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Sentenza

Sentenza n. 1026/2026 - Bari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di divieto di esercizio dell'attività di autorimessa per ritenuta carenza del requisito soggettivo della buona condotta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto di Bari ha vietato l'esercizio dell'attività di autorimessa, nonché gli atti istruttori e il parere sfavorevole della Questura. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 3 del d.P.R. n. 480/2001, dell'art. 11, comma 2, TULPS e dell'art. 3 della l. n. 241/1990, sostenendo che il potere interdittivo fosse stato esercitato oltre il termine di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA, in assenza di sopravvenienze, nonché per difetto dei presupposti, di motivazione e per contraddittorietà. In secondo luogo, ha contestato il giudizio negativo sulla buona condotta, denunciando difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e irragionevolezza della prognosi di inaffidabilità. La SCIA era pervenuta alla Prefettura il 28 maggio 2024. La Questura aveva avviato gli accertamenti entro il termine e, dopo solleciti prefettizi, aveva segnalato plurimi controlli nei quali il ricorrente era stato trovato in compagnia di soggetti gravati da precedenti di polizia e penali. A seguito delle osservazioni procedimentali dell'interessato erano stati svolti ulteriori approfondimenti, dai quali era emersa anche la reiterata frequentazione, in più annualità, di un soggetto gravato da precedenti penali. Il ricorrente aveva inoltre evidenziato l'assenza di condotte illecite commesse mediante l'autorimessa e di rapporti formalizzati tra tali soggetti e l'impresa, nonché la considerevole distanza temporale tra l'adozione e la notificazione del decreto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Quanto al termine di sessanta giorni previsto dall'art. 3 del d.P.R. n. 480/2001, il Collegio ha ritenuto legittimo l'intervento prefettizio successivo alla scadenza, poiché la nozione di sopravvenienza comprende anche l'emersione, nell'ambito dell'attività conoscitiva dell'amministrazione, di elementi relativi a fatti pregressi acquisiti documentalmente dopo il termine. Nel caso concreto l'istruttoria era stata avviata tempestivamente mediante richieste alla Questura, successivamente sollecitate, mentre gli elementi ostativi erano stati acquisiti e approfonditi in seguito, anche attraverso il contraddittorio procedimentale. Sono state respinte anche le censure relative al requisito della buona condotta. Tale requisito non coincide con la mera assenza di condanne penali e non può tradursi in un generico giudizio sulla personalità, ma può essere desunto da una valutazione complessiva di condotte, rapporti e circostanze non necessariamente penalmente rilevanti, purché collegati e coerenti con l'attività soggetta a controllo e idonei a fondare una prognosi seria di inaffidabilità o di possibile abuso del titolo. La pluralità, la reiterazione e l'attualità delle frequentazioni con soggetti gravati da precedenti penali, valutate unitariamente, giustificavano il giudizio prefettizio. L'assenza di un abuso già consumato tramite l'autorimessa non era decisiva, trattandosi di potere preventivo diretto a evitare il rischio di utilizzazione distorta dell'attività, la quale presenta una particolare sensibilità per la custodia e disponibilità di veicoli. Il provvedimento non costituiva un automatismo, ma l'esito di un'istruttoria e di una valutazione complessiva, esente da travisamento, manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione. Infine, il ritardo nella notificazione non incideva sulla validità originaria del decreto, ma, al più, sulla sua efficacia e opponibilità. I plurimi tentativi di notificazione escludevano inoltre che l'intervallo temporale fosse riconducibile univocamente a inerzia dell'amministrazione. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 d.P.R. n. 480/2001

    Il Prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall’art. 11, comma 2, TULPS, per motivate esigenze di pubblica sicurezza, e può provvedere "in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza".

    Il potere prefettizio può essere esercitato oltre il termine di sessanta giorni anche quando fatti pregressi siano emersi documentalmente solo successivamente, purché l'attività istruttoria sia stata avviata tempestivamente e la sopravvenienza consista nell'emersione degli elementi nell'attività conoscitiva dell'amministrazione.

  • art. 11, comma 2, R.D. n. 773/1931 (TULPS)

    Il requisito della buona condotta non coincide con la sola assenza di condanne penali; può essere valutato attraverso una prognosi complessiva di affidabilità, fondata su condotte, rapporti e circostanze significative e coerenti con l'attività soggetta a controllo.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il provvedimento interdittivo deve essere sorretto da motivazione e da un'istruttoria idonea a rendere comprensibile la valutazione complessiva degli elementi posti a fondamento della prognosi di inaffidabilità.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata in sede di camera di consiglio quando il contraddittorio è integro, l'istruttoria è completa e non sono necessari ulteriori approfondimenti.

Massime di principio

  • Ai fini dell'esercizio del potere prefettizio di sospensione o divieto dell'attività di autorimessa oltre il termine di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA, la sopravvenienza può consistere anche nell'emersione successiva di fatti pregressi nell'ambito dell'attività conoscitiva dell'amministrazione, purché l'istruttoria sia stata avviata tempestivamente e gli elementi siano stati acquisiti e valutati prima dell'adozione della misura.
  • Il requisito della buona condotta previsto dall'art. 11, comma 2, TULPS non coincide con la mera assenza di condanne penali né autorizza un generico giudizio sulla personalità dell'interessato; può essere negato sulla base di una valutazione complessiva di condotte, rapporti e circostanze, anche non penalmente rilevanti, quando siano significativi, coerenti con l'attività soggetta a controllo e idonei a fondare una prognosi seria e non remota di inaffidabilità o possibile abuso del titolo.
  • Il potere prefettizio di divieto dell'attività di autorimessa ha natura eminentemente preventiva e non richiede che sia già stato accertato un abuso dell'attività o un rapporto formalizzato con soggetti criminali, essendo sufficiente una valutazione unitaria e ragionevole del rischio di utilizzazione distorta dell'attività.
  • La notificazione tardiva di un provvedimento limitativo della sfera giuridica del privato incide, in linea di principio, sulla sua efficacia e opponibilità, ma non sulla validità originaria dell'atto; il ritardo non determina illegittimità quando non sia riconducibile univocamente a inerzia dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaSCIA e liberalizzazioniPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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