Sentenza n. 345/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di conferma del vincolo di interesse culturale sull'ex complesso industriale, unitamente alla relativa nota di trasmissione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società proprietaria ha impugnato il decreto con cui la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche aveva confermato integralmente il vincolo di interesse culturale gravante sull'ex complesso industriale. Il ricorso traeva origine da precedenti giudizi nei quali il TAR aveva ordinato alla Soprintendenza di concludere il procedimento di riesame del vincolo, tenendo conto delle condizioni di degrado e contaminazione del sito e svolgendo adeguati sopralluoghi e accertamenti tecnici. La ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del giudicato e dell'art. 128 del d.lgs. 42/2004, nonché, con i motivi aggiunti, violazione della disciplina di tutela dei beni culturali, errore sui presupposti, travisamento dei fatti e sviamento. In particolare, ha sostenuto che il decreto non avesse considerato il crollo quasi totale dell'edificio "Le Arche", il grave degrado e l'inquinamento dell'area, che avesse eluso le indicazioni contenute nelle precedenti sentenze e che avesse esteso il vincolo all'intero compendio immobiliare senza un'adeguata istruttoria e motivazione. Il Ministero ha sostenuto che il decreto non avesse introdotto nuovi vincoli, ma si fosse limitato a confermare quelli preesistenti e a precisarne gli obblighi conformativi, affermando inoltre che il degrado del bene non fosse incompatibile con il mantenimento della tutela.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i vizi dedotti. Nelle more del giudizio, infatti, la Soprintendenza aveva rilasciato alla società, con prescrizioni, l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e delle opere previste dal piano di recupero funzionale. Tale determinazione favorevole ha soddisfatto l'interesse sostanziale perseguito mediante l'impugnazione del provvedimento preclusivo dell'intervento, superando in concreto gli effetti della precedente conferma del vincolo. Il Collegio ha aggiunto che, anche qualora la nuova autorizzazione fosse stata ritenuta parzialmente lesiva o non pienamente satisfattiva, l'interesse della società si sarebbe trasferito sull'impugnazione di tale nuovo atto, non potendo più sorreggere la decisione di merito sul provvedimento originariamente impugnato. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della complessità e peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio senza esame del merito.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione della controversia.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di segnalare alle parti il possibile venir meno dell'interesse alla decisione per effetto dell'autorizzazione sopravvenuta.
art. 128 d.lgs. 42/2004
Invocato dalla ricorrente per contestare la legittimità della conferma del vincolo culturale; la sentenza non ne esamina il merito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 10, comma 3, lett. a), d.lgs. 42/2004
Richiamato dalla difesa ministeriale quale base della tutela dell'edificio in ragione del valore intrinseco della sua struttura materiale; la questione non è stata decisa nel merito.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di annullamento, l'amministrazione adotta un provvedimento favorevole che consente la realizzazione dell'intervento perseguito dal ricorrente e supera in concreto gli effetti lesivi dell'atto impugnato, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando un'utilità concreta e attuale nella pronuncia di merito.
- Se il nuovo provvedimento sopravvenuto è ritenuto dal privato parzialmente lesivo o non integralmente satisfattivo, l'interesse processuale si trasferisce sull'impugnazione del nuovo atto; ciò esclude, in linea generale, l'interesse alla decisione sul provvedimento originariamente impugnato.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere rilevata dal giudice anche dopo il passaggio della causa in decisione, previa sottoposizione della relativa questione alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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