Sentenza n. 10471/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento della seguente nota ministeriale: Nota n. 173 del 29.01.2025 (doc. 1), inviata in pari data alla dott.ssa Dell’Anno Antonietta, avente ad oggetto il rigetto della sua istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania per la classe di concorso ADSS (Spec. Sostegno Scuole Sec di II Grado), nonché di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota ministeriale di rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania per la classe di concorso ADSS
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato la nota ministeriale n. 173 del 29 gennaio 2025, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva respinto la sua istanza di riconoscimento, ai fini dell'insegnamento su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, del titolo di specializzazione conseguito in Romania. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso. L'amministrazione non si è opposta alla rinuncia e ha prodotto la dichiarazione con cui la ricorrente rinunciava anche alla domanda di riconoscimento del titolo estero, originariamente presentata per partecipare ai percorsi INDIRE, chiedendo che fosse accertata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia, poiché non erano state rispettate le formalità previste dall'art. 84, comma 3, c.p.a., in particolare la notificazione della rinuncia al Ministero almeno dieci giorni prima dell'udienza. Tuttavia, ha ritenuto applicabile l'art. 84, comma 4, c.p.a., secondo cui, anche in assenza delle formalità della rinuncia, il giudice può desumere da fatti o atti univoci e dal comportamento delle parti la sopravvenuta carenza di interesse. La rinuncia al ricorso e alla domanda amministrativa di riconoscimento del titolo hanno dimostrato il venir meno di un interesse concreto e attuale alla decisione. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse costituisce causa di improcedibilità del ricorso.
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia al ricorso deve rispettare le formalità previste dalla norma, tra cui la notificazione alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza; in mancanza, non può essere dichiarata l'estinzione per rinuncia secondo le forme ordinarie.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
Anche una rinuncia formalmente inidonea a determinare l'estinzione può costituire, insieme agli altri atti e comportamenti processuali, prova della sopravvenuta carenza di interesse e condurre all'improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicabile alla rinuncia e alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non determina l'estinzione del giudizio se non sono rispettate le formalità prescritte dall'art. 84, comma 3, c.p.a., inclusa la notificazione alla controparte nel termine previsto.
- Anche quando la rinuncia non è formalmente idonea a produrre l'estinzione, il giudice può desumere da atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento processuale delle parti la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarando conseguentemente l'improcedibilità del ricorso.
- La rinuncia anche alla domanda amministrativa sottostante, unitamente alla mancata opposizione dell'amministrazione, può dimostrare il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione della controversia.
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