Sentenza del 22/01/2015 n. 157 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - INDUTTIVO - OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Legittimazione all'accertamento - Sussiste - Legittimazione all'accertamento analitico del reddito d'impresa e dell'IVA - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell'accertamento fiscale in presenza dell'omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ai fini IRES, IRAP e IVA. Il punto centrale è stabilire se l'Ufficio possa procedere con un accertamento induttivo oppure debba utilizzare un accertamento analitico del reddito d'impresa e dell'IVA.
La decisione
È stato affermato che, quando il contribuente omette di presentare la dichiarazione annuale, l'Ufficio è legittimato a determinare induttivamente il reddito, il valore della produzione ai fini IRAP, le operazioni imponibili e l'aliquota IVA. A tal fine può utilizzare informazioni comunque acquisite e presunzioni anche non qualificate. L'omessa dichiarazione impedisce invece la determinazione analitica del reddito d'impresa e dell'IVA, rendendo legittimo il ricorso al metodo induttivo.
Massime di principio
- L'omessa presentazione della dichiarazione fiscale amplia i poteri dell'Amministrazione finanziaria, che può ricostruire induttivamente la posizione reddituale e IVA del contribuente.
- In assenza di dichiarazione, l'Ufficio può basarsi anche su presunzioni semplici non necessariamente qualificate, purché gli elementi utilizzati siano idonei a sostenere la ricostruzione.
- Il metodo analitico presuppone normalmente la disponibilità di una dichiarazione e di una contabilità verificabile; se tali elementi mancano per omessa dichiarazione, è legittimo il ricorso all'accertamento induttivo.
- La ricostruzione induttiva può riguardare separatamente il reddito, il valore della produzione IRAP, le operazioni imponibili IVA e l'aliquota applicabile.
- In una situazione analoga, il contribuente può contestare la ricostruzione dell'Ufficio dimostrando errori, inattendibilità degli elementi utilizzati o sproporzione della pretesa, ma non può fondare la difesa sulla necessità di un accertamento analitico quando la dichiarazione è stata omessa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 gen 2015Sentenza del 22/01/2015 n. 8 - Comm. Trib. Prov. Prato
- Sentenza · 22 gen 2015Sentenza del 22/01/2015 n. 11 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 22 gen 2015Sentenza del 22/01/2015 n. 25 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 22 gen 2015Sentenza del 22/01/2015 n. 29 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 22 gen 2015Sentenza del 22/01/2015 n. 33 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 22 gen 2015Sentenza del 22/01/2015 n. 35 - Comm. Trib. Prov. Lecco
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →