Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 10471/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento della seguente nota ministeriale: Nota n. 173 del 29.01.2025 (doc. 1), inviata in pari data alla dott.ssa Dell’Anno Antonietta, avente ad oggetto il rigetto della sua istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania per la classe di concorso ADSS (Spec. Sostegno Scuole Sec di II Grado), nonché di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202503377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota ministeriale di rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania per la classe di concorso ADSS

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato la nota ministeriale n. 173 del 29 gennaio 2025, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva respinto la sua istanza di riconoscimento, ai fini dell'insegnamento su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, del titolo di specializzazione conseguito in Romania. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso. L'amministrazione non si è opposta alla rinuncia e ha prodotto la dichiarazione con cui la ricorrente rinunciava anche alla domanda di riconoscimento del titolo estero, originariamente presentata per partecipare ai percorsi INDIRE, chiedendo che fosse accertata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR non ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia, poiché non erano state rispettate le formalità previste dall'art. 84, comma 3, c.p.a., in particolare la notificazione della rinuncia al Ministero almeno dieci giorni prima dell'udienza. Tuttavia, ha ritenuto applicabile l'art. 84, comma 4, c.p.a., secondo cui, anche in assenza delle formalità della rinuncia, il giudice può desumere da fatti o atti univoci e dal comportamento delle parti la sopravvenuta carenza di interesse. La rinuncia al ricorso e alla domanda amministrativa di riconoscimento del titolo hanno dimostrato il venir meno di un interesse concreto e attuale alla decisione. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse costituisce causa di improcedibilità del ricorso.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso deve rispettare le formalità previste dalla norma, tra cui la notificazione alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza; in mancanza, non può essere dichiarata l'estinzione per rinuncia secondo le forme ordinarie.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa

    Anche una rinuncia formalmente inidonea a determinare l'estinzione può costituire, insieme agli altri atti e comportamenti processuali, prova della sopravvenuta carenza di interesse e condurre all'improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicabile alla rinuncia e alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso non determina l'estinzione del giudizio se non sono rispettate le formalità prescritte dall'art. 84, comma 3, c.p.a., inclusa la notificazione alla controparte nel termine previsto.
  • Anche quando la rinuncia non è formalmente idonea a produrre l'estinzione, il giudice può desumere da atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento processuale delle parti la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarando conseguentemente l'improcedibilità del ricorso.
  • La rinuncia anche alla domanda amministrativa sottostante, unitamente alla mancata opposizione dell'amministrazione, può dimostrare il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.