Sentenza n. 13760/2026 - Roma, Sezione 1T
per l’annullamento dei provvedimenti nn. 701290058005 e 701290058006 del 7 marzo 2023, di rigetto delle domande di accesso alla cassa integrazione guadagni ordinaria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi dell'INPS delle domande di accesso alla CIGO per sospensione dei lavori connessa alla necessità di ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa, impegnata nel rifacimento delle facciate di un edificio, aveva sospeso i lavori relativi alla facciata prospiciente la via pubblica in attesa dell'autorizzazione comunale all'occupazione del suolo pubblico necessaria per installare i ponteggi. Aveva quindi presentato due domande di CIGO indicando come causale la "perizia di variante e suppletiva al progetto". L'INPS aveva respinto le domande ritenendole non conformi ai requisiti normativi. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 148/2015 e l'eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore sui presupposti, lamentando difetto di istruttoria e motivazione e sostenendo la non imputabilità dell'evento all'impresa o ai lavoratori. In subordine, ha sostenuto che la situazione fosse riconducibile alla sospensione per ordine della pubblica autorità.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la CIGO presuppone una situazione aziendale transitoria e non imputabile all'impresa o ai dipendenti e che la causale indicata, relativa alla perizia di variante e suppletiva, riguarda sospensioni dovute a situazioni imprevedibili ed eccezionali non imputabili alle parti o al committente, non derivanti dalla necessità di modificare o ampliare il progetto per esigenze sopravvenute del committente. La necessità di ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico non comportava né una modifica tecnica del progetto né lavori aggiuntivi, ma costituiva un presupposto necessario e preventivabile per eseguire i lavori originariamente progettati. Il giudice ha inoltre escluso che l'INPS fosse tenuto a riqualificare d'ufficio la domanda alla luce della diversa causale della sospensione per ordine della pubblica autorità. Le causali indicate nell'istanza delimitano l'esame dell'INPS, poiché ciascuna causale comporta specifici oneri di allegazione e prova; spetta al richiedente dimostrare gli elementi eccezionali richiesti per la prestazione, senza poter trasferire all'INPS l'onere di individuare d'ufficio ogni possibile causale alternativa. Spese compensate per la peculiarità della domanda.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. 148/2015
La ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma la decisione fonda il rigetto principalmente sulla disciplina regolamentare delle causali CIGO.
art. 1 D.M. 15 aprile 2016, n. 95442
A decorrere dal 1° gennaio 2016 l’integrazione salariale ordinaria [...] è concessa [...] per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti [...] e per situazioni temporanee di mercato.
La CIGO richiede una situazione transitoria e non imputabile; la non imputabilità implica involontarietà e non riconducibilità a imperizia o negligenza. Le fattispecie degli artt. 3-9 integrano tali causali.
art. 2 D.M. 15 aprile 2016, n. 95442
Ai fini della concessione della CIGO, l’impresa documenta in una relazione tecnica dettagliata [...] le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e dimostra, sulla base di elementi oggettivi, che l’impresa continua ad operare sul mercato.
Il richiedente deve documentare specificamente la causale invocata e fornire gli elementi oggettivi necessari alla sua dimostrazione.
art. 4 D.M. 15 aprile 2016, n. 95442
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta a situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente e non derivante da necessità di variare il progetto originario o di ampliarlo per esigenze del committente sopraggiunte in corso d’opera
La causale della perizia di variante e suppletiva non è configurabile quando la sospensione dipende dalla necessità di acquisire un'autorizzazione già necessaria e preventivabile per eseguire il progetto originario.
art. 8 D.M. 15 aprile 2016, n. 95442
La causale della sospensione o riduzione per ordine della pubblica autorità non deve essere esaminata d'ufficio dall'INPS quando non è stata indicata nella domanda.
art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Richiamato quale base della relazione tecnica dettagliata che l'impresa deve rendere per documentare le ragioni della sospensione o riduzione dell'attività.
Massime di principio
- Nella domanda di accesso alla CIGO, la causale indicata dall'impresa delimita formalmente l'oggetto dell'esame dell'INPS; l'Istituto non è tenuto a convertire d'ufficio la causale indicata né a individuare una diversa causale astrattamente applicabile.
- La causale della CIGO relativa alla perizia di variante e suppletiva presuppone una situazione imprevedibile ed eccezionale non imputabile alle parti o al committente, collegata alla necessità di modificare o ampliare il progetto per esigenze sopravvenute; non ricorre quando l'evento consiste nell'acquisizione di un'autorizzazione necessaria e preventivabile per realizzare il progetto originario.
- L'impresa richiedente la CIGO deve allegare e provare, mediante una relazione tecnica dettagliata ed elementi oggettivi, tutti i presupposti della specifica causale invocata, senza poter trasferire all'INPS l'onere di verificare d'ufficio ogni diversa causale prevista dalla normativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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