Cassazione Penale, Sentenza n. 47357/2023 del 24/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato ritenuto colpevole del reato previsto dall'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998 per essere rientrato in Italia senza autorizzazione, in violazione del provvedimento di espulsione del Prefetto di Perugia del 9 maggio 2013. In appello sono stati discussi: (i) lo stato di necessità invocato per una presunta faida familiare in Albania ("legge del kamun"); (ii) la sussistenza della recidiva reiterata infraquinquennale sulla base di precedenti per furto e reati in materia di stupefacenti; (iii) il riconoscimento della continuazione tra il reato contestato e il reato di falsificazione del passaporto già giudicato con sentenza del Tribunale di Roma del 12.8.2016.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi del ricorso (esclusione dello stato di necessità e applicazione della recidiva) ritenendo adeguata la valutazione del giudice di merito: le dichiarazioni testimoniali sono state considerate troppo generiche e non corroborate da documentazione, l'assenza di domanda di protezione internazionale e il fatto che l'imputato fosse rimasto in Albania oltre tre anni hanno indebolito la tesi dello stato di necessità; la recidiva è stata motivata implicitamente dalla Corte d'appello richiamando i precedenti e la gravità della condotta (uso di passaporto falso). Il ricorso è stato invece accolto limitatamente al terzo motivo: la Corte d'appello ha illegittimamente rinviato la decisione sul riconoscimento della continuazione al giudice dell'esecuzione pur avendo la difesa sollevato specifico motivo di appello; la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente a questo punto e ha rinviato alla Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio sulla continuazione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13
Disciplina l'ingresso e la permanenza sul territorio nazionale e le violazioni di provvedimenti di espulsione; la condotta dell'imputato (rientro in Italia dopo espulsione) è stata qualificata alla luce di questa norma.
codice penale, art. 131-bis
Norma sulla sospensione del procedimento con messa alla prova: la Corte d'appello ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicazione di tale istituto nel caso di specie.
codice penale, art. 99
Disciplina la recidiva. La Corte di merito ha applicato la recidiva reiterata infraquinquennale richiamando i precedenti penali e la maggiore pericolosità dell'imputato; la Cassazione ha ritenuto la motivazione, seppur implicita, sufficiente.
codice penale, art. 81, secondo comma
Riguarda la continuazione di reati e gli effetti sulla pena. La questione di applicazione della disciplina della continuazione è stata sollevata dalla difesa; la Cassazione ha stabilito che il giudice d'appello deve pronunciare e non può delegare la decisione al giudice dell'esecuzione.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e
Limita il controllo di legittimità alle sole questioni di motivazione e di violazione di legge; la Cassazione ha richiamato questo criterio nel rigettare le impugnazioni relative alla valutazione della prova di merito.
Massime di principio
- Lo stato di necessità invocato per giustificare ingressi clandestini richiede prove circostanziate: dichiarazioni generiche o non corroborate da documentazione sono normalmente insufficienti.
- La scelta dell'interessato di rimanere per un lungo periodo nel paese d'origine dopo l'evento pericoloso e la mancata richiesta di protezione internazionale indeboliscono la tesi di un pericolo attuale e concreto.
- L'applicazione della recidiva obbliga il giudice a motivare, ma la motivazione può essere anche implicita se dalla sentenza emergono chiaramente elementi che giustificano l'aumento di pena (precedenti, gravità della condotta, collegamenti con ilinquente).
- Se la difesa formula specifico motivo di appello relativo alla continuazione tra reati, il giudice d'appello ha il dovere di decidere nel merito e non può rinviare la questione al giudice dell'esecuzione; in mancanza di atti probatori il giudice d'appello può acquisirli d'ufficio.
- Chi richiede il riconoscimento della continuazione ha l'onere di allegare i fatti che la giustificano, ma tale onere è solo di allegazione: il giudice può integrare la documentazione necessaria per decidere correttamente.
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