Cassazione Penale, Sentenza n. 27555/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Binarelli impugnava la conferma della sua condanna per il reato di cui all'art. 590-bis c.p. (lesioni personali stradali), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione o attenuazione per tenuità del fatto) e per l'omessa concessione della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis a causa della gravità delle lesioni (prognosi superiore a 40 giorni) e delle modalità dell'investimento (pedone sulle strisce proveniente da sinistra), decisione non manifestamente illogica e non soggetta a rivalutazione di merito in sede di legittimità. Inoltre, l'omessa applicazione da parte del giudice d'appello della sospensione condizionale o del beneficio della non menzione è sindacabile in Cassazione per omessa motivazione solo se dedotta con specifico motivo di ricorso, circostanza non osservata. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 590-bis cod. pen.
Norma che punisce le lesioni personali cagionate con violazione delle norme sulla circolazione stradale; è il reato per cui l'imputato è stato condannato (investimento di pedone sulle strisce con lesioni).
art. 131-bis cod. pen.
Previsione sulla rilevanza penale del fatto di particolare tenuità; la Corte ha escluso la sua applicazione per la gravità delle lesioni (prognosi > 40 giorni) e per le modalità dell'evento, ritenendo che ricorrano elementi che escludono la tenuità.
art. 597 cod. proc. pen.
Norma richiamata in tema di applicazione d'ufficio della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione; la Cassazione ha ricordato che l'omessa applicazione da parte del giudice d'appello è sindacabile per omessa motivazione in Cassazione solo se dedotta con specifico motivo di ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente alla Corte di Cassazione, in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma in favore della cassa delle ammende; qui applicata per la condanna a € 3.000,00.
Massime di principio
- L'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) non si applica quando la gravità dell'evento o delle lesioni supera la soglia della minore offensività; prove medico-legali come prognosi superiori a 40 giorni sono elementi determinanti per escludere la tenuità.
- Le circostanze e le modalità del fatto (es. investimento di un pedone sulle strisce, condotta di guida rilevante) sono valutate dal giudice di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica.
- Se si contesta in Cassazione l'omessa motivazione relativa all'applicazione di benefici (sospensione condizionale, non menzione), occorre aver dedotto tale vizio con specifico motivo nei gradi precedenti; altrimenti la questione può essere dichiarata inammissibile.
- In ricorsi manifestamente infondati o inammissibili la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e a somme a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), quindi il ricorso strategico deve valutare il rischio economico.
- Per difesa efficace in casi analoghi è importante documentare la lieve entità del danno (referti, consulenze medico-legali), contestare la dinamica fattuale con elementi probatori e sollevare in modo specifico e puntuale ogni vizio procedurale o di motivazione nei precedenti gradi di giudizio.
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