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Sentenza

Sentenza n. 369/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento della delibera del Direttore Generale dell’ASL Salerno n. 1 del 9 gennaio 2024, recante la determinazione della produzione riconoscibile e liquidabile nell’anno 2018 in favore delle strutture private accreditate nella branca Radiologia della macroarea Assistenza specialistica ambulatoriale, e della delibera del Direttore Generale dell’ASL Salerno n. 75 del 20 gennaio 2022 (rettificata dalla delibera n. 492 del 7 aprile 2022), recante l’approvazione del consuntivo relativo all’anno 2018 per la branca Radiologia della macroarea Assistenza specialistica ambulatoriale; nonché per l’accertamento del diritto al pagamento delle somme di € 171.731,26 e di € 2.628,22, dovute a titolo di remunerazione delle prestazioni di radiodiagnostica erogate fino al 20 settembre 2018.

Giustizia amministrativa202400471

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere dell’ASL Salerno di approvazione del consuntivo 2018 e di determinazione della produzione riconoscibile e liquidabile per la branca Radiologia, con decurtazioni per superamento del valore medio delle prestazioni e per note di credito distrettuali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la delibera del Direttore Generale dell’ASL Salerno n. 1 del 9 gennaio 2024 e la precedente delibera n. 75 del 20 gennaio 2022, rettificata dalla n. 492 del 7 aprile 2022, chiedendone l’annullamento e domandando l’accertamento del diritto al pagamento di € 171.731,26 e € 2.628,22 per prestazioni di radiodiagnostica erogate sino al 20 settembre 2018. Ha dedotto: la duplicazione delle decurtazioni riferite al periodo 1-20 settembre 2018; la mancata applicazione della regressione tariffaria unica, ritenuta il principale strumento di riequilibrio della spesa; l’omesso o tardivo monitoraggio e la mancata tempestiva comunicazione del valore medio delle prestazioni di branca; l’illegittimità del parametro del valore medio delle prestazioni, perché fondato su atti amministrativi e clausole contrattuali anziché su una specifica previsione legislativa e perché lesivo del diritto alla salute; la tardiva applicazione delle decurtazioni; l’erronea quantificazione delle prestazioni in overselling, che la ricorrente riteneva pari a € 241.210,11 anziché € 291.841,97. L’ASL ha contestato la fondatezza delle censure e ha prospettato anche la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti delle altre strutture interessate.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Ha escluso la duplicazione delle decurtazioni: la nota dell’ASL indicava che la produzione complessiva comprendeva il periodo 1-20 settembre 2018, ma non affermava che anche le decurtazioni precedentemente calcolate comprendessero tale periodo. La relazione istruttoria ha chiarito che le decurtazioni iniziali erano state calcolate sulle prestazioni allora riconoscibili sino al 31 agosto 2018 e che, solo successivamente, il recupero delle risorse ha consentito di posticipare al 20 settembre 2018 la data di esaurimento del budget, senza necessità di ricalcolare i precedenti abbattimenti. Ha escluso la censura relativa alla mancata applicazione della regressione tariffaria unica, rilevando che, sulla base dei dati del consuntivo 2018, non risultava necessario applicarla e che nessuna norma stabilisce un ordine prioritario tra i diversi strumenti di contenimento della spesa sanitaria. Ha respinto le doglianze sul mancato monitoraggio e sulla tardiva comunicazione del valore medio, richiamando l’indirizzo secondo cui il monitoraggio non costituisce condizione di efficacia o vincolatività del sistema di programmazione e delle decurtazioni, né impedisce all’amministrazione di contenere la remunerazione entro le risorse disponibili. La partecipazione delle associazioni di categoria al Tavolo tecnico del 25 febbraio 2022 e la condivisione delle metodologie adottate hanno inoltre escluso un deficit istruttorio-partecipativo. Il parametro del valore medio delle prestazioni è stato ritenuto legittimo perché fondato sui principi di contenimento della spesa sanitaria e sull’art. 8-quinquies, comma 2, lett. d), d.lgs. 502/1992, oltre che sulle clausole del contratto di servizio allegato al DCA n. 84/2018, che vietavano alla singola struttura di superare di oltre il 10% il valore medio di branca, salvo specifiche deroghe. Infine, il calcolo della decurtazione è stato ritenuto non dimostrato come erroneo, poiché la ricorrente si basava sul dato superato di 23.171 prestazioni, mentre gli atti successivi indicavano 26.267 o 29.850 prestazioni. La questione processuale sull’integrazione del contraddittorio è stata ritenuta assorbita dall’infondatezza del ricorso. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell’ASL, liquidate in € 1.000, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies, comma 2, lett. d), d.lgs. 502/1992

