Sentenza n. 103/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’ottemperanza, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, n. 395/2024, pubblicata il 18 giugno 2024 e notificata il 20 giugno 2024 presso la sede legale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, divenuta cosa giudicata, con la quale il Tribunale di Teramo ha accolto la domanda della professoressa Grotta, accertando il suo diritto ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui alla domanda per l’importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del Ministero convenuto all’adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento, nel valore nominale di € 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del Docente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Teramo, divenuta irrevocabile, che aveva accertato il suo diritto al beneficio annuale di euro 500 per la Carta Elettronica del Docente e condannato il Ministero all’adozione degli atti necessari a consentirne il godimento. Nonostante la notificazione della sentenza nel giugno 2024, l’Amministrazione non aveva inizialmente corrisposto il beneficio né attivato il relativo borsellino elettronico. Nel corso del giudizio di ottemperanza, la ricorrente ha comunicato che nel gennaio 2026 il Ministero aveva provveduto all’apertura del borsellino e all’adempimento della sentenza, chiedendo tuttavia la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nelle more del giudizio, la pretesa sostanziale della ricorrente è stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento del beneficio della Carta del Docente in esecuzione del giudicato. Il Collegio ha distinto la cessazione della materia del contendere dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone che il bene della vita sia stato effettivamente conseguito e comporta un accertamento sostanziale della pretesa, mentre la seconda ricorre quando l’eventuale accoglimento non arrecherebbe più utilità. Ai fini delle spese, in assenza di un accordo tra le parti, il giudice deve valutare virtualmente la fondatezza della domanda originaria. Poiché l’Amministrazione ha adempiuto solo nel gennaio 2026, dopo la proposizione del ricorso nel luglio 2025 e dopo il protratto inadempimento del giudicato del giugno 2024, il TAR ha applicato il principio della soccombenza virtuale e ha condannato le amministrazioni resistenti al pagamento di euro 800,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta.
La disposizione trova applicazione quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta, rendendo inutile la prosecuzione del processo.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse si distingue dalla cessazione della materia del contendere perché ricorre quando l’eventuale accoglimento non procurerebbe più alcuna utilità al ricorrente.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta Elettronica del Docente, già accertato con la sentenza del giudice del lavoro posta in esecuzione.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio amministrativo, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, facendo venir meno in modo oggettivo la lite.
- La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone la piena soddisfazione del bene della vita e contiene un accertamento sostanziale della pretesa, mentre la seconda deriva dal venir meno dell’utilità conseguibile con la decisione.
- Quando la materia del contendere cessa per adempimento sopravvenuto dell’amministrazione e le parti non hanno raggiunto un accordo sulle spese, il giudice deve effettuare una valutazione virtuale della fondatezza della domanda originaria ai fini della loro regolazione.
- L’amministrazione che adempie tardivamente a un giudicato, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, può essere condannata alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
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