Cassazione Civile, Ordinanza n. 15195/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di mutuo nel quale il mutuatario e, secondo quanto riportato, due fideiussori avevano chiesto l'accertamento della nullità delle clausole di determinazione degli interessi, deducendo in particolare l'indeterminatezza/indeterminabilità del tasso per mancata indicazione del T.A.N. e la violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, con conseguente domanda di ripetizione delle somme asseritamente indebitamente versate. In primo grado una parte delle domande era stata accolta, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo che le condizioni economiche fossero analiticamente indicate e che il piano finanziario e di ammortamento permettessero di ricostruire il tasso, nonché che il T.A.E.G. e gli altri dati contrattuali rendessero determinabile il costo del finanziamento. In cassazione il ricorrente ha articolato otto motivi, lamentando omessa pronuncia, omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115, 116, 117 t.u.b. e 1346 c.c., oltre che delle istruzioni della Banca d'Italia, soprattutto sul rilievo della mancata indicazione del T.A.N. e sulla sufficienza o meno della sola indicazione del T.A.E.G. e del piano di ammortamento. La Corte ha anche rilevato che due ricorrenti erano privi di legittimazione attiva, perché tale statuizione di primo grado non era stata impugnata in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto da due dei tre ricorrenti per difetto di interesse, poiché la statuizione di carenza di legittimazione attiva resa in primo grado nei loro confronti non era stata attaccata in appello. Quanto al ricorso del mutuatario, ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: alcuni perché non riportavano adeguatamente la domanda o il fatto storico asseritamente trascurato, altri perché denunciavano un omesso esame o un'omessa pronuncia su questioni processuali o su motivi di appello della controparte, e comunque perché si risolvevano in una critica al giudizio di fatto della Corte territoriale. La Corte ha inoltre osservato che il tasso di interesse è determinabile quando sia richiamato a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci obiettivamente individuabili, e che la valutazione della Corte d'appello circa la desumibilità del T.A.N. e delle condizioni economiche dal contratto e dal piano di ammortamento è un accertamento di fatto insindacabile in cassazione se non nei limiti propri del vizio motivazionale, qui non correttamente dedotto. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna alla rifusione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 117 t.u.b.
i contratti bancari devono indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati; la censura che non colpisca la ratio decidendi effettiva della sentenza d'appello è inammissibile
art. 1346 c.c.
richiamato come parametro della dedotta indeterminatezza dell'oggetto della clausola sugli interessi
art. 115 c.p.c.
invocato nel ricorso per censurare la valutazione delle prove
art. 116 c.p.c.
invocato nel ricorso per censurare la valutazione delle prove
art. 360 c.p.c.
il vizio di omesso esame richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo e controverso; non basta una generica critica alla motivazione o alla valutazione del materiale probatorio
art. 112 c.p.c.
richiamato per lamentare omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché in realtà diretta contro l'accertamento di fatto
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato in relazione al deposito della memoria in cassazione
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In cassazione la censura di omessa pronuncia è configurabile soltanto se il giudice di merito abbia omesso di decidere una domanda o un motivo di merito effettivamente introdotto e specificamente riportato; non può essere utilmente riferita a questioni processuali o a motivi di appello della controparte privi di ricadute sfavorevoli dirette per il ricorrente.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la puntuale indicazione del fatto storico, decisivo e controverso, che si assume non esaminato; una critica generica alla motivazione o alla valutazione delle prove non è sufficiente.
- La determinabilità del tasso di interesse in un contratto bancario sussiste quando il testo contrattuale richiami criteri prestabiliti e elementi esterni obiettivamente individuabili, eventualmente integrati da allegati come il piano di ammortamento, dai quali il tasso sia agevolmente ricostruibile.
- Se la Corte di merito accerta che le condizioni economiche del finanziamento sono analiticamente indicate nel contratto e nei suoi allegati, la contestazione in cassazione che si limiti a contrapporre una diversa lettura del materiale documentale è inammissibile perché tende a sollecitare un nuovo giudizio di fatto.
- La mancanza di impugnazione in appello della statuizione di difetto di legittimazione attiva comporta, nel giudizio di cassazione, difetto di interesse a ricorrere per la parte colpita da quella statuizione.
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