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Sentenza

Sentenza del 22/01/2015 n. 157 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - INDUTTIVO - OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Legittimazione all'accertamento - Sussiste - Legittimazione all'accertamento analitico del reddito d'impresa e dell'IVA - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimità dell'accertamento fiscale in presenza dell'omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ai fini IRES, IRAP e IVA. Il punto centrale è stabilire se l'Ufficio possa procedere con un accertamento induttivo oppure debba utilizzare un accertamento analitico del reddito d'impresa e dell'IVA.

La decisione

È stato affermato che, quando il contribuente omette di presentare la dichiarazione annuale, l'Ufficio è legittimato a determinare induttivamente il reddito, il valore della produzione ai fini IRAP, le operazioni imponibili e l'aliquota IVA. A tal fine può utilizzare informazioni comunque acquisite e presunzioni anche non qualificate. L'omessa dichiarazione impedisce invece la determinazione analitica del reddito d'impresa e dell'IVA, rendendo legittimo il ricorso al metodo induttivo.

Massime di principio

  • L'omessa presentazione della dichiarazione fiscale amplia i poteri dell'Amministrazione finanziaria, che può ricostruire induttivamente la posizione reddituale e IVA del contribuente.
  • In assenza di dichiarazione, l'Ufficio può basarsi anche su presunzioni semplici non necessariamente qualificate, purché gli elementi utilizzati siano idonei a sostenere la ricostruzione.
  • Il metodo analitico presuppone normalmente la disponibilità di una dichiarazione e di una contabilità verificabile; se tali elementi mancano per omessa dichiarazione, è legittimo il ricorso all'accertamento induttivo.
  • La ricostruzione induttiva può riguardare separatamente il reddito, il valore della produzione IRAP, le operazioni imponibili IVA e l'aliquota applicabile.
  • In una situazione analoga, il contribuente può contestare la ricostruzione dell'Ufficio dimostrando errori, inattendibilità degli elementi utilizzati o sproporzione della pretesa, ma non può fondare la difesa sulla necessità di un accertamento analitico quando la dichiarazione è stata omessa.

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