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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47357/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era stato ritenuto colpevole del reato previsto dall'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998 per essere rientrato in Italia senza autorizzazione, in violazione del provvedimento di espulsione del Prefetto di Perugia del 9 maggio 2013. In appello sono stati discussi: (i) lo stato di necessità invocato per una presunta faida familiare in Albania ("legge del kamun"); (ii) la sussistenza della recidiva reiterata infraquinquennale sulla base di precedenti per furto e reati in materia di stupefacenti; (iii) il riconoscimento della continuazione tra il reato contestato e il reato di falsificazione del passaporto già giudicato con sentenza del Tribunale di Roma del 12.8.2016.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi del ricorso (esclusione dello stato di necessità e applicazione della recidiva) ritenendo adeguata la valutazione del giudice di merito: le dichiarazioni testimoniali sono state considerate troppo generiche e non corroborate da documentazione, l'assenza di domanda di protezione internazionale e il fatto che l'imputato fosse rimasto in Albania oltre tre anni hanno indebolito la tesi dello stato di necessità; la recidiva è stata motivata implicitamente dalla Corte d'appello richiamando i precedenti e la gravità della condotta (uso di passaporto falso). Il ricorso è stato invece accolto limitatamente al terzo motivo: la Corte d'appello ha illegittimamente rinviato la decisione sul riconoscimento della continuazione al giudice dell'esecuzione pur avendo la difesa sollevato specifico motivo di appello; la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente a questo punto e ha rinviato alla Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio sulla continuazione.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13

    Disciplina l'ingresso e la permanenza sul territorio nazionale e le violazioni di provvedimenti di espulsione; la condotta dell'imputato (rientro in Italia dopo espulsione) è stata qualificata alla luce di questa norma.

  • codice penale, art. 131-bis

    Norma sulla sospensione del procedimento con messa alla prova: la Corte d'appello ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicazione di tale istituto nel caso di specie.

  • codice penale, art. 99

    Disciplina la recidiva. La Corte di merito ha applicato la recidiva reiterata infraquinquennale richiamando i precedenti penali e la maggiore pericolosità dell'imputato; la Cassazione ha ritenuto la motivazione, seppur implicita, sufficiente.

  • codice penale, art. 81, secondo comma

    Riguarda la continuazione di reati e gli effetti sulla pena. La questione di applicazione della disciplina della continuazione è stata sollevata dalla difesa; la Cassazione ha stabilito che il giudice d'appello deve pronunciare e non può delegare la decisione al giudice dell'esecuzione.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e

    Limita il controllo di legittimità alle sole questioni di motivazione e di violazione di legge; la Cassazione ha richiamato questo criterio nel rigettare le impugnazioni relative alla valutazione della prova di merito.

Massime di principio

  • Lo stato di necessità invocato per giustificare ingressi clandestini richiede prove circostanziate: dichiarazioni generiche o non corroborate da documentazione sono normalmente insufficienti.
  • La scelta dell'interessato di rimanere per un lungo periodo nel paese d'origine dopo l'evento pericoloso e la mancata richiesta di protezione internazionale indeboliscono la tesi di un pericolo attuale e concreto.
  • L'applicazione della recidiva obbliga il giudice a motivare, ma la motivazione può essere anche implicita se dalla sentenza emergono chiaramente elementi che giustificano l'aumento di pena (precedenti, gravità della condotta, collegamenti con ilinquente).
  • Se la difesa formula specifico motivo di appello relativo alla continuazione tra reati, il giudice d'appello ha il dovere di decidere nel merito e non può rinviare la questione al giudice dell'esecuzione; in mancanza di atti probatori il giudice d'appello può acquisirli d'ufficio.
  • Chi richiede il riconoscimento della continuazione ha l'onere di allegare i fatti che la giustificano, ma tale onere è solo di allegazione: il giudice può integrare la documentazione necessaria per decidere correttamente.

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