Sentenza n. 11136/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 6418/2025 del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 04/06/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 6418/2025, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente supplente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 6418/2025 del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione del Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente, che aveva svolto un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche, a ottenere la Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2024/2025 e aveva condannato il Ministero a metterle a disposizione, con modalità analoghe a quelle previste per il personale docente di ruolo, un buono elettronico di euro 500,00. Sebbene il titolo fosse stato notificato e fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva eseguito il giudicato. La ricorrente ha pertanto domandato l'esecuzione coattiva della sentenza, anche mediante la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza svolgere difese sostanziali.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata e non era stata eseguita dall'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente dell'importo di euro 500,00 spettante per l'anno scolastico 2024/2025. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso. Il commissario dovrà intervenire entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione al procuratore antistatario. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni, successivo alla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, consente la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga a una pubblica amministrazione una prestazione determinata.
- Quando il giudicato è stato notificato all'Amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l'Amministrazione non vi ha dato esecuzione, il giudice amministrativo deve ordinare l'adempimento entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell'interessato dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, per assicurare l'effettiva esecuzione del giudicato.
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