dalla dedotta sussistenza del rapporto di lavoro.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per insussistenza del fumus boni iuris, riservando ogni più approfondito esame alla fase di merito. Ha rilevato, anzitutto, che l'art. 103, comma 11, d.l. 34/2020, indicato come violato, non disciplina un obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Anche ove il motivo fosse riqualificato, come prospettato dall'Avvocatura dello Stato, quale riferimento all'art. 5, comma 11-bis, d.lgs. 109/2012, tale disposizione richiede la dimostrazione dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro mediante prova del versamento delle retribuzioni e dei contributi; prova che il Collegio ha ritenuto mancante nel caso concreto. Per la medesima carenza probatoria è stata esclusa, in questa fase, anche l'applicabilità dell'art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle peculiarità del caso.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; l'istanza è stata respinta per insufficienza del fumus boni iuris.
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Costituisce la base normativa della domanda di emersione dal lavoro irregolare oggetto del provvedimento impugnato.
art. 103, comma 11, d.l. 34/2020
Secondo il TAR, non riguarda l'obbligo di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
art. 5, comma 11-bis, d.lgs. 109/2012
Richiede che la sussistenza del rapporto di lavoro sia dimostrata dal versamento delle retribuzioni e dei contributi; tale prova è stata ritenuta mancante.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
Non è stato ritenuto applicabile, in questa fase, per la mancata prova della sussistenza del rapporto di lavoro.
Massime di principio
- L'art. 103, comma 11, d.l. 34/2020 non fonda un obbligo di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 11-bis, d.lgs. 109/2012, la sussistenza del rapporto di lavoro deve essere dimostrata mediante elementi quali il versamento delle retribuzioni e dei contributi; in mancanza di tale prova, non può essere riconosciuto il beneficio previsto dalla disposizione.
- La mancata prova della sussistenza del rapporto di lavoro impedisce, in sede cautelare, anche l'applicazione dell'art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998, con conseguente insussistenza del fumus boni iuris.
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