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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27215/2025 del 11/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia origina da un'azione proposta dalla procedura fallimentare per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ex art. 67, comma 2, l. fall., di una serie di rimesse eseguite da una società poi fallita in favore di un istituto di credito, con condanna alla restituzione delle somme. Il tribunale aveva accolto la domanda solo in parte. In appello, la banca aveva dedotto che, nel primo grado, l'assuntore del concordato fallimentare era comparso solo all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza regolare costituzione e senza valido mandato alle liti, sicché non si era validamente sostituito alla procedura; la Corte d'appello aveva ritenuto che la dichiarazione in udienza dell'avvenuta chiusura del fallimento determinasse l'interruzione del processo e facesse decorrere il termine di riassunzione, dichiarando estinto il giudizio perché la riassunzione non era stata tempestiva. La società ricorrente ha censurato tale esito con tre motivi: 1) violazione delle norme sull'interruzione del processo, sostenendo che esse tutelano solo la parte colpita dall'evento interruttivo e che la banca non era legittimata a dolersi dell'irregolare prosecuzione, avendo inoltre sollevato tardivamente la questione; 2) violazione dell'art. 182 c.p.c., per mancato invito a regolarizzare la procura; 3) violazione dell'art. 111 c.p.c., assumendo che l'assuntore era legittimato a intervenire e che il suo intervento rendeva superflua e preclusa l'interruzione e la successiva riassunzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste, che dovrà riesaminare la causa attenendosi al principio secondo cui, in caso di fallimento, il termine per la riassunzione o prosecuzione del processo decorre non dalla mera dichiarazione dell'evento interruttivo resa dal difensore, ma dalla dichiarazione giudiziale dell'interruzione; occorre quindi verificare se il tribunale avesse effettivamente pronunciato l'interruzione del processo. La decisione di appello, che aveva fatto decorrere il termine dalla sola dichiarazione in udienza della chiusura del fallimento, è stata ritenuta erronea.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l. fall.

    richiamato quale base dell'azione revocatoria proposta dalla procedura concorsuale per far dichiarare inefficaci alcune rimesse bancarie

  • art. 130 l. fall.

    richiamato in relazione alla chiusura della procedura e alla posizione dell'assuntore del concordato fallimentare

  • art. 299 c.p.c.

    norma invocata tra quelle che disciplinano l'interruzione del processo

  • art. 300 c.p.c.

    l'interruzione automatica del processo è collegata all'evento relativo al fallimento, ma la decorrenza del termine per la riassunzione richiede la dichiarazione giudiziale dell'interruzione

  • art. 302 c.p.c.

    norma invocata tra quelle che disciplinano la prosecuzione/riassunzione dopo interruzione

  • art. 305 c.p.c.

    il termine perentorio di riassunzione decorre dalla dichiarazione giudiziale dell'interruzione portata a conoscenza delle parti

  • art. 307 c.p.c.

    l'estinzione del processo consegue alla mancata riassunzione nel termine decorrente dalla dichiarazione giudiziale di interruzione

  • art. 182 c.p.c.

    invocato per sostenere la necessità del rilievo officioso e dell'invito alla regolarizzazione della procura

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato sulla legittimazione dell'assuntore a intervenire nel giudizio quale successore nel diritto controverso

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato in tema di acquiescenza tacita alla sentenza

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria in cassazione

  • art. 43, comma 3, l.f.

    richiamato dalle Sezioni Unite per affermare l'interruzione automatica del processo a seguito dell'apertura del fallimento

  • artt. 52 e 93 l.f.

    richiamati come ipotesi di improcedibilità delle domande di credito, distinte dal regime della riassunzione del processo interrotto

Massime di principio

  • In materia di interruzione del processo per eventi relativi al fallimento, la mera dichiarazione dell'evento interruttivo non basta a far decorrere il termine di riassunzione: è necessaria la dichiarazione giudiziale di interruzione, portata a conoscenza delle parti secondo le forme previste.
  • L'automatica interruzione del processo e la decorrenza del termine per la riassunzione sono piani distinti: l'effetto interruttivo consegue all'evento, ma la quiescenza processuale rilevante ai fini dell'art. 305 c.p.c. richiede un provvedimento del giudice.
  • La proposizione di un nuovo giudizio identico ad altro pendente tra le stesse parti non integra, di per sé, acquiescenza tacita alla sentenza né comportamento incompatibile con la volontà di impugnarla, se l'iniziativa è giustificata da finalità cautelativa e non esprime in modo univoco adesione alla decisione.
  • La declaratoria di estinzione per mancata riassunzione non può essere fondata su un dies a quo individuato in modo difforme dal regime legale dell'interruzione; il giudice del rinvio deve accertare in concreto se e quando sia stata pronunciata la dichiarazione giudiziale di interruzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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