Cassazione Penale, Sentenza n. 4743/2025 del 05/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Rossi ha impugnato il decreto della Corte d'Appello che ha dichiarato non luogo a provvedere sulla sua istanza di fissazione dell'udienza ex art. 23 D.Lgs. n. 159/2011 e sulla revoca del sequestro di beni da lui qualificati di sua titolarità. Il contesto: la Corte d'Appello aveva disposto il sequestro di prevenzione di numerosi beni ritenuti nella disponibilità, diretta o indiretta, di Miano Antonio; Rossi, terzo non previamente avvisato nel procedimento, ha chiesto la revoca del sequestro e la convocazione ai sensi dell'art. 23. La Corte territoriale ha ritenuto che Rossi non avesse provato la sua qualifica di "terzo" titolare di diritti reali o personali di godimento sui beni e che la questione dovesse essere trattata nel procedimento dinanzi al Tribunale competente per la fase esecutiva/delibatoria, per cui ha dichiarato non luogo a provvedere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e in parte inammissibile per genericità. Ha confermato che: a) la Corte d'Appello ha motivatamente escluso la fissazione dell'udienza perché il ricorrente non ha fornito prova della propria legittimazione a essere considerato "terzo" ai sensi dell'art. 23; b) la disciplina dell'art. 23 si applica nella fase del procedimento applicativo davanti al Tribunale dopo l'esecuzione del sequestro, pertanto la competenza a garantire il contraddittorio e la valutazione dei diritti dei terzi spetta al Tribunale nella fase delibatoria; c) la mancata citazione del terzo nel procedimento di prevenzione non determina la nullità automatica della procedura ma costituisce irregolarità che non impedisce l'applicazione della misura, essendo comunque aperte al terzo le vie difensive successive (incidente di esecuzione e rimedi davanti al Tribunale); d) è stato inoltre documentato che è intervenuto un decreto di confisca del Tribunale che ha incluso il cespite, rendendo venuti meno i presupposti per l'applicazione dell'art. 23. Il ricorrente è stato condannato alle spese a norma dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), art. 23
i terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, nei trenta giorni successivi all'esecuzione del sequestro, sono chiamati dal Tribunale ad intervenire nel procedimento con decreto motivato che contiene la fissazione dell'udienza in camera di consiglio
La Corte ha interpretato l'art. 23 come norma applicabile nella fase del procedimento applicativo davanti al Tribunale dopo l'esecuzione del sequestro, destinata a garantire il contraddittorio e la delibazione sulla confisca; non come un obbligo che imponga alla Corte d'Appello, che autorizza il sequestro in sede di riesame, di convocare i terzi davanti a sé.
D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), art. 24
Norma richiamata nel procedimento del Tribunale relativo alla delibazione sulla confisca; la Corte ne richiama l'esistenza come parte della fase delibatoria successiva al sequestro.
D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), art. 27
i provvedimenti di natura reale vengono comunicati "agli interessati"
Permette la comunicazione agli interessati (tra cui i terzi di cui all'art. 23) e riconosce loro la legittimazione ad esperire impugnazioni; la Corte lo usa per sottolineare che i terzi possono agire nel corso del procedimento davanti al Tribunale.
D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), art. 35 comma 6
Consente la nomina dell'amministratore giudiziario con il provvedimento che dispone il sequestro; la Corte osserva che la nomina può essere compiuta dall'autorità che ha imposto il vincolo anche se questo è stato autorizzato in sede di appello.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 104-bis
Riferimento alla giurisprudenza su competenza per amministrazione e custodia dei beni quando il riesame dispone misure reali; la Corte ne trae argomenti per assegnare alla fase procedimentale appropriata le relative funzioni operative e decisorie.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che dispone la condanna alle spese per il ricorso rigettato; applicata dalla Corte per condannare Rossi al pagamento delle spese processuali.
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. c)
Richiamato in relazione alla doglianza di violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità; la Corte ha valutato l'articolazione del motivo e la sua genericità rispetto alla decisione impugnata.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173 comma 1
Richiami procedurali relativi ai limiti di motivazione nei ricorsi per cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non confrontato con le specifiche ragioni del decreto impugnato.
Massime di principio
- Se un "terzo" contesta un sequestro di prevenzione deve fornire prova documentale chiara e tempestiva della propria qualifica (titolarità, diritto reale o personale di godimento), altrimenti la sua istanza di convocazione ai sensi dell'art. 23 può essere respinta.
- L'art. 23 D.Lgs. 159/2011 disciplina la convocazione e il contraddittorio dei terzi nella fase applicativa davanti al Tribunale dopo l'esecuzione del sequestro; quando il sequestro è disposto in sede di riesame (Corte d'Appello), la fase delibatoria e la convocazione dei terzi restano per lo più riconducibili al procedimento principale davanti al Tribunale.
- La mancata citazione del terzo nel procedimento di prevenzione costituisce, di regola, una irregolarità e non una nullità insanabile: il terzo conserva rimedi successivi (incidente di esecuzione, impugnazioni nella fase competente) per tutelare i propri diritti.
- Quando si agisce contro provvedimenti in materia di misure patrimoniali, è essenziale scegliere la strada processuale corretta (istanza dinanzi al giudice delegato/Tribunale nella fase esecutiva o incidente di esecuzione) e provare con documenti la fondatezza della titolarità sui beni (contratti con data certa, trascrizioni, atti formali).
- Se il sequestro è stato già eseguito e si è poi intervenuti con decreto di confisca, possono venir meno i presupposti per istanze ex art. 23: va quindi verificato lo stato del procedimento (sequestro eseguito, confisca pronunciata, fase delibatoria in corso) prima di proporre rimedi.
- In sede di Cassazione è necessario formulare motivi specifici, con correlazione diretta tra le censure e le argomentazioni della decisione impugnata: la genericità può portare all'inammissibilità del ricorso.
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