Cassazione Penale, Sentenza n. 9928/2025 del 12/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Perasso era imputato per aver, quale legale rappresentante della societa Lo Spinone srl, emesso fatture per operazioni inesistenti (dieci fatture alla Tesi International e cinque alla Dream Italian Style srl nell'anno 2015, e cinque fatture alla Tesi International nell'anno 2016) in violazione dell'art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Ha impugnato la conferma della condanna (3 anni e 2 mesi) sollevando quattro censure: (1) nullità della sentenza per presunta irregolare notificazione del decreto di citazione a giudizio di appello (notifica effettuata via PEC al difensore nonostante elezione di domicilio in Graffignana); (2) vizio di motivazione e travisamento probatorio per non aver considerato argomentazioni difensive e profili emersi in un procedimento parallelo presso la Procura di Rimini che coinvolgerebbe altri soggetti; (3) irragionevolezza della dosimetria della pena e mancata motivazione per il superamento del minimo edittale; (4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per l'asserita irreperibilita dell'imputato dovuta al trasferimento in Bielorussia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato l'impianto motivazionale della corte territoriale e, implicitamente, la condanna del ricorrente. In dettaglio: (i) primo motivo respinto come manifestamente infondato: la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. è risultata corretta dato che l'imputato era irreperibile presso il domicilio eletto; inoltre eventuali nullità di rango intermedio dovevano essere eccepite tempestivamente nel grado di appello e non possono essere sollevate direttamente in Cassazione; (ii) secondo motivo considerato inammissibile perché si limitava a proporre una diversa valutazione del compendio probatorio senza indicare specifici vizi logico-motivazionali o travisamenti tali da incidere decisivamente sul quadro indiziario; i giudici hanno ritenuto non credibile la tesi della frode ai danni del ricorrente (anche alla luce del deposito tardivo di querela e dei riscontri documentali relativi ai rapporti con le società destinatari delle fatture) e hanno osservato che non sussiste conflitto di giudicati rispetto al procedimento riminese ancora privo di pronunce di merito contrastanti; (iii) terzo motivo respinto: la corte territoriale ha motivato adeguatamente il discostamento dai minimi edittali facendo riferimento alla pluralità e all'entità delle fatture emesse, applicando correttamente i criteri dell'art. 133 c.p.; (iv) quarto motivo inammissibile: il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato con richiamo ai precedenti penali e alla mancata prova di resipiscenza, motivazione non sindacabile in Cassazione salvo illogicità manifesta. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e pagamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende (determinazione equitativa).
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma sostanziale richiamata per la contestazione delle fatture per operazioni inesistenti: la condotta del legale rappresentante è stata ritenuta riconducibile alla fattispecie prevista dall'articolo.
art. 161 comma 4 codice di procedura penale
Autorizza la notificazione al difensore di fiducia quando l'imputato risulti irreperibile nel domicilio eletto; la Corte ha ritenuto corretta la procedura di notifica in tali termini.
art. 601 comma 5 codice di procedura penale
Articolo richiamato dal ricorrente nella censura sulla legittimità procedurale; la Corte ha ritenuto la censura infondata o tempestiva, non idonea a invalidare l'impugnata sentenza.
art. 178 comma 1 codice di procedura penale
Norma richiamata dal ricorrente in ordine a profili di nullità della sentenza; la Corte non ha ritenuto applicabile la nullità lamentata o ha rilevato mancata tempestiva eccezione.
art. 182 codice di procedura penale
Richiamato per il regime delle nullità intermedie: tali nullità sono deducibili nei limiti indicati da questa norma e devono essere eccepite tempestivamente nel grado di merito.
art. 180 codice di procedura penale
Richiamato insieme all'art. 182 per indicare i termini e i limiti temporali di rilevazione delle nullità procedurali; la Corte ha osservato che la censure non erano state tempestivamente sollevate.
art. 599-bis codice di procedura penale
Norma collegata al rito concordato in appello richiamata dal ricorrente quale diritto eventualmente pregiudicato dalla notificazione; la Corte ha ritenuto la notifica valida e, comunque, che le eccezioni dovevano essere sollevate per tempo.
art. 133 codice penale
Criteri di determinazione della pena: la Corte territoriale ha motivato il discostamento dal minimo edittale richiamando la pluralità e l'entità delle fatture come elementi più rilevanti ai fini della commisurazione.
art. 616 codice di procedura penale
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in Cassazione.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186
Richiamata per escludere la colpa nella presentazione del ricorso e giustificare la determinazione equitativa della somma a favore della Cassa delle Ammende (importo di €3.000,00).
Giurisprudenza di merito citata (Sez. 3, n. 21626 del 15/04/2015; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017)
Principi richiamati: validita' della notifica al difensore in caso di temporanea irreperibilita' (Cetta); sufficienza della motivazione quando sono indicati gli elementi ritenuti rilevanti ai fini della quantificazione della pena (Waychey); il richiamo ai precedenti penali può giustificare il diniego delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- La notifica effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. è valida se l'imputato risulta irreperibile nel domicilio eletto o assente al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore; questioni di questo tipo vanno tempestivamente eccepite nel grado di merito e non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione.
- In Cassazione non è possibile ottenere l'annullamento basandosi su una mera diversa lettura del materiale probatorio: il ricorso deve individuare specifici vizi logico-motivazionali o travisamenti probatori manifesti e decisivi per il giudizio.
- La sussistenza di fatture oggettivamente inesistenti e i collegamenti documentali tra emittente e beneficiarie possono integrare la responsabilità penale, anche in assenza di prove di contatti diretti, quando la versione difensiva risulti non credibile e contraddetta da elementi per tabulas.
- Le questioni relative alla dosimetria della pena richiedono che il giudice di merito indichi gli elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p.; un congruo richiamo a tali elementi (pluralità di eventi, importo significativo) rende la decisione non sindacabile in Cassazione salvo illogicità manifesta.
- Il diniego delle attenuanti generiche è valutazione di fatto del giudice di merito: il richiamo ai precedenti penali e all'assenza di segni di resipiscenza è, se adeguatamente motivato, difficilmente rivedibile in sede di legittimità.
- Se esistono procedimenti paralleli che non hanno pronunciato decisioni di merito, non sussiste automaticamente conflitto di giudicati; eventuali profili di incompatibilità probatoria devono essere provati e non possono fondare da soli l'annullamento in Cassazione.
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