    «il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d»

    La disposizione legittima la previsione di criteri per determinare la remunerazione delle strutture che abbiano erogato volumi eccedenti il programma preventivo, tenendo conto del volume complessivo e del contributo di ciascuna struttura.

  • art. 3, comma 2, c.p.a.

    Il TAR rileva che l’esposizione dei motivi non era pienamente conforme ai canoni di specificità previsti dalla disposizione, ma decide comunque nel merito le censure.

  • art. 10 del contratto di servizio allegato al DCA n. 84/2018

    «in caso di contenzioso con uno o più centri privati, la ASL accantonerà a valere sul limite di spesa della branca di appartenenza le somme eventualmente spettanti al centro ricorrente, fino alla definizione del contenzioso stesso»

    La clausola ha costituito la base per accantonare le somme potenzialmente spettanti alle strutture ricorrenti, senza procrastinare inizialmente la data di esaurimento del budget.

  • art. 4, comma 6, del contratto di servizio allegato al DCA n. 84/2018

    Il tetto di spesa diviso per il volume massimo di prestazioni determina il valore medio delle prestazioni della branca, da modulare secondo la classificazione e la complessità delle strutture.

  • art. 8, comma 2, lett. b), del contratto di servizio allegato al DCA n. 84/2018

    «allo scopo di garantire continuità nella erogazione delle prestazioni ai cittadini ed una sana competizione tra le strutture private accreditate, non è consentito ad ogni singola struttura privata … di superare di oltre il 10% il valore medio delle prestazioni»

    Il limite del 10% al superamento del valore medio costituisce un criterio tassativo e inderogabile per contenere la remunerazione delle prestazioni eccedenti.

  • art. 8, comma 3, del contratto di servizio allegato al DCA n. 84/2018

    Sono ammesse deroghe al limite del 10% solo in presenza di comprovata interruzione dell’attività per oltre un mese o di altre situazioni particolari formalmente proposte dall’ASL e approvate dalla Regione.

Massime di principio

  • Nel sistema di remunerazione delle strutture sanitarie private accreditate, l’amministrazione può utilizzare diversi strumenti di contenimento della spesa, tra cui regressione tariffaria e decurtazioni correlate al superamento del valore medio delle prestazioni, senza che una norma imponga necessariamente un ordine prioritario tra tali strumenti; la scelta deve essere coerente con la specifica criticità rilevata e con il limite complessivo delle risorse disponibili.
  • Il mancato o tardivo monitoraggio delle prestazioni e la mancata tempestiva informazione della struttura accreditata non costituiscono, in assenza di una specifica previsione normativa che attribuisca loro natura condizionante, presupposti di efficacia o validità delle misure finali di contenimento della remunerazione sanitaria.
  • Il parametro del valore medio delle prestazioni e il limite percentuale al suo superamento sono legittimi quando trovano fondamento nei criteri legislativi di remunerazione a consuntivo delle prestazioni eccedenti il programma preventivo e nelle clausole del contratto di servizio, purché siano funzionali al contenimento della spesa sanitaria e alla sostenibilità delle remunerazioni a carico del servizio sanitario regionale.
  • La contestazione del calcolo di una decurtazione deve confrontarsi con i dati definitivi e aggiornati utilizzati dall’amministrazione; non è sufficiente fondarsi su un dato antecedente, superato da successive risultanze istruttorie e contabili.
  • La partecipazione delle associazioni rappresentative delle strutture accreditate a un tavolo tecnico può soddisfare le esigenze di coinvolgimento nella definizione delle metodologie di rendicontazione e programmazione, senza trasformarsi necessariamente in una condizione di efficacia del sistema di contenimento della spesa.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioPartecipazione al procedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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