Sentenza n. 1050/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare latte per le campagne 2001/2002, con conseguente aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti
Esito
Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società agricola ha impugnato la comunicazione AGEA notificata il 31 ottobre 2022, deducendo sette gruppi di censure. Ha lamentato eccesso e carenza di potere, manifesta irragionevolezza, incompetenza e violazione del principio di legalità; difetto di motivazione e di istruttoria, nullità dell'atto e violazione della disciplina unionale e nazionale sul prelievo supplementare; violazione dei principi di sana amministrazione, parità di trattamento, uguaglianza, certezza del diritto, non discriminazione, lealtà e correttezza; applicazione di norme abrogate e violazione del giudicato; prescrizione del credito ai sensi della normativa unionale, dell'art. 2948, n. 4, c.c. o, in subordine, della prescrizione ordinaria; violazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies l. 33/2009, dell'art. 3 l. 241/1990 e della disciplina sugli interessi; infine, errata quantificazione del debito e omessa motivazione sui recuperi PAC effettuati da AGEA. In particolare, la ricorrente ha sostenuto che il ricalcolo avrebbe dovuto essere effettuato complessivamente, sulla base dei dati nazionali, e non individualmente, per evitare l'alterazione della parità di trattamento tra produttori conseguente all'applicazione del meccanismo di compensazione nazionale ritenuto incompatibile con il diritto dell'Unione europea. È stata proposta anche una domanda risarcitoria, fondata genericamente sull'illegittimità e sull'asserita natura anticomunitaria del regime applicato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda principale di annullamento per sopravvenuto difetto di interesse. Nel corso del giudizio, l'art. 10-bis, comma 4, d.l. 69/2023, convertito dalla l. 103/2023, ha previsto che tutte le comunicazioni di ricalcolo AGEA già notificate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione fossero prive di effetto e sostituite da nuove comunicazioni effettuate secondo la disciplina sopravvenuta. Pertanto, l'atto impugnato è divenuto inefficace ex lege e AGEA ha proceduto anche al suo annullamento, dovendo comunque rideterminare il prelievo sulla base dei dati nazionali di produzione. È quindi venuto meno l'interesse della ricorrente a ottenere l'annullamento giudiziale dell'atto. La domanda risarcitoria è stata dichiarata inammissibile per genericità e comunque ritenuta infondata: la società non ha concretamente descritto il danno, né ha indicato, dopo la sopravvenienza normativa, quali pregiudizi residui sarebbero derivati dall'atto divenuto inefficace. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito e della complessità della disciplina applicabile.
Norme richiamate
art. 10-bis, comma 4, d.l. 69/2023, convertito dalla l. 103/2023
Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall’AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti.
La disposizione rende inefficaci ex lege le comunicazioni AGEA di ricalcolo già notificate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione e impone la loro sostituzione con nuove comunicazioni conformi alla disciplina sopravvenuta.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione; nella fattispecie, l'inefficacia ex lege dell'atto impugnato ha eliminato l'interesse all'annullamento.
art. 1, comma 8, d.l. 43/1999
Il meccanismo di compensazione nazionale previsto dalla disposizione era stato disapplicato dalla precedente sentenza del Consiglio di Stato, richiamata nel provvedimento, in conformità agli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.
art. 3 l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione per difetto di motivazione, ma il TAR non ha esaminato nel merito tale censura, dichiarando improcedibile la domanda di annullamento.
art. 21-septies l. 241/1990
La ricorrente ne ha invocato la violazione per sostenere la nullità dell'atto, ma la questione non è stata esaminata nel merito per il sopravvenuto difetto di interesse.
Massime di principio
- Quando una sopravvenienza normativa rende ex lege inefficace l'atto impugnato e ne impone la sostituzione, viene meno l'interesse concreto e attuale all'annullamento giurisdizionale dell'atto, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- L'annullamento o l'inefficacia sopravvenuta dell'atto impugnato non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere: se non risulta una piena soddisfazione della pretesa sostanziale del ricorrente, la conseguenza processuale è l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'atto originario.
- Una domanda risarcitoria proposta nei confronti della pubblica amministrazione è inammissibile per genericità quando non descrive concretamente il pregiudizio lamentato, non indica il nesso tra l'attività amministrativa e il danno e non consente al giudice e alla controparte di individuare il ristoro richiesto.
- La sopravvenuta inefficacia dell'atto esclude, in assenza di allegazioni specifiche, la possibilità di apprezzare un danno residuo risarcibile; il ricorrente deve comunque allegare e dimostrare gli eventuali pregiudizi già prodotti dall'atto prima della sua caducazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